Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1876/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Giudice di pace passata in giudicato, recante condanna del Comune al pagamento di € 1.203,74 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione in sede di ottemperanza della sentenza del Giudice di pace, notificata al Comune e passata in giudicato, che aveva condannato l’ente al pagamento di € 1.203,74 oltre interessi. Nonostante la notificazione di un atto di precetto e di un successivo atto di precetto in rinnovazione, il Comune non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi domandato che il TAR ordinasse all’amministrazione di adempiere, anche mediante la determinazione delle modalità di pagamento e il compimento degli atti necessari ai sensi dell’art. 78 del d.l. n. 112/2008, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato l’attestazione della definitività del titolo e la documentazione richiesta dal TAR.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché l’azione riguardava una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i titoli eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., delle regole sul deposito del ricorso e dell’obbligo di previa notificazione del titolo all’amministrazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento del Comune, ha ordinato all’ente di dare esecuzione alla sentenza del Giudice di pace entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il segretario generale di un altro Comune quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso al Comune debitore. Il TAR ha inoltre confermato in via definitiva l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ha disposto la devoluzione allo Stato delle spese di lite, liquidate in € 276 oltre accessori, e ha posto a carico del Comune soccombente gli oneri previsti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; nel caso concreto tale adempimento è stato ritenuto documentato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 78 d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    È richiamato in relazione agli atti necessari ad assicurare il pagamento del debito dell’amministrazione risultante dal titolo esecutivo.

  • artt. 76 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono richiamati per la dichiarazione relativa al reddito imponibile necessaria ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate a favore della parte vittoriosa sono poste a carico della parte soccombente con versamento in favore dello Stato.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato prenotato a debito resta dovuto dalla parte soccombente, con recupero dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il termine di decadenza entro il quale il commissario ad acta deve presentare la nota specifica delle spese ai fini della liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione condannata non adempia spontaneamente all’obbligo di pagamento.
  • Ai fini dell’ottemperanza di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere verificata la previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta subordinatamente alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione, attribuendo al commissario il potere di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • L’azione di ottemperanza soggiace al termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., ferma restando la necessità del rispetto delle regole processuali sul deposito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.