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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09102/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della societa Olvin s.r.l. Sosteneva che le risultanze (relazioni del curatore e del consulente tecnico) rilevassero soltanto irregolarita contabili non idonee a integrare la bancarotta fraudolenta e, in ogni caso, riferibili a periodi successivi alla cessazione della carica di amministratore (27 luglio 2012). Richiamava inoltre che il consulente tecnico avrebbe fatto riferimento alla fattispecie della bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente circoscritto la responsabilita dell'imputato al periodo in cui era amministratore di diritto (fino a luglio 2012) e che numerose anomalie contabili fossero riferibili a quel periodo (omessa tenuta del libro inventari per 2009 e 2010, azzeramento anomalo di conti, registrazioni che stornano accantonamenti, iscrizione di crediti inesistenti o ceduti, registrazioni anomale delle immobilizzazioni). La Corte ha condiviso la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale: sotto il profilo oggettivo è stato riscontrato l'impedimento della ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari; sotto il profilo soggettivo è stato ritenuto presente il dolo generico. La Corte ha altresì precisato che la qualificazione giuridica spetta al giudice e non al consulente tecnico. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare)

    artt. 216 e 217 legge fall.

    Gli artt. 216-217 distinguono le varie tipologie di bancarotta documentale: la sentenza interpreta gli artt. come fondate a qualificare come bancarotta fraudolenta documentale i comportamenti che rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con elemento soggettivo del dolo.

  • Codice di procedura penale

    Applicato per la declaratoria di inammissibilita del ricorso e per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 (Gualandri) e Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 (Pisano)

    Richiamati come precedenti utili a distinguere l'elemento soggettivo nelle due fattispecie: nella bancarotta fraudolenta documentale il requisito soggettivo e' il dolo generico (consapevolezza e volonta di tenere le scritture in modo irregolare rendendo impossibile la ricostruzione), mentre nella bancarotta semplice il requisito può essere dolo o colpa.

Massime di principio

  • Per qualificare il reato come bancarotta fraudolenta documentale occorre che dalle scritture emerga un impedimento, anche approssimativo, alla ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari; mere irregolarita contabili non sono sufficienti se non incidono su questa ricostruzione.
  • L'elemento soggettivo distingue le fattispecie: nella fraudolenta e' necessario il dolo generico (consapevolezza e volonta di rendere impossibile la ricostruzione), nella semplice puo' essere anche colposo.
  • La valutazione della gravita delle difformita contabili e della loro incidenza sulla ricostruzione patrimoniale e' rimessa al giudice e non al consulente tecnico; il consulente fornisce dati tecnici ma non qualifica giuridicamente i fatti.
  • La responsabilita dell'amministratore e' limitata al periodo in cui ha effettivamente la qualita di amministratore di diritto o di fatto; e' necessario collegare temporalmente le anomalie contabili al periodo di esercizio delle funzioni gestorie.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta documentale rilevano tutti i libri e le scritture contabili, obbligatorie e non, quando siano redatti in modo da ostacolare anche una ricostruzione approssimativa del patrimonio o degli affari.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le censure meramente generiche sulla motivazione o il richiamo a valutazioni tecniche discordanti sono spesso insufficienti a scalfire una valutazione di merito dettagliata e motivata; la Cassazione verifica soprattutto i profili di diritto e l'ammissibilita del ricorso.

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