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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1837/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva rigettato il reclamo avverso provvedimenti disciplinari adottati per fatti commessi il 25.4.2023, 31.5.2023 e 22-23.6.2023. Il ricorrente deduceva: 1) illegittimità della sanzione relativa al rapporto del 31.5.2023 perché il fatto (omessa consegna di un accendino) non sarebbe previsto dal regolamento penitenziario e mancava motivazione sul punto; 2) vizio di forma per la contestazione svolta dal Comandante di reparto e non dal Direttore (art. 81 DPR n.230/2000); 3) violazione delle garanzie procedurali e carenza di contestazione e motivazione (art. 38 e 81 Ord. Pen. e DPR n.230/2000). Inoltre chiedeva l'annullamento nel merito della sanzione del 25.4.2023 già annullata per vizi formali dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: 1) la sanzione relativa all'accendino è legittima perché l'accendino è strumentale all'uso del fornello autorizzato nel regime di sorveglianza particolare e quindi rientra nella disciplina che impone la restituzione degli effetti personali alla chiusura della porta blindata; 2) la contestazione svolta dal Comandante è valida se effettuata su delega del Direttore e non è stata dimostrata alcuna lesione concreta del diritto di difesa del detenuto; 3) la sanzione del 25.4.2023 era già stata annullata per vizi formali dal Magistrato di Sorveglianza, pertanto il ricorrente non aveva interesse ad impugnare ulteriormente sul punto. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato (con conseguente condanna del ricorrente a rifondere le spese del giudizio, come tipico nelle statuizioni di rigetto).

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (Ord. Pen.)

    art. 14-bis; art. 14-quater L. n. 354/1975; art. 35-bis, comma 4; art. 38, comma 1

    L'art. 14-bis/14-quater e le disposizioni sul regime di sorveglianza particolare legittimano restrizioni e autorizzazioni specifiche (es. possesso temporaneo di fornello e accessori). L'art. 35-bis disciplina il reclamo giurisdizionale; l'art. 38 stabilisce le tipologie di infrazioni disciplinari rilevanti.

  • D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento di esecuzione)

    art. 77, n. 16; art. 81, commi 2 e 8

    L'art. 77 n.16 è norma-quadro che consente la sanzione per inosservanza di ordini purché il regolamento o disposizioni attuative specifichino la fattispecie. L'art. 81 consente la contestazione dell'addebito e le formalità di comunicazione: la Corte ha ritenuto che la contestazione possa essere effettuata da soggetti delegati dal Direttore e che l'omessa presenza del detenuto senza eccezione tempestiva comporta decadenza.

  • D.A.P. - Circolare 2.10.2017

    La circolare disciplina la consegna e il ritiro degli effetti personali e dei fornelli: prevede la consegna degli oggetti potenzialmente pericolosi all'apertura e il loro ritiro alla chiusura; l'art. 8 disciplina specificamente i fornelli autoalimentati e il relativo ritiro.

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 182, commi 2 e 3; art. 606, lett. b

    Le norme processuali richiamate regolano la motivazione degli atti impugnati e i limiti del sindacato di legittimità; l'art. 182 riguarda le nullità e la loro deducibilità, con la conseguenza che le nullità non eccepite tempestivamente sono in genere inefficaci a valle.

  • Codice penale

    Citato in riferimento alla mancata richiesta di denuncia per oltraggio o offesa; la Corte usa l'assenza di denuncia penale come indicatore della non offensività delle espressioni contestate.

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare è valida anche se materialmente svolta da un funzionario delegato dal Direttore, salvo che il detenuto dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Norme-quadro come l'art. 77 DPR n.230 richiedono una norma regolamentare o attuativa chiara e precisa che includa la condotta sanzionata; disposizioni attuative e circolari possono integrare tale quadro e legittimare la sanzione.
  • Il possesso di oggetti autorizzati nell'ambito di un regime speciale può essere limitato da prescrizioni organizzative (es. ritiro alla chiusura della porta blindata) e gli accessori strumentali (es. accendino per un fornello autorizzato) possono rientrare nella prescrizione di restituzione.
  • Le eccezioni procedurali relative alla nullità della contestazione devono essere sollevate tempestivamente; se il detenuto rifiuta la partecipazione senza contestare immediatamente la delega o la forma, può decadere dal far valere tali vizi in sede successiva.
  • Quando un provvedimento disciplinare è stato già annullato per vizi formali e gli effetti sono rimossi, il ricorrente può non avere interesse a impugnare ulteriormente questioni di merito ormai precluse.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari è limitato: verifiche di legittimità riguardano la presenza di adeguata motivazione e la conformità a norme/regole; non sempre è consentita una nuova valutazione di merito se il provvedimento originario non contiene gli elementi di fatto e di valutazione.

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