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Ordinanza

Ordinanza n. 3113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025-2026, relativa al cosiddetto semestre filtro, tali da inficiare l'intera procedura. Ha inoltre contestato il mancato collocamento in posizione utile nella graduatoria e sostenuto di avere diritto all'esonero dalla selezione successiva al semestre filtro in ragione del precedente percorso accademico e degli esami sostenuti in un corso di laurea affine, essendo laureata in Farmacia. La misura cautelare richiesta consisteva nell'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto logicamente incompatibili le censure dirette a ottenere l'integrale annullamento della procedura con la richiesta di ammissione con riserva a quella stessa procedura: l'ammissione cautelare non sarebbe funzionale al bene della vita perseguito, identificato nella riedizione integrale della selezione. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative al mancato inserimento in posizione utile nella graduatoria. Il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea degli inseribili in graduatoria, richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; la candidata, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non rientra nella deroga. Il precedente percorso universitario non esonera dalla selezione d'ingresso, potendo rilevare per l'iscrizione agli anni successivi al primo e, ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 418/2025, per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza del semestre filtro. L'esonero determinerebbe inoltre una disparità di trattamento e comprometterebbe la comparabilità dei candidati nella graduatoria nazionale. Le scelte amministrative sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevoli o sproporzionate. È stato ravvisato anche un grave e irreparabile pregiudizio per l'amministrazione, poiché l'accesso al secondo semestre deve considerare la capacità formativa degli atenei e il percorso svolto dagli studenti. È stata confermata la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado; le spese dell'appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • d.m. n. 1115/2025

    La disciplina consente l'inserimento in graduatoria anche di candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma presuppone comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.

  • art. 10 d.m. n. 418/2025

    Attribuisce rilievo al pregresso percorso universitario ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle lezioni del semestre filtro, non come esonero dalla selezione d'ingresso.

Massime di principio

  • La domanda cautelare di ammissione con riserva a una procedura selettiva è logicamente incompatibile con censure dirette a ottenere l'integrale annullamento della medesima procedura e la sua riedizione, quando l'ammissione provvisoria non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito mediante la caducazione della procedura.
  • Una disciplina che amplia la platea dei candidati inseribili in una graduatoria nazionale può mantenere un requisito minimo indefettibile di merito, quale il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; l'ampliamento non implica l'ammissione indiscriminata di candidati privi di ogni requisito minimo.
  • Il precedente percorso universitario e gli esami sostenuti in un corso di laurea affine non esonerano dalla selezione d'ingresso a un corso ad accesso programmato, salvo che la disciplina applicabile preveda espressamente tale effetto; tali elementi possono rilevare per l'iscrizione ad anni successivi o per specifiche finalità, come l'assolvimento dell'obbligo di frequenza.
  • Nelle selezioni nazionali per l'accesso programmato, l'esonero individuale dalla procedura in ragione di percorsi universitari pregressi può compromettere la comparabilità dei candidati, la formazione di una graduatoria unica basata sul merito e la par condicio.
  • Le scelte amministrative concernenti i requisiti e i meccanismi di accesso ai corsi universitari rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono censurabili in sede cautelare quando risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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