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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49669/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in giudizio abbreviato, aveva confermato la loro responsabilità per plurimi episodi di estorsione e danneggiamento seguito da incendio commessi contro commercianti di Castrovillari. Gli argomenti di impugnazione riguardavano, a seconda dell'imputato: mancata partecipazione ai fatti contestati e carenza di contatti con le vittime; errata qualificazione giuridica dei fatti (danno vs estorsione, estorsione tentata vs consumata, ipotesi di estorsione "ambientale"); errata identificazione dell'imputato nelle intercettazioni; insufficienza delle prove basate su conversazioni intercettate e rilevamenti GPS; assenza di minacce effettive e alternativa ricostruzione dei dialoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Abbruzzese Cosimo, Lione Salvatore e Cavaliere Francesco per rinuncia valida del difensore. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. In particolare: per Abbruzzese Francesco la Corte ha ritenuto generici i motivi e ha confermato che la qualificazione di estorsione tentata è corretta, valorizzando confessioni e intercettazioni ritenute congruamente interpretate dal giudice di merito; per Falcone Fabiano il ricorso è stato considerato generico rispetto al contenuto delle intercettazioni e all'utilizzo dell'auto familiare che ne confermerebbe il coinvolgimento; per Bevilacqua Francesco la Cassazione ha ritenuto che le intercettazioni, le conversazioni in carcere e i rilevamenti GPS costituiscano elementi di prova valutabili in sede di merito e non riesaminabili in questa sede. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d)

    Prevede l'inammissibilita' del ricorso per rinuncia del difensore munito di procura speciale; utilizzata per dichiarare inammissibili i ricorsi di alcuni imputati dopo valida rinuncia

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione di motivi nuovi; la decisione estende la declaratoria di inammissibilita' anche ai motivi nuovi proposti dal ricorrente Bevilacqua

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi)

    Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni e' questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimita' se motivata con logica e massime di esperienza

Massime di principio

  • La Suprema Corte non riesamina in fatto le valutazioni probatorie dei giudici di merito: se le intercettazioni, confessioni e accertamenti tecnici sono state valutati coerentemente, il controllo in Cassazione e' limitato e difficilmente conduce all'annullamento.
  • Motivi di ricorso vaghi o generici, che non confrontano puntualmente le doglianze con la motivazione del giudice di merito, sono dichiarati inammissibili per manifesta genericità.
  • La rinuncia formale all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. d).
  • Le intercettazioni e le conversazioni ambigue possono essere ritenute probatorie se il giudice di merito le interpreta sulla base di un coerente ragionamento logico-ricostruttivo e le collega ad altri elementi (confessioni, uso di mezzi, rilevazioni GPS, comportamento delle vittime).
  • Per i reati di estorsione e per la qualificazione tra semplice danneggiamento e estorsione e' necessario valutare il contesto complessivo: la presenza di richieste estorsive ripetute, minacce anche larvate, il profitto collegato al reato e il comportamento successivo della vittima possono giustificare la qualificazione in senso estorsivo.
  • Dati GPS e frequentazioni domiciliari, se concordanti con intercettazioni e altri elementi, possono concorrere a dimostrare un ruolo organizzativo o di mandato, ma la loro valutazione resta questione di merito non rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata.

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