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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1749

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1749 della Commissione, del 24 giugno 2024, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva metconazolo come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32024R1749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del metconazolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decorrenza dal 1° settembre 2024 e scadenza al 31 agosto 2031. La sostanza viene mantenuta nell’ordinamento UE, ma come sostanza candidata alla sostituzione, con specifiche condizioni d’uso e ulteriori obblighi informativi a carico del richiedente. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e sopprime la corrispondente voce dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

Rinnovo dell’approvazione del metconazolo come sostanza attiva dei prodotti fitosanitari, con qualificazione quale sostanza candidata alla sostituzione e modifica degli elenchi UE delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva metconazolo nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in particolare ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle procedure di rinnovo dell’approvazione previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Opera su tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; rileva per i richiedenti, gli utilizzatori professionali, le autorità competenti degli Stati membri e l’EFSA. Restano centrali le valutazioni sui residui, sull’esposizione di operatori e residenti/presenti, sugli organismi acquatici e sui trattamenti delle acque potabili; il regolamento introduce specifiche condizioni e richieste di conferma, ma non disciplina in generale altri impieghi fuori dal quadro fitosanitario.

Rinnovo dell’approvazione del metconazolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1749 rinnova l’approvazione del metconazolo nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di riesame e rinnovo avviata dal richiedente e valutata dallo Stato membro relatore, dall’EFSA e dalla Commissione. Il rinnovo è adottato alla luce delle conclusioni scientifiche secondo cui è prevedibile che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Procedura di rinnovo e valutazione scientifica

La domanda di rinnovo è stata presentata al Belgio quale Stato membro relatore e al Regno Unito quale Stato membro correlatore, secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti; la domanda è stata ritenuta ammissibile e sono stati predisposti un progetto di rapporto valutativo iniziale e uno aggiornato, che hanno portato alla proposta di rinnovo dell’approvazione.

L’EFSA ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico, ha aperto la consultazione pubblica e ha trasmesso le osservazioni ricevute alla Commissione. Nel 2019 ha chiesto ulteriori informazioni sulle proprietà di interferente endocrino del metconazolo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 844/2012, per consentire la valutazione rispetto ai criteri introdotti dal regolamento (UE) 2018/605. Sulla base della valutazione aggiornata, nell’aprile 2022 e poi nelle conclusioni dell’11 luglio 2023, è stata confermata la compatibilità della sostanza con i criteri di approvazione.

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

La Commissione rileva che il metconazolo deve essere considerato sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La qualificazione discende dal fatto che la sostanza è considerata persistente e tossica in base ai criteri dell’allegato II del regolamento, in particolare per il tempo di dimezzamento in acqua dolce superiore a 40 giorni, nei sedimenti d’acqua dolce superiore a 120 giorni, per la classificazione come tossica per la riproduzione categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e per la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d’acqua dolce inferiore a 0,01 mg/l.

Nonostante tale qualificazione, il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza, trasferendola nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Condizioni specifiche di approvazione e misure di mitigazione

Il regolamento introduce una serie di condizioni specifiche. In particolare, l’uso del metconazolo è limitato agli utilizzatori professionali. Inoltre, nell’attuazione dei principi uniformi di valutazione gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • esposizione dei consumatori ai residui presenti nelle colture primarie e nelle colture successive coltivate a rotazione;
  • protezione degli operatori e delle persone presenti o residenti;
  • protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d’impiego devono includere, ove necessario, misure di mitigazione del rischio. Il richiedente deve inoltre presentare informazioni di conferma sui processi di trattamento delle acque e sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e di superficie quando destinate alla produzione di acqua potabile.

Metaboliti e definizione di residuo

Il regolamento richiede un’ulteriore verifica del profilo tossicologico dei metaboliti M11 e M21, al fine di confermare i valori tossicologici di riferimento applicabili. È inoltre richiesta conferma della presenza di tali metaboliti e del loro rapporto con i composti monoidrossilati del metconazolo nelle colture, per consolidare la definizione di residuo ai fini della valutazione del rischio.

Le informazioni di conferma relative ai punti sopra indicati devono essere trasmesse entro il 15 luglio 2026 alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità.

Modifiche agli atti collegati

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in due modi: sopprime la voce 134 relativa al metconazolo dalla parte A e inserisce una nuova voce nella parte E con la relativa approvazione rinnovata, le specifiche di purezza, le impurità massime ammesse, la data di approvazione del 1° settembre 2024 e la scadenza del 31 agosto 2031.

Inoltre, la voce relativa al metconazolo è soppressa dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, in coerenza con il passaggio della sostanza nell’elenco delle sostanze approvate soggette a condizioni specifiche.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° settembre 2024. Rimane direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del metconazolo

L’approvazione della sostanza attiva metconazolo è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’allegato I fissa l’identità della sostanza, le specifiche di purezza, la data di approvazione al 1° settembre 2024 e la scadenza al 31 agosto 2031.

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

La Commissione conferma che il metconazolo è una sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto persistente e tossica secondo i criteri dell’allegato II di tale regolamento. Il regolamento rinnova dunque l’approvazione, ma con il mantenimento di tale qualificazione.

Limitazioni e condizioni d’uso

L’uso del metconazolo deve essere limitato agli utilizzatori professionali. Gli Stati membri, nell’attuare i principi uniformi di valutazione di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono prestare particolare attenzione all’esposizione dei consumatori per i residui, alla protezione degli operatori e delle persone presenti/residenti e alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Richieste di informazioni di conferma

Il richiedente deve presentare ulteriori informazioni di conferma su: (i) l’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e di superficie destinate alla produzione di acqua potabile; (ii) il profilo di tossicità dei metaboliti M11 e M21, al fine di confermare i valori tossicologici di riferimento applicabili e la definizione di residuo ai fini della valutazione del rischio. Le informazioni devono essere trasmesse entro il 15 luglio 2026 alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 134 relativa al metconazolo è soppressa dalla parte A e una nuova voce è aggiunta alla parte E, con il rinnovo e le specifiche condizioni di approvazione, incluse purezza, impurità ammesse e scadenza al 31 agosto 2031.

Soppressione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

Poiché il metconazolo viene trasferito nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la relativa voce è soppressa dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, che conteneva l’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° settembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareprotezione dell'ambientevalutazione del rischioagricoltura

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