Cassazione Penale, Sentenza n. 49669/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in giudizio abbreviato, aveva confermato la loro responsabilità per plurimi episodi di estorsione e danneggiamento seguito da incendio commessi contro commercianti di Castrovillari. Gli argomenti di impugnazione riguardavano, a seconda dell'imputato: mancata partecipazione ai fatti contestati e carenza di contatti con le vittime; errata qualificazione giuridica dei fatti (danno vs estorsione, estorsione tentata vs consumata, ipotesi di estorsione "ambientale"); errata identificazione dell'imputato nelle intercettazioni; insufficienza delle prove basate su conversazioni intercettate e rilevamenti GPS; assenza di minacce effettive e alternativa ricostruzione dei dialoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Abbruzzese Cosimo, Lione Salvatore e Cavaliere Francesco per rinuncia valida del difensore. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. In particolare: per Abbruzzese Francesco la Corte ha ritenuto generici i motivi e ha confermato che la qualificazione di estorsione tentata è corretta, valorizzando confessioni e intercettazioni ritenute congruamente interpretate dal giudice di merito; per Falcone Fabiano il ricorso è stato considerato generico rispetto al contenuto delle intercettazioni e all'utilizzo dell'auto familiare che ne confermerebbe il coinvolgimento; per Bevilacqua Francesco la Cassazione ha ritenuto che le intercettazioni, le conversazioni in carcere e i rilevamenti GPS costituiscano elementi di prova valutabili in sede di merito e non riesaminabili in questa sede. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d)
Prevede l'inammissibilita' del ricorso per rinuncia del difensore munito di procura speciale; utilizzata per dichiarare inammissibili i ricorsi di alcuni imputati dopo valida rinuncia
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Regola l'ammissione di motivi nuovi; la decisione estende la declaratoria di inammissibilita' anche ai motivi nuovi proposti dal ricorrente Bevilacqua
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi)
Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni e' questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimita' se motivata con logica e massime di esperienza
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina in fatto le valutazioni probatorie dei giudici di merito: se le intercettazioni, confessioni e accertamenti tecnici sono state valutati coerentemente, il controllo in Cassazione e' limitato e difficilmente conduce all'annullamento.
- Motivi di ricorso vaghi o generici, che non confrontano puntualmente le doglianze con la motivazione del giudice di merito, sono dichiarati inammissibili per manifesta genericità.
- La rinuncia formale all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. d).
- Le intercettazioni e le conversazioni ambigue possono essere ritenute probatorie se il giudice di merito le interpreta sulla base di un coerente ragionamento logico-ricostruttivo e le collega ad altri elementi (confessioni, uso di mezzi, rilevazioni GPS, comportamento delle vittime).
- Per i reati di estorsione e per la qualificazione tra semplice danneggiamento e estorsione e' necessario valutare il contesto complessivo: la presenza di richieste estorsive ripetute, minacce anche larvate, il profitto collegato al reato e il comportamento successivo della vittima possono giustificare la qualificazione in senso estorsivo.
- Dati GPS e frequentazioni domiciliari, se concordanti con intercettazioni e altri elementi, possono concorrere a dimostrare un ruolo organizzativo o di mandato, ma la loro valutazione resta questione di merito non rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata.
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