Regolamento (UE) 2024/1745
Regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo significativo il quadro sanzionatorio UE verso la Russia, introducendo nuovi divieti in materia di aviazione, trasporto stradale, GNL, porti, diamanti, beni culturali ucraini, servizi finanziari e collegamenti con il sistema SPFS. Rafforza inoltre le misure anti-elusione e gli obblighi di diligenza, estendendo il perimetro delle restrizioni a nuove entità e nuovi beni strategici, con numerose disposizioni transitorie e autorizzazioni mirate. Il testo interviene anche su registrazione di diritti di proprietà intellettuale, sostegno a partiti/ONG/media e sui rimedi risarcitori per danni subiti da soggetti dell’UE a causa di iniziative giudiziarie o provvedimenti russi.
Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e aggiornando le misure restrittive UE contro la Russia in relazione alla guerra in Ucraina, con nuovi divieti settoriali, restrizioni commerciali e finanziarie, misure anti-elusione e ulteriori elenchi di soggetti e beni soggetti a controllo.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione dell’Unione, in particolare operatori aerei, operatori di trasporto su strada, operatori commerciali, finanziari, logistici, marittimi e soggetti coinvolti in proprietà intellettuale, media, partiti politici, ONG e altri operatori dell’UE che intrattengono rapporti con la Russia o con entità collegate. Incide su operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, vendita, fornitura di beni, tecnologie e servizi, nonché su investimenti, finanziamenti, registrazioni IP e accesso a porti, aeroporti e terminal LNG, con numerose deroghe, esenzioni e regimi transitori. È direttamente applicabile negli Stati membri dal 25 giugno 2024, salvo i termini specifici di applicazione differita previsti per singole misure e allegati; restano rilevanti le esclusioni/deroghe per taluni paesi partner, per esigenze umanitarie, sanitarie, di sicurezza energetica, per il progetto Sakhalin-2 e per il progetto Paks II, nonché le eccezioni per cittadini dell’UE, SEE e Svizzera in alcune fattispecie.
Regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio
Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) n. 833/2014, rafforzando il quadro restrittivo dell’Unione in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. L’intervento recepisce e rende direttamente applicabili nell’ordinamento UE ulteriori misure decise in ambito PESC, con attenzione particolare all’elusione, ai settori energetico, finanziario, dei trasporti, dei beni dual use e delle tecnologie sensibili.
Ambito generale e finalità
Le modifiche perseguono due obiettivi principali: aumentare la pressione economica e logistica sulla Federazione russa e, al contempo, chiudere le principali vie di aggiramento del regime sanzionatorio. Il testo insiste su obblighi di trasparenza, cooperazione con le autorità nazionali competenti, tracciabilità dei beni e responsabilizzazione degli operatori dell’Unione anche rispetto alle controllate extra-UE da essi possedute o controllate.
Aviazione civile e voli non di linea
L’articolo 3 quinquies viene riscritto per ampliare il divieto di sorvolo, atterraggio e decollo a tutti gli aeromobili operati da vettori russi, immatricolati in Russia o comunque posseduti, noleggiati o controllati da soggetti russi. Il divieto si estende anche agli aeromobili impiegati per voli non di linea quando un soggetto russo è in grado di determinare di fatto il luogo o l’orario del volo. È introdotta una limitata esenzione per aeromobili con massimo quattro posti e massa massima al decollo non superiore a 2.000 kg, se usati per voli privati non aziendali in ambito ricreativo e formativo nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione.
Gli operatori aerei devono fornire, su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di partenza, destinazione o sorvolo, informazioni utili a verificare il rispetto del divieto, inclusi dati sulla proprietà effettiva dell’aeromobile e, se sussistono fondati motivi di elusione, sui passeggeri e sui membri dell’equipaggio. Le informazioni vanno trasmesse prima dell’atterraggio, del decollo o del sorvolo, entro il termine fissato dall’autorità competente, nel rispetto del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725.
Trasporto stradale
L’articolo 31 introduce un divieto per le imprese di trasporto su strada stabilite nell’Unione e partecipate per almeno il 25 % da soggetti russi. Dal 25 giugno 2024 è vietato a tali persone giuridiche diventare imprese di trasporto su strada che operano all’interno dell’Unione, anche in transito. Dal 26 luglio 2024 è inoltre vietato alle imprese costituite dopo l’8 aprile 2022 e partecipate per almeno il 25 % da soggetti russi trasportare merci su strada nell’UE, anche in transito.
Le imprese interessate devono fornire, su richiesta dell’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabilite, informazioni sul proprio assetto proprietario. Le restrizioni non si applicano alle imprese partecipate da cittadini russi che siano anche cittadini di uno Stato membro o titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
Energia, GNL e progetti industriali in Russia
Il regolamento interviene in modo incisivo sul gas naturale liquefatto (GNL). Con il nuovo articolo 3 novodecies è vietato fornire servizi di ricarica nel territorio dell’Unione per operazioni di trasbordo di GNL russo, nonché assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi. Le autorità competenti possono autorizzare tali attività solo se il trasbordo è necessario per il trasporto verso uno Stato membro che confermi che esso serve a garantire l’approvvigionamento energetico.
Le persone giuridiche che effettuano operazioni di scarico di GNL russo devono informare l’autorità competente entro il 26 luglio 2024 e poi mensilmente, indicando anche i volumi. La Commissione deve monitorare flussi, mercati, prezzi, competitività e quota di importazioni di GNL russo sul totale delle importazioni energetiche dell’Unione, riferendo al Consiglio in caso di sviluppi significativi e comunque entro il 26 giugno 2025, con possibilità di proporre misure di attenuazione.
L’articolo 3 duovicies vieta l’importazione o il trasferimento di GNL russo attraverso terminali UE non connessi al sistema del gas naturale interconnesso, pur escludendo gli effetti sulla fornitura di GNL dalla terraferma di uno Stato membro alle rispettive regioni ultraperiferiche. Inoltre, l’articolo 3 unvicies vieta la fornitura di beni, tecnologie e servizi destinati al completamento di progetti GNL in Russia, con una deroga transitoria fino al 26 settembre 2024 per i contratti preesistenti.
Il regolamento contiene anche una deroga specifica per il progetto Sakhalin-2, estendendo fino al 28 giugno 2025 l’esenzione per il trasporto via nave di petrolio greggio verso il Giappone con relativo supporto tecnico, finanziario e commerciale, in stretto coordinamento con il G7.
Porti, navi e trasporti marittimi
L’articolo 3 sexies bis amplia il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell’Unione per le navi battenti bandiera russa, con eccezioni limitate. Il nuovo articolo 3 vicies istituisce un regime settoriale di divieto per le navi elencate nell’allegato XLII: il divieto comprende accesso a porti, zone di ancoraggio e chiuse, importazione/acquisto/trasferimento, vendita/fornitura/esportazione, esercizio ed equipaggiamento della nave, servizi di registrazione della bandiera, classificazione, ispezione e certificazione, servizi finanziari, assistenza tecnica, bunkeraggio, approvvigionamento, cambio equipaggio, trasbordi e altri trasferimenti di carico.
Le navi sono elencate perché trasportano beni e tecnologie del settore difesa e sicurezza, petrolio o prodotti petroliferi russi con pratiche di navigazione irregolari e ad alto rischio, contribuiscono allo sviluppo del settore energetico russo, o risultano riconducibili a persone o entità già sanzionate. È prevista una deroga per navi di Stati membri insulari per soddisfare esigenze di base, con notifica alle altre autorità e alla Commissione entro due settimane.
Diamanti
L’articolo 3 septdecies rafforza il divieto sui diamanti russi e sui prodotti trasformati contenenti diamanti di origine russa o esportati dalla Russia. Dal 1° settembre 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, anche indirettamente, i prodotti dell’allegato XXXVIIIA, parti A e B, trasformati in un paese terzo, quando contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi ciascuno. Per la parte C dell’allegato, il divieto decorre da una data successiva che sarà decisa dal Consiglio su proposta ai sensi dell’articolo 215 TFUE.
Gli importatori devono fornire prove sull’origine dei diamanti o dei prodotti usati nella trasformazione e, dal 1° marzo 2025, i documenti di tracciabilità per i prodotti della parte A devono comprendere un certificato attestante che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Sono previste esclusioni per prodotti già fisicamente situati nell’UE prima della data di applicazione del divieto, per prodotti già lavorati in paesi terzi prima della data di applicazione e per taluni prodotti temporaneamente importati o riesportati, purché assoggettati a specifici regimi doganali.
Beni culturali ucraini
Il nuovo articolo 3 tervicies vieta il commercio di beni culturali ucraini e di altri beni di valore archeologico, storico, culturale, religioso o scientifico qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano stati rimossi illecitamente dall’Ucraina. Il divieto si estende anche ai servizi connessi. Sono esclusi i beni esportati dall’Ucraina prima del 1° marzo 2014 o restituiti intatti al legittimo proprietario.
Finanza, SPFS e soggetti finanziari extra-UE
Il regolamento introduce un pacchetto articolato di restrizioni finanziarie. L’articolo 5 bis quater vieta il collegamento diretto allo SPFS della Banca centrale di Russia per le entità dell’UE operanti fuori dalla Russia e vieta le operazioni con soggetti extra-UE elencati nell’allegato XLIV che utilizzano tale sistema. L’articolo 5 bis quinquies vieta operazioni con enti creditizi, finanziari e fornitori di servizi cripto extra-UE coinvolti nel supporto alla capacità industriale e militare russa tramite esportazioni di beni sensibili verso la Russia.
Sono inoltre ampliate le eccezioni per operazioni umanitarie, alimentari, farmaceutiche, mediche, giudiziarie e per il rimborso di debiti o pagamenti pensionistici, oltre alla menzione specifica della Jewish Claims Conference in alcune deroghe.
Sostegno pubblico, programmi UE e partecipazioni russe
L’articolo 5 terdecies rafforza il divieto di fornire sostegno, finanziamenti o assistenza finanziaria, anche nell’ambito di programmi dell’Unione, dell’Euratom o nazionali, a entità stabilite in Russia o controllate per oltre il 50 % da soggetti russi. L’articolo 12 ter amplia le deroghe per consentire, fino al 31 dicembre 2024, operazioni necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, comprese vendite, trasferimenti, importazioni, servizi e licenze di diritti di proprietà intellettuale.
Proprietà intellettuale e registrazioni
Il nuovo articolo 5 vicies introduce un blocco all’accesso dei soggetti russi ai sistemi di registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli, indicazioni geografiche e altri diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri e, per quanto possibile, presso l’Ufficio europeo dei brevetti e la WIPO. La misura mira a contrastare il vantaggio competitivo ottenuto in Russia tramite la privazione della tutela dei titolari UE. Sono previsti obblighi di collaborazione per gli Stati membri nel quadro della CBE e dell’OMPI, e limitate esclusioni per cittadini UE/SEE/Svizzera e residenti muniti di permesso di soggiorno valido in tali ordinamenti.
Media, partiti politici e ONG
L’articolo 5 unvicies vieta a partiti politici europei e nazionali, fondazioni politiche europee, ONG e fornitori di servizi di media stabiliti nell’Unione di accettare, direttamente o indirettamente, finanziamenti, donazioni o sostegno economico dal governo russo, da entità pubbliche russe o da soggetti controllati da tali entità. La norma è giustificata dall’esigenza di prevenire interferenze nei processi democratici dell’Unione, campagne di disinformazione e propaganda a sostegno dell’aggressione contro l’Ucraina. Le autorità competenti possono autorizzare in via derogatoria l’accettazione di tali vantaggi da parte di ONG e media, se ciò non pregiudica i processi democratici dell’Unione; la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati entro due settimane.
Rimedi risarcitori per soggetti dell’Unione
Gli articoli 11 bis e 11 ter introducono azioni risarcitorie a favore di persone di cui all’articolo 13, lettere c) e d), per danni subiti a causa di azioni giudiziarie promosse in paesi terzi da soggetti sanzionati o per effetto di decisioni russe collegate a misure di gestione illecita di beni di soggetti stranieri associati a Stati ostili. Il risarcimento può includere le spese legali ed è subordinato all’assenza di un accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente. Gli Stati membri non sono responsabili delle decisioni adottate in conformità con tali disposizioni e non devono conformarsi a decisioni contrarie emanate da altri giudici o arbitri.
Cooperazione degli operatori UE e anti-elusione
L’articolo 12 viene sostituito per chiarire che è vietata la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività volte a eludere le misure restrittive, includendo anche chi partecipa sapendo che la propria condotta può avere quell’effetto e accettando tale possibilità. Il regolamento amplia gli obblighi di due diligence e di prevenzione dell’elusione, imponendo agli operatori UE di attivarsi al massimo affinché le entità da essi possedute o controllate fuori dall’Unione non compromettano il regime sanzionatorio. In particolare, per i prodotti comuni ad alta priorità dell’allegato XL sono previsti obblighi di due diligence, policy e controlli, obblighi di clausole contrattuali anti-riesportazione e obblighi analoghi per licenze o trasferimenti di diritti IP e segreti commerciali.
Clausole contrattuali anti-riesportazione e due diligence sui beni sensibili
L’articolo 12 octies impone, dal 20 marzo 2024, ai esportatori verso paesi terzi diversi dai paesi partner dell’allegato VIII di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia e per uso in Russia di determinati beni e tecnologie elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL, nonché delle armi da fuoco e munizioni del regolamento (UE) n. 258/2012. Sono previste esclusioni per specifici codici NC, per i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 1° gennaio 2025 o alla scadenza, se anteriore, e per gli appalti pubblici con autorità pubbliche di paesi terzi o organizzazioni internazionali.
L’articolo 12 octies bis, dal 26 dicembre 2024, estende un divieto contrattuale analogo ai trasferimenti di diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e materiale protetto relativi ai prodotti comuni ad alta priorità. L’articolo 12 octies ter impone, sempre dal 26 dicembre 2024, l’adozione di misure di rischio, policy, controlli e procedure per individuare e mitigare i rischi di esportazione/ried esportazione verso la Russia, nonché l’applicazione di tali obblighi alle controllate fuori UE di proprietà o controllo dell’operatore, salvo impossibilità non imputabile.
Modifiche agli allegati e ampliamento delle liste di beni
Molti allegati vengono sostituiti o integrati. L’allegato VII amplia il catalogo dei beni dual use e delle tecnologie soggette ad autorizzazione. L’allegato XXIII e il nuovo allegato XXIII quater estendono i beni industriali, chimici, logistici e tecnologici soggetti a restrizioni, con numerosi codici NC aggiunti. L’allegato XL viene aggiornato con l’elenco dei prodotti “comuni ad alta priorità” oggetto delle nuove clausole anti-riedizione e due diligence. Gli allegati III, IV e X aggiornano rispettivamente l’elenco dei paesi partner, l’elenco delle navi soggette a restrizioni e le navi oggetto di divieto settoriale.
Clausola su documenti e controlli nazionali
L’articolo 6, oltre a rafforzare il reporting sulle violazioni, prevede la protezione confidenziale dei documenti relativi all’attuazione e alla prevenzione dell’elusione delle misure restrittive. La finalità è evitare che la divulgazione comprometta l’efficacia del regime sanzionatorio o la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e del perimetro delle misure
Introduce le definizioni di "organizzazione non governativa" e di "operazione di trasbordo" nell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014; modifica varie definizioni e riferimenti tecnici per allineare il regime sanzionatorio alle nuove misure.
Restrizioni in materia nucleare e progetto Sakhalin-2
Riformula talune deroghe per attività nucleari civili e introduce una deroga specifica per il progetto Sakhalin-2 (articolo 3 quater, par. 6 septies; articolo 3 decies, par. 3 quater; articolo 12 ter). La deroga per Sakhalin-2 consente, previa autorizzazione e verifica di stretta necessità per la sicurezza energetica del Giappone, esportazione/trasferimento e servizi connessi per determinati beni situati nell’UE dal 25 giugno 2024.
Divieto di sorvolo, atterraggio e decollo per aeromobili russi o controllati da soggetti russi
L’articolo 3 quinquies vieta a vettori russi, aeromobili immatricolati in Russia e aeromobili non immatricolati in Russia ma posseduti, noleggiati o altrimenti controllati da soggetti russi di atterrare, decollare o sorvolare il territorio UE. Il divieto si estende ai voli non di linea quando un soggetto russo può determinare di fatto luogo o orario di decollo/atterraggio; è prevista un’esenzione per piccoli aeromobili usati per voli privati ricreativi o formativi nell’UE. Gli operatori aerei devono fornire, su richiesta delle autorità competenti, informazioni su proprietà dell’aeromobile e, in caso di sospetto elusivo, sui passeggeri, prima dell’operazione e entro il termine fissato dall’autorità.
Accesso ai porti e alle chiuse delle navi battenti bandiera russa
L’articolo 3 sexies bis rafforza il divieto di accesso ai porti e alle chiuse UE per navi registrate sotto bandiera russa, con eccezioni limitate (ad esempio uscita dal territorio UE tramite chiusa, talune navi rientranti in convenzioni internazionali, trasporto di combustibile nucleare e beni necessari al nucleare civile). Introduce una deroga per navi passate da bandiera russa a bandiera di altro Stato prima del 16 aprile 2022 se erano abbandonate o oggetto di vendita forzata prima del 24 febbraio 2022. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Restrizioni su GNL russo: trasbordi, ricarica e terminali
Inserisce l’articolo 3 novodecies, che vieta i servizi di ricarica (reloading) nel territorio UE per operazioni di trasbordo di GNL russo e i servizi accessori; consente autorizzazioni solo se il trasbordo è necessario per il trasporto verso uno Stato membro che confermi la finalità di sicurezza dell’approvvigionamento. Impone obblighi di informazione mensile sulle operazioni di scarico e importazione di GNL russo e prevede monitoraggio da parte della Commissione, con relazione al Consiglio entro il 26 giugno 2025 e possibili misure di attenuazione. Inoltre introduce l’articolo 3 duovicies sul divieto di importare/trasferire GNL russo tramite terminali UE non connessi al sistema del gas naturale interconnesso, con esclusione per la fornitura alle regioni ultraperiferiche.
Divieto di nuovi investimenti e forniture per progetti GNL in Russia
L’articolo 3 unvicies vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni, tecnologie e servizi destinati al completamento di progetti GNL in Russia, inclusi terminali e impianti, nonché l’assistenza tecnica, l’intermediazione, il finanziamento e l’assistenza finanziaria connessi. È prevista una deroga transitoria fino al 26 settembre 2024 per contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
Restrizioni sul patrimonio culturale ucraino
L’articolo 3 tervicies vieta l’acquisto, importazione, trasferimento, vendita, fornitura o esportazione di beni del patrimonio culturale dell’Ucraina e di altri beni di rilevanza archeologica, storica, culturale, religiosa o scientifica se vi sono ragionevoli motivi di sospettare un’uscita illecita dall’Ucraina; sono vietati anche i servizi connessi. Le esclusioni riguardano i beni esportati dall’Ucraina prima del 1° marzo 2014 o restituiti intatti al legittimo proprietario.
Misure contro l’elusione tramite giurisdizioni russe e contenzioso all’estero
L’articolo 5 bis ter vieta operazioni con soggetti che agiscono in giudizio davanti a tribunali russi per ottenere provvedimenti su controversie legate a contratti o transazioni colpite dalle sanzioni UE, quando ciò è collegato all’uso di norme russe equivalenti all’articolo 248 del codice di procedura arbitrale russo. Sono previste eccezioni per beni farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per l’accesso a procedimenti o l’esecuzione di decisioni in uno Stato membro, e per il risarcimento dei danni ex articoli 11, 11 bis e 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.
SPFS e servizi di messaggistica finanziaria russi
L’articolo 5 bis quater vieta, dal 25 giugno 2024, il collegamento diretto al sistema SPFS della Banca centrale di Russia o a sistemi equivalenti per le persone giuridiche, entità e organismi dell’UE operanti al di fuori della Russia; vieta anche le operazioni con soggetti extra-UE elencati nell’allegato XLIV che usano SPFS o equivalenti. Sono previste deroghe per contratti preesistenti fino al 26 settembre 2024, per pagamenti dovuti in base a contratti eseguiti prima del 24 marzo 2024 e per specifiche operazioni legate a energia, beni essenziali, rimborso debiti, pensioni e pagamenti umanitari.
Divieti verso intermediari finanziari e prestatori di servizi cripto extra-UE
L’articolo 5 bis quinquies vieta operazioni con enti creditizi/finanziari e prestatori di servizi per cripto-attività stabiliti fuori dall’Unione quando agevolano esportazioni verso la Russia di beni e tecnologie dual use, beni elencati negli allegati VII, XI, XX e XXXV, prodotti comuni ad alta priorità dell’allegato XL e armi da fuoco e munizioni del regolamento (UE) n. 258/2012. Sono previste eccezioni per beni essenziali, procedimenti giudiziari/amministrativi e finalità umanitarie.
Sostegno finanziario UE a soggetti russi e controllo delle società controllate
L’articolo 5 terdecies amplia il divieto di sostegno diretto o indiretto nell’ambito di programmi UE/Euratom o nazionali a persone stabilite in Russia o controllate oltre il 50 % da entità russe. L’articolo 8 bis impone a persone fisiche e giuridiche dell’UE di adoperarsi al massimo affinché le entità fuori UE di loro proprietà o controllo non partecipino ad attività che compromettono le misure restrittive.
Proprietà intellettuale: rifiuto di domande presentate da soggetti russi
L’articolo 5 vicies impone agli uffici per la proprietà intellettuale degli Stati membri di non accettare nuove domande di registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli, indicazioni geografiche e altri diritti presentate da cittadini russi, residenti in Russia o soggetti stabiliti in Russia. Gli Stati membri si impegnano inoltre a far sì che l’Ufficio europeo dei brevetti respinga le richieste di effetto unitario e non accetti nuove domande di brevetto europeo presentate dai medesimi soggetti, nel rispetto della CBE e degli obblighi WIPO. Sono previste esclusioni per cittadini UE/SEE/Svizzera e residenti con permesso UE/SEE/Svizzera.
Divieto di accettare donazioni da governo russo a soggetti politici e media
L’articolo 5 unvicies vieta a partiti politici europei e nazionali, fondazioni politiche europee, ONG e fornitori di servizi di media stabiliti nell’UE di accettare donazioni, benefici economici o sostegno da governo russo, enti pubblici/controllati da Russia o soggetti che agiscono per loro conto. È possibile autorizzare, in via derogatoria, l’accettazione da parte di ONG e fornitori di media se non interferisce con i processi democratici o con le fondamenta democratiche dell’Unione; le autorizzazioni vanno comunicate entro due settimane.
Obblighi degli Stati membri in materia di sanzioni, confisca e reporting
L’articolo 8 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali se opportuno, e di prevedere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni. È espressamente previsto che l’autodenuncia possa essere considerata come circostanza attenuante ai sensi del diritto nazionale. L’articolo 6 richiede agli Stati membri di riferire anche sulle sanzioni irrogate per le violazioni.
Segreto professionale e protezione dei documenti istituzionali
L’articolo 6, par. 4, estende il segreto professionale e la protezione istituzionale ai documenti del Consiglio, della Commissione e dell’Alto rappresentante relativi all’esecuzione, prevenzione della violazione o dell’elusione delle misure, comprese le proposte congiunte di modifica e i documenti preparatori; la divulgazione di tali documenti si presume pregiudizievole per la sicurezza dell’Unione, degli Stati membri o per le relazioni internazionali.
Divieto generale di elusione e diligenza dovuta
L’articolo 12 sostituito vieta di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti del regolamento, includendo anche chi accetta il rischio che la propria partecipazione possa comportare tale esito. L’articolo 8 bis rafforza inoltre l’obbligo degli operatori UE di impedire, con il massimo sforzo, che entità da loro controllate fuori UE compromettano le misure restrittive.
Deroghe per disinvestimenti e liquidazioni
L’articolo 11, par. 4, consente fino al 31 dicembre 2024 la soddisfazione di taluni crediti presentati da soggetti russi se strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. L’articolo 12 ter estende fino al 31 dicembre 2024 alcune autorizzazioni per vendite, forniture, importazioni, trasferimenti e servizi necessari a disinvestire o liquidare attività in Russia.
Rimedi risarcitori per danni causati da azioni giudiziarie o misure russe
Gli articoli 11 bis e 11 ter introducono il diritto al risarcimento davanti ai giudici degli Stati membri per danni subiti da soggetti UE in conseguenza di azioni giudiziarie promosse in paesi terzi o di decisioni russe relative a beni di soggetti di Stati ostili, a condizione che manchi un effettivo accesso a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente e che il provvedimento sia illegale secondo il diritto internazionale consuetudinario o un trattato bilaterale di investimento.
Trasporto su strada: divieto di attività e obblighi informativi
All’articolo 31 sono introdotti i paragrafi 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 2 bis: dal 25 giugno 2024 è vietato a persone giuridiche UE di proprietà almeno al 25 % di soggetti russi diventare imprese di trasporto su strada nell’UE; dal 26 luglio 2024 è vietato a imprese UE costituite dopo l’8 aprile 2022 e di proprietà russa pari o superiore al 25 % trasportare merci su strada nell’UE, anche in transito. È imposto un obbligo di comunicare l’assetto proprietario alle autorità nazionali competenti, con esclusione per cittadini russi che siano anche cittadini UE o titolari di permesso di soggiorno temporaneo/permanente in uno Stato membro.
Diamanti russi: importazione, tracciabilità e gioielli
L’articolo 3 septdecies rafforza il divieto di acquistare, importare o trasferire diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia, fissando dal 1° settembre 2024 il divieto per i prodotti trasformati in paesi terzi e rinviando la decorrenza per gli oggetti di gioielleria contenenti diamanti russi in parte C a una futura decisione del Consiglio. Dal 1° marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità per i prodotti dell’allegato XXXVIIIA, parte A, devono includere un certificato che attesti che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. È inoltre disciplinata la presentazione all’autorità competente dei beni importati e le prove richieste per i casi di prodotti già situati nell’UE o lavorati in paesi terzi prima della data di applicazione del divieto.
Elenco delle entità, dei beni e dei paesi partner
Aggiorna gli allegati IV, VII, VIII, XXI, XXIII, XXIII quater, XXIX, XXXVI, XL e introduce gli allegati XLII, XLIII, XLIV e XLV, con l’inserimento di nuove entità soggette a restrizioni rafforzate, nuove categorie di beni e nuovi paesi partner. L’allegato VIII elenca Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda; l’allegato XXI è integrato con elio e elio-3; l’allegato XL include i prodotti oggetto di clausole contrattuali anti-riesportazione e dovuta diligenza; l’allegato XLII contiene l’elenco delle navi soggette a divieti settoriali; gli allegati XLIII-XLV elencano soggetti extra-UE coinvolti rispettivamente in contenziosi russi, SPFS e agevolazione delle esportazioni sensibili verso la Russia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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