Sentenza n. 827/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1316/2025 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 2071/2024, pubblicata in data 27.05.2025, notificata il 04.06.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di complessivi € 26.571,00, oltre ad interessi, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 26.571,00 oltre interessi per illegittima reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il titolo era stato prodotto in copia attestata conforme all'originale e notificato via PEC al domicilio reale del Ministero. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a proporre ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, attestata conforme all'originale, regolarmente notificata al Ministero e azionata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'Amministrazione non aveva contestato la propria inerzia, il Collegio ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice civile, oltre agli interessi previsti dal titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per reiterazione illegittima di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'attuazione del giudicato civile nei confronti dell'Amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione, secondo la formulazione vigente richiamata dal giudice.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina richiamata per l'attestazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, quando l'Amministrazione rimanga inerte.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il titolo giudiziale deve essere regolarmente notificato e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nel trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza.
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