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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31213/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in Fiano Romano. La contribuente, tramite procedura DOCFA, aveva proposto il classamento in categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), mentre l'Ufficio aveva rettificato la proposta attribuendo la categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale), ripristinando la precedente classificazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, valorizzando l'effettivo uso dell'immobile come deposito; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo decisivo il sopralluogo dell'Ufficio che mostrava un utilizzo principale come locale di deposito e stoccaggio, non già per esigenze industriali. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul catasto edilizio urbano e sulla semplificazione delle procedure di accatastamento, sostenendo che la CTR aveva trascurato le caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare: elevate altezze, ampia superficie e ubicazione in area industriale, elementi che rendevano più congrua la categoria D/7 rispetto alla C/2. La società contribuente si è costituita con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.

La decisione

La Corte ha esaminato in via preliminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente e l'ha respinta, ritenendo sanata la nullità della notifica del primo ricorso per raggiungimento dello scopo attraverso la costituzione della parte con controricorso; ha quindi ritenuto irrilevante il secondo ricorso. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che il classamento catastale deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione ordinaria dell'immobile, secondo una prospettiva "reale" e non sul solo uso concreto nel momento storico. La CTR aveva invece attribuito rilievo decisivo all'effettivo utilizzo come deposito/stoccaggio, trascurando la potenzialità funzionale dell'immobile e la sua idoneità a speciali esigenze industriali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • R.D.L. n. 652 del 1939

    Richiamato come fonte della disciplina del Catasto edilizio urbano e del classamento degli immobili.

  • L. n. 1249 del 1939

    Richiamata quale legge di conversione del R.D.L. n. 652 del 1939, nel quadro normativo del catasto.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61

    "il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"

    Il classamento si fonda sulla destinazione ordinaria e sulle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare rilevanti ai fini del reddito, non sul solo uso di fatto.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 62

    "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"

    La destinazione ordinaria va verificata in relazione alle consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive del bene.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato nel suo complesso come disciplina del classamento catastale.

  • D.L. n. 70 del 1988, art. 11

    Richiamato tra le norme sulla semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

  • L. n. 154 del 1988

    Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 70 del 1988.

  • art. 291, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare la sanabilità della nullità della notificazione mediante rinnovazione.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, anche nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale la verifica deve avere ad oggetto la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive dell'immobile, secondo una prospettiva reale riferita al bene, e non il mero utilizzo contingente che ne sia fatto in concreto.
  • L'idoneità dell'unità immobiliare a produrre reddito va desunta prioritariamente dalle sue potenzialità funzionali e costruttive, purché non incompatibili con la disciplina urbanistica; l'uso attuale può avere valore solo complementare o rafforzativo.
  • Quando un immobile presenti caratteristiche strutturali proprie di una categoria speciale, la corrispondenza tra tale categoria e l'attività effettivamente svolta al suo interno non è decisiva, potendo costituire solo un elemento di conferma della valutazione oggettiva.
  • La notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente anziché al difensore determina nullità e non inesistenza dell'atto, sanabile per rinnovazione o per costituzione del destinatario mediante controricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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