Risposta n. 324 del 26/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente propone di emettere documento commerciale per le vendite dirette, un documento non fiscale numerato con i dati del voucher alla presentazione dei voucher emessi dalle agenzie, e fattura mensile alle agenzie con dettaglio dei voucher.
Certificazione dei corrispettivi e trattamento dei voucher per tour turistici nella laguna veneta
Il quesito
L’istante chiede come certificare i corrispettivi per i tour alle isole della laguna veneta, distinguendo tra vendite dirette ai clienti e prestazioni rese tramite voucher emessi da agenzie di viaggio/tour operator, alla luce della nuova disciplina sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e delle norme sui buoni-corrispettivo.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia afferma che, per il soggetto con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019 i corrispettivi delle vendite dirette devono essere memorizzati e trasmessi telematicamente con rilascio del documento commerciale; per i voucher, sulla base degli elementi rappresentati, si tratta di buoni monouso e la prestazione è resa nei confronti dell’emittente del buono, con obbligo di fatturazione elettronica verso l’agenzia/tour operator.
Certificazione dei corrispettivi e voucher per tour nella laguna veneta
L’interpello riguarda una società che svolge attività di trasporto persone e organizza tour alle isole della laguna veneta tramite una propria agenzia di viaggi. Poiché il volume d’affari supera i 400.000 euro annui, il contribuente chiede chiarimenti sugli adempimenti di certificazione dei corrispettivi dopo l’introduzione della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e sul trattamento dei voucher emessi da agenzie di viaggio/tour operator.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante descrive due modalità operative per i tour:
- vendita diretta di biglietti con emissione di ricevuta fiscale pagata, i cui importi confluiscono nei corrispettivi giornalieri;
- vendita tramite agenzie di viaggio/tour operator, che rilasciano al cliente un voucher; alla presentazione del voucher la società emette una ricevuta fiscale con indicazione di "corrispettivo non pagato", intestata all’agenzia che ha emesso il voucher.
I dati delle ricevute vengono inviati giornalmente al server della società, che stampa il riepilogo delle ricevute fiscali pagate e suddivide automaticamente le ricevute non pagate per agenzia. A fine mese viene poi stampato l’elenco delle ricevute non pagate per procedere alla fatturazione verso le singole agenzie.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Alla luce della nuova disciplina sulla certificazione dei corrispettivi, l’istante ritiene problematico continuare a emettere scontrini fiscali non pagati alla presentazione dei voucher, perché il registratore di cassa non consente di associare gli scontrini all’agenzia emittente del voucher e ciò renderebbe complessa e onerosa la fatturazione mensile. Chiede quindi se sia corretto:
- emettere scontrino non fiscale per la vendita diretta dei biglietti, trasmettendo il riepilogo giornaliero;
- emettere, alla presentazione dei voucher, un documento non fiscale numerato con data, agenzia emittente, numero di passeggeri e dicitura "corrispettivo non pagato", assimilabile a un DDT;
- emettere a fine mese fatture alle agenzie/tour operator con l’indicazione dettagliata dei voucher emessi.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri:
- in via generale, dal 1° gennaio 2020;
- dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Viene ricordato che, per le operazioni ex articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la certificazione dei corrispettivi può avvenire, nei casi previsti, mediante fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale fino al termine del regime transitorio, oppure mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Quanto ai buoni-corrispettivo, l’Agenzia richiama gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto IVA, introdotti dal d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, distinguendo tra:
- buoni monouso, quando al momento dell’emissione è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione o prestazione cui il buono dà diritto;
- buoni multiuso, quando tale disciplina non è ancora nota.
Viene inoltre richiamato il regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo di cui all’articolo 74-ter del decreto IVA e al d.m. 30 luglio 1999, n. 340, oltre ai chiarimenti di prassi, in particolare la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene corretto il seguente comportamento:
- emissione di scontrino non fiscale per la vendita diretta dei biglietti, con invio del riepilogo giornaliero all’Agenzia delle Entrate;
- emissione di un documento non fiscale, numerato, alla presentazione dei voucher emessi dalle agenzie/tour operator, contenente data, agenzia emittente, numero di passeggeri e dicitura "corrispettivo non pagato";
- emissione a fine mese delle fatture intestate alle agenzie/tour operator con dettaglio dei voucher emessi.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva preliminarmente che il quesito coinvolge più profili: nuova disciplina della certificazione dei corrispettivi, buoni-corrispettivo e regime delle agenzie di viaggio.
Per i tour venduti direttamente ai clienti non soggetti passivi IVA, l’Agenzia chiarisce che, per l’istante con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019 sussiste l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, con rilascio al cliente del documento commerciale previsto dalla relativa disciplina. Rimane fermo, su richiesta del cliente, l’obbligo di fatturazione, elettronica se il cliente è residente o stabilito in Italia.
Per i tour effettuati dietro presentazione di voucher emessi da agenzie di viaggio non riconducibili all’istante, dall’assetto descritto non emerge che i buoni consentano di ottenere altre prestazioni o beni; pertanto, l’Agenzia li qualifica come buoni monouso. Ne deriva che la prestazione resa dall’istante è rilevante ai fini IVA ed è considerata effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.
Di conseguenza, senza entrare nei rapporti contrattuali tra l’istante e le agenzie, il tour reso su voucher deve essere fatturato all’emittente del buono mediante fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio, nei limiti e con le precisazioni richiamate dalla circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.
Conclusioni operative
In sintesi, l’Agenzia non aderisce alla soluzione prospettata dal contribuente nella parte in cui prevede un documento non fiscale sostitutivo per i voucher e la successiva fatturazione riepilogativa mensile come modalità ordinaria di gestione. La distinzione operativa delineata è invece la seguente:
- vendite dirette: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, con rilascio del documento commerciale;
- prestazioni rese su voucher: trattandosi di buoni monouso, la prestazione è resa verso l’agenzia/tour operator emittente e deve essere documentata con fattura elettronica.
Il documento si chiude senza ulteriori precisazioni sul regime di dettaglio dei rapporti tra agenzie e istante, che l’Agenzia dichiara non essere stati rappresentati né oggetto dell’interpello.
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