Cassazione Penale, Sentenza n. 31900/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel Parco faunistico Ibleo di Monasteri, gestito dall'associazione riconducibile al ricorrente, erano detenuti quattro esemplari vivi di daino (Dama dama), tre adulti e un piccolo, senza le prescritte autorizzazioni e in violazione della disciplina CITES e della normativa nazionale sugli animali selvatici pericolosi. Il G.i.p. del Tribunale di Siracusa aveva disposto il sequestro preventivo degli animali con decreto del 22 dicembre 2025, in relazione al reato previsto dagli artt. 4, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. n. 135 del 2022. Il Tribunale del riesame di Siracusa, con ordinanza del 19 gennaio 2026, aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato il sequestro. Il ricorrente ha dedotto: l'irrilevanza del richiamo alle difese svolte in un'udienza alla quale il difensore non aveva partecipato; l'erronea applicazione del d.lgs. n. 135 del 2022; l'errata interpretazione dell'art. 17 della legge n. 157 del 1992 e la configurabilità di un reato impossibile; l'assenza o l'apparenza della motivazione sul periculum in mora; l'erronea applicazione della confisca obbligatoria; la rilevanza delle condotte etologicamente corrette e dell'avvio delle procedure per ottenere l'autorizzazione; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; nonché l'omessa proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 157 del 1992 in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto irrilevante il primo motivo, perché riferito a difese asseritamente svolte all'udienza. Ha escluso che la tutela dei daini fosse subordinata all'emanazione di ulteriori decreti attuativi, rilevando che tali animali appartengono alla famiglia dei Cervidi e sono inclusi nell'allegato A del decreto ministeriale 19 aprile 1996, tra gli animali selvatici dei quali è vietata la detenzione privata in ragione della possibile pericolosità per la salute e l'incolumità pubblica. Ha osservato che le censure sul periculum in mora e sulla confisca obbligatoria non si confrontavano con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Le condotte corrette sotto il profilo etologico e l'avvio delle procedure amministrative non escludevano l'illiceità della detenzione, poiché l'autorizzazione non era stata effettivamente conseguita. Ha inoltre giudicato generica la censura sulla proporzionalità del sequestro e inconsistente quella sulla questione di legittimità costituzionale, già esaminata dal Tribunale del riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022
La Corte ritiene applicabile la tutela prevista dalla disciplina senza necessità di ulteriori decreti attuativi per i daini inclusi nella categoria degli animali selvatici protetti.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 135 del 2022
Norma indicata quale fondamento del reato contestato per la detenzione non autorizzata degli esemplari.
art. 17, legge n. 157 del 1992
La disposizione è richiamata nella disciplina applicabile alla detenzione degli animali selvatici e nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata.
art. 2, decreto del Ministro dell'Ambiente 19 aprile 1996
La Corte richiama la disposizione per evidenziare che gli animali inclusi nell'allegato A possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, con conseguente divieto di detenzione da parte dei privati.
allegato A, decreto del Ministro dell'Ambiente 19 aprile 1996
I daini sono ricondotti tra gli animali selvatici la cui detenzione privata è vietata.
art. 9 Cost.
Parametro costituzionale invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di rivedere il sistema di tutela degli animali; la censura è stata ritenuta non adeguatamente confrontata con la motivazione del riesame.
art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Parametro costituzionale indicato dal ricorrente in relazione al riparto di competenze e alla tutela degli animali; la Corte ha ritenuto la censura non dimostrativa dell'insufficienza della normativa vigente.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
art. 1, legge n. 281 del 1991
Massime di principio
- La detenzione privata di animali selvatici inclusi negli elenchi ministeriali degli animali pericolosi è penalmente illecita in assenza della prescritta autorizzazione, anche quando non siano stati emanati ulteriori decreti attuativi, se la disciplina vigente individua già la specie e il divieto di detenzione.
- L'avvio delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione non rende lecita la detenzione dell'animale fino all'effettivo conseguimento del titolo autorizzatorio.
- Le modalità di custodia corrette sotto il profilo etologico non escludono l'illiceità della detenzione né impediscono l'applicazione della confisca obbligatoria quando la legge la prevede per l'animale detenuto senza autorizzazione.
- Nel giudizio cautelare reale, la censura sul periculum in mora è inammissibile o manifestamente infondata quando non si confronta puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato che espone la pericolosità degli animali e la necessità del sequestro.
- La deduzione della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni concrete poste dal giudice a fondamento della misura; una censura generica non è idonea a infirmare il provvedimento cautelare.
- La questione di legittimità costituzionale prospettata in sede di ricorso per cassazione deve essere sostenuta da argomentazioni specifiche sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e deve confrontarsi con la motivazione già resa dal giudice del riesame.
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