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Sentenza

Sentenza n. 9195/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS-, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. -OMISSIS-, di potenza pari a 3910,40kW, sito in via -OMISSIS-. Soggetto Responsabile -OMISSIS-S.r.l. Conclusione del procedimento”, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti dell'impianto e l'integrale recupero degli incentivi percepiti; - ove occorrer possa: a. della comunicazione di avvio del procedimento di verifica -OMISSIS- del 27.09.2019; b. del verbale di sopralluogo 3 ottobre 2019; c. della nota di sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni -OMISSIS- del 10.03.2021; - di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità.

Giustizia amministrativa202207039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico, con integrale recupero degli incentivi percepiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di una verifica ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, ha dichiarato la decadenza dagli incentivi del Quarto Conto Energia e disposto il recupero delle somme erogate. Il provvedimento era fondato sulla non veridicità delle dichiarazioni relative alla data di conclusione dei lavori e sull’omessa trasmissione di documentazione integrativa richiesta nel procedimento di controllo. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e della disciplina del Quarto Conto Energia, il difetto di istruttoria e l’inversione dell’onere della prova, sostenendo che il GSE avesse presunto la falsità della dichiarazione sulla base degli atti del procedimento penale e dei bassi livelli iniziali di produzione. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza della mancata produzione dei DDT e degli elenchi dei moduli fotovoltaici, sostenendo che parte della documentazione fosse già stata consegnata, parte non fosse esigibile e che la richiesta integrativa violasse i principi di tassatività, tipicità e prevedibilità. Con il terzo motivo ha dedotto l’incompetenza del GSE, assumendo che i controlli sulla data di fine lavori e sull’entrata in esercizio spettassero esclusivamente al gestore della rete. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per mancato rispetto del termine di diciotto mesi, omessa valutazione dell’interesse pubblico e mancato bilanciamento con l’affidamento della società. Con il quinto motivo ha sostenuto che l’eventuale entrata in esercizio nel settembre 2012 non avrebbe comunque escluso il beneficio, in ragione della proroga prevista per gli impianti collocati su aree di amministrazioni pubbliche. Con il sesto motivo ha contestato la radicale decadenza, ritenendo applicabile una mera riduzione dell’incentivo ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011. La ricorrente ha inoltre invocato l’assoluzione intervenuta nel procedimento penale, divenuta irrevocabile, sostenendo che essa escludesse la falsità dichiarativa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo l’accertamento del GSE, fondato su una pluralità di elementi convergenti: materiale elettrico prodotto dopo la dichiarata entrata in esercizio, esigui valori di produzione nei mesi iniziali, relazione tecnica che escludeva il completamento dei collegamenti, documentazione relativa a lavori eseguiti nei mesi successivi e dichiarazioni dei soggetti coinvolti, dalle quali risultava che l’impianto era stato ultimato soltanto nel settembre 2012. L’assoluzione penale non ha inciso sull’esito: il giudicato penale rileva nel processo amministrativo quanto ai fatti materiali accertati, mentre la medesima condotta può avere autonoma rilevanza amministrativa; nel caso concreto, la sentenza penale aveva comunque confermato che l’impianto non era ultimato alla data dichiarata, ma soltanto parzialmente funzionante. Ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione rileva oggettivamente e comporta la decadenza dal beneficio, senza necessità di accertare dolo o colpa grave. Il quinto motivo è stato respinto perché la difformità rispetto alla dichiarazione resa è di per sé sufficiente a giustificare la decadenza, anche se il beneficio avrebbe potuto essere astrattamente conseguibile in base a una diversa data di entrata in esercizio: non opera il principio del falso innocuo nel settore degli incentivi pubblici. Il secondo motivo è stato respinto sia perché il provvedimento era sorretto autonomamente dall’accertamento del mendacio, sia perché il GSE dispone di un potere immanente di verifica della spettanza degli incentivi, esercitabile per tutta la durata del rapporto, anche mediante richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli necessari per la presentazione originaria della domanda. Il terzo motivo è stato respinto: le verifiche spettanti al gestore della rete riguardano la funzionalità elettrica e l’installazione dei componenti, mentre il GSE conserva la competenza a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e la spettanza del beneficio. Il quarto motivo è stato respinto perché la decadenza costituisce esercizio del potere di verifica e controllo, non ordinaria autotutela fondata su un affidamento consolidato; il termine per l’esercizio del potere decorre dalla scoperta dei fatti e, in presenza di false rappresentazioni o dichiarazioni sostitutive mendaci, opera comunque la deroga prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Non è tutelabile l’affidamento dell’operatore sulla permanenza di una situazione illegittima da lui stesso determinata. Il sesto motivo è stato respinto perché la non veridicità delle dichiarazioni è stata ritenuta una violazione rilevante ai sensi dell’art. 42, comma 3, primo periodo, d.lgs. 28/2011; pertanto era legittima la decadenza integrale con recupero delle somme, mentre il regime derogatorio della riduzione dell’incentivo opera soltanto per violazioni non rilevanti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico di competenza del GSE è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili.

    Attribuisce al GSE un potere di verifica e controllo sostanziale sulla veridicità dei dati dichiarati, sulla realizzazione degli interventi e sulla conformità ai requisiti normativi; le violazioni rilevanti possono comportare la decadenza integrale, mentre la riduzione opera per violazioni non rilevanti.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera.

    La decadenza dal beneficio consegue oggettivamente alla non veridicità della dichiarazione, senza necessità di accertare dolo, colpa grave o altri profili soggettivi.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Consentono di valorizzare, nell’ambito dei controlli sul beneficio, le dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente e di verificarne la corrispondenza alla realtà.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci … possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine.

    Il termine ordinario per l’autotutela non preclude l’intervento in presenza di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci; nel caso degli incentivi, il termine decorre dalla scoperta dei fatti e il potere di decadenza conserva natura di controllo sulla spettanza del beneficio.

  • art. 11 d.m. 31 gennaio 2014

    In presenza di violazioni rilevanti, prevede la decadenza dal diritto agli incentivi e il recupero integrale delle somme versate.

  • art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 5 luglio 2012

    La proroga al 31 dicembre 2012 per determinati impianti collocati su aree di amministrazioni pubbliche non neutralizza la rilevanza della dichiarazione non veritiera resa per ottenere il beneficio.

  • Allegato 3-B d.m. 5 maggio 2011

    Attribuisce al gestore di rete verifiche tecniche sulla funzionalità elettrica e sull’installazione dei componenti, senza escludere la competenza del GSE a verificare la veridicità delle dichiarazioni e la spettanza degli incentivi.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il GSE, quale soggetto competente all’erogazione di incentivi pubblici nel settore energetico, dispone di un potere immanente di verifica e controllo della spettanza del beneficio, esercitabile per tutta la durata del rapporto incentivante e mediante accertamenti documentali e sostanziali, anche attraverso la richiesta di documentazione integrativa rilevante per verificare i requisiti dichiarati.
  • La non veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa per ottenere incentivi pubblici comporta oggettivamente la decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, senza necessità di accertare il dolo o la colpa grave del dichiarante e senza che rilevi l’eventuale assenza di responsabilità penale.
  • Nel settore degli incentivi pubblici, la difformità tra quanto dichiarato e quanto successivamente accertato è di per sé rilevante e non è neutralizzata dalla possibilità che il richiedente avrebbe potuto ottenere il medesimo beneficio sulla base di una dichiarazione veritiera relativa a una diversa data o circostanza; non opera, quindi, il principio del falso innocuo.
  • Le competenze tecniche attribuite al gestore della rete sulla funzionalità elettrica e sull’installazione dei componenti non escludono la competenza del GSE a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto responsabile e la permanenza dei requisiti per l’erogazione degli incentivi.
  • Il potere di decadenza dagli incentivi, quando è esercitato per accertare la non veridicità dei dati dichiarati, non è soggetto ai limiti propri dell’autotutela ordinaria decorrenti dalla mera adozione del provvedimento favorevole: il termine decorre dalla scoperta dei fatti e, in presenza di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci, opera la deroga prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990.
  • La dichiarazione non veritiera sui requisiti essenziali per l’accesso agli incentivi costituisce violazione rilevante ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 e giustifica la decadenza integrale con recupero delle somme percepite; la riduzione dell’incentivo è riservata alle violazioni non rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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