Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09077/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Vincenzo Perillo quale promotore di un sodalizio finalizzato a reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di denaro, con le aggravanti della transnazionalità e dell'agevolazione mafiosa. Il ricorrente ha sollevato cinque censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo di "organizzatore" dell'associazione, lamentando in particolare l'assenza di controllo sulle risorse finanziarie del sodalizio; 2) contestazione dell'aggravante della transnazionalità; 3) contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; 4) doglianze sulle esigenze cautelari in generale; 5) doglianza specifica sull'esigenza cautelare ai sensi dell'art. 274, lett. b, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte "nuovi" o generici e comunque privi di confronto puntuale con la motivazione del Tribunale del riesame. In particolare: il primo e secondo motivo sono stati valutati inammissibili perché nuovi e/o non adeguatamente definiti; il Tribunale aveva però già motivato il ruolo di rilievo dell'indagato e la transnazionalità con indicazione di contatti con gruppi operanti su scala sovranazionale; la contestazione relativa all'agevolazione mafiosa è stata ritenuta generica rispetto alla dettagliata motivazione che descrive il ruolo del sodalizio nell'"accrescimento patrimoniale e consolidamento del prestigio criminale" del clan Di Lauro; le esigenze cautelari (pericolo di fuga) erano adeguatamente motivate con elementi concreti (radicamento negli Emirati Arabi Uniti, disponibilità patrimoniali, carta di credito e documento d'identità). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Inoltre, valutata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e non riscontrata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stato comunque disposto che il ricorrente versi, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 in favore della Cas

Norme richiamate

  • art. 274, lett. b, cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato questa previsione in relazione alla specificità dell'esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'esistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di fuga, sulla base di elementi concreti (radicamento all'estero, disponibilità patrimoniali, documenti).

  • art. 616, cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per imputare al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'addebito delle spese ex art. 616.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    La Corte si è richiamata a detta pronuncia per valutare la presenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; pur non ravvisando colpa dolosa, ha previsto un versamento equitativo a titolo di contributo.

  • Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024 (Li Vigni, Rv. 287296 – 01)

    Giurisprudenza richiamata in relazione alla nozione di ruolo di spicco nell'ambito di un'associazione e al principio che la partecipazione attiva e l'apporto organizzativo possono giustificare misure cautelari anche in assenza del controllo diretto delle risorse finanziarie.

  • Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023 (Abbatista, Rv. 285702 – 02)

    Giurisprudenza richiamata per i criteri di riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità.

  • Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023 (Mascia, Rv. 286150 – 02)

    Ulteriore precedente utilizzato per confermare i criteri applicativi dell'aggravante transnazionale e la necessità di motivazione sul collegamento con gruppi operanti oltre i confini nazionali.

Massime di principio

  • Motivi 'nuovi' introdotti in sede di ricorso sono spesso inammissibili: le censure devono essere coerenti con quanto già dedotto e motivo nel provvedimento impugnato.
  • Critiche generiche alla motivazione del giudice sono insufficienti: il ricorrente deve confrontarsi punto per punto con le argomentazioni aperte dal Tribunale per essere ritenuto ammissibile.
  • Per l'aggravante della transnazionalità è sufficiente una motivazione che documenti contatti o relazioni operative con soggetti o gruppi che operano su scala sovranazionale; occorre però precisione fattuale.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede una motivazione analitica sul ruolo del gruppo nell'"accrescimento patrimoniale" o nel consolidamento del prestigio del clan; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di fuga) possono essere adeguatamente motivate con elementi concreti come radicamento all'estero, disponibilità patrimoniali, strumenti di accesso ai paesi esteri (carte di credito, documenti d'identità).
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare l'addebito delle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di somme equitative; l'assenza di dolo o colpa grave può evitare sanzioni peggiori ma non l'onere delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.