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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2765

Regolamento delegato (UE) 2024/2765 della Commissione, del 24 giugno 2024, che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

Normativa europea32024R2765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2024/2765 rettifica errori presenti nella versione polacca del regolamento delegato (UE) 2015/35, che attua la direttiva Solvibilità II. Le correzioni riguardano, in particolare, un riferimento all’importo ammissibile degli elementi di livello 3 e alcuni richiami a periodi applicabili di 12 mesi. La rettifica è limitata alla sola versione polacca e non modifica le altre versioni linguistiche.

Rettifica della sola versione polacca del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di Solvibilità II, con correzione di errori su importi e periodi di 12 mesi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente alla versione in lingua polacca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II). Non incide sulle altre versioni linguistiche e non introduce una disciplina sostanziale nuova per gli operatori, ma corregge errori testuali che riguardano disposizioni già vigenti del regolamento delegato rettificato.

Rettifica della versione polacca del regolamento delegato (UE) 2015/35

Il regolamento delegato (UE) 2024/2765 della Commissione interviene in via meramente correttiva sul regolamento delegato (UE) 2015/35, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II). La Commissione rileva che la versione in lingua polacca contiene errori che incidono sulla sostanza di alcune disposizioni e dispone la relativa rettifica.

Oggetto della rettifica

La correzione riguarda specificamente:

  • l’articolo 82, paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne l’importo ammissibile degli elementi di livello 3;
  • l’articolo 134, paragrafo 4;
  • l’articolo 209, paragrafo 3;
  • l’articolo 218, paragrafo 2, lettera b), con riferimento ai periodi applicabili di 12 mesi.

La Commissione precisa che gli errori riscontrati nella versione polacca non si estendono alle altre versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35.

Ambito di efficacia

La rettifica ha un ambito esclusivamente linguistico e non introduce nuovi obblighi sostanziali per imprese di assicurazione, riassicurazione o altri soggetti vigilati. Essa serve a riallineare il testo polacco alla disciplina corretta già prevista nell’atto delegato originario.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica della versione polacca del regolamento delegato (UE) 2015/35

Corregge errori materiali nella versione in lingua polacca dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera b), in relazione all’importo ammissibile degli elementi di livello 3, e negli articoli 134, paragrafo 4, 209, paragrafo 3, e 218, paragrafo 2, lettera b), in relazione ai periodi applicabili di 12 mesi. La Commissione precisa che gli errori incidono sulla sostanza delle disposizioni interessate.

Ambito limitato della rettifica

La rettifica riguarda soltanto la versione linguistica polacca del regolamento delegato (UE) 2015/35 e non incide sulle altre versioni linguistiche del medesimo atto.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilità iidiritto linguistico dell'unione europea

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