Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1750

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1750 della Commissione, del 24 giugno 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014

Normativa europea32024R1750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e dell’assenza di criticità tali da impedire il rinnovo. Contestualmente, sopprime dal regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 la precedente voce relativa a "Lactobacillus brevis DSM 23231" e sostituisce il relativo regime autorizzatorio. Sono inoltre previste prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e un periodo transitorio per la commercializzazione e l’uso delle scorte prodotte ed ეტichettate prima del 15 luglio 2025.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014.

Ambito di applicazione

Si applica al preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", destinato a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi per quanto concerne autorizzazione, etichettatura, condizioni d’uso, conservazione, misure di protezione degli utilizzatori e commercializzazione dei mangimi contenenti l’additivo. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono previste misure transitorie per prodotti e mangimi fabbricati ed etichettati prima del 15 luglio 2025 secondo la disciplina previgente. Sono esclusi profili diversi dall’autorizzazione dell’additivo e restano impregiudicate le ulteriori norme UE in materia di sicurezza dei lavoratori.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Levilactobacillus brevis DSM 23231

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di Levilactobacillus brevis DSM 23231, destinato a tutte le specie animali, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. Il provvedimento recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica e aggiorna il quadro autorizzatorio precedente, sostituendo la vecchia denominazione tassonomica e coordinando il regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014.

Presupposti del rinnovo

La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. La Commissione richiama inoltre il fatto che il preparato era già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014. Sulla base del parere EFSA del 15 novembre 2023, il preparato continua a essere considerato sicuro per le specie animali destinatarie, per i consumatori e per l’ambiente, alle condizioni attualmente autorizzate.

Valutazione scientifica e profili di sicurezza

Secondo l’EFSA, l’additivo deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie; dagli studi presentati risulta non irritante per la pelle e per gli occhi, mentre non è stato possibile concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. L’Autorità ha anche ritenuto non necessaria una nuova valutazione dell’efficacia, poiché la domanda di rinnovo non proponeva modifiche delle condizioni di autorizzazione idonee a incidere sull’efficacia stessa. Il regolamento evidenzia inoltre che le misure di protezione previste per gli utilizzatori non pregiudicano le altre norme dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Condizioni autorizzatorie e specifiche tecniche dell’allegato

L’allegato individua il preparato come additivo tecnologico, gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", con numero di identificazione 1k20744. La composizione minima richiesta è pari ad almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida, e la sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Levilactobacillus brevis DSM 23231. Per il controllo analitico sono previsti il conteggio con metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787) e l’identificazione mediante PFGE (CEN/TS 17697) o sequenziamento del DNA.

Obblighi per operatori e utilizzatori

Per tutte le specie animali non sono indicati limiti di età né tenori minimi o massimi, ma è stabilita una dose minima di 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco quando l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.

Modifica del precedente regolamento e regime transitorio

Il regolamento sopprime nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 la voce 1k20744 relativa a "Lactobacillus brevis DSM 23231", in modo da evitare duplicazioni o sovrapposizioni con il nuovo atto di rinnovo. È inoltre previsto un periodo transitorio: il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 15 luglio 2025 in conformità alle norme precedenti al 15 luglio 2024, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 15 luglio 2034.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato è rinnovata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, alle condizioni fissate nell’allegato stesso. L’additivo resta classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio".

Modifica del regolamento (UE) n. 399/2014

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 è soppressa la voce 1k20744 relativa a "Lactobacillus brevis DSM 23231", per coordinare il precedente regime autorizzatorio con il rinnovo disposto dal nuovo regolamento.

Condizioni d’uso e specifiche tecniche

L’allegato prevede che il preparato contenga almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida. Il metodo di analisi per il conteggio è il metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787); per l’identificazione sono indicati PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA. Per tutte le specie animali non sono indicati limiti di età, tenore minimo o massimo; la dose minima è pari a 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco quando l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio.

Obblighi di etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.

Valutazione scientifica e sicurezza

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 15 novembre 2023, secondo cui il preparato resta sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso autorizzate. L’EFSA ha inoltre indicato che l’additivo è un sensibilizzante delle vie respiratorie, non irrita pelle e occhi, ma non consente di concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. La valutazione dell’efficacia non è stata ritenuta necessaria.

Misure transitorie

Il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 15 luglio 2025 conformemente alle norme applicabili prima del 15 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data del 15 luglio 2034.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroetichettatura dei mangimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.