Sentenza del 01/02/2021 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 122/2014/00061979/50 per €2.703,18 emessa ai sensi dell'art.36-ter DPR 600/1973 a seguito del controllo della dichiarazione Unico 2010 (anno d'imposta 2009). L'Agenzia ha disconosciuto la detraibilità/deduzione di contributi previdenziali e assistenziali perché risultavano intestati e registrati alla posizione previdenziale del Sig. Caio (diverso dalla ricorrente), ragion per cui la contribuente ha contestato il recupero; in appello ha dedotto carenza di motivazione della sentenza di primo grado, violazione e falsa applicazione dell'art.10 DPR 917/1986 e violazione dei principi di parità, uguaglianza e capacità contributiva. In sede istruttoria la ricorrente ha prodotto un unico documento (datato 02/07/2010) privo di data certa e non è stata fornita documentazione bancaria o altra traccia dell'eventuale pagamento o dell'esercizio della rivalsa per l'importo complessivo di €9.444,23.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice d'appello ha ritenuto infondate le censure sulla sentenza impugnata e ha precisato, richiamando l'art.59 D.lgs. 546/1992, che può integrare le carenze del primo giudice se non ricorrono i casi tassativi per il rinvio. Sul merito ha escluso l'efficacia probatoria del documento prodotto dalla contribuente (mancanza di data certa) e l'assenza di tracciatura bancaria per la somma indicata, concludendo che non è stata provata l'esercizio della rivalsa o il concreto pagamento da parte della ricorrente. Per tali ragioni l'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata; le spese sono compensate ai sensi dell'art.15 comma 2 D.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
art.36-ter DPR 600/1973
Norma richiamata come fondamento della cartella di pagamento: l'Amministrazione ha disconosciuto la detraibilità/deduzione dei contributi in quanto risultavano intestati a soggetto diverso dalla ricorrente.
art.10 DPR 917/1986 (TUIR)
Richiamato dalla ricorrente come norma presumibilmente violata in relazione alla deducibilità/detraibilità dei contributi; la Corte non ha ritenuto provata la situazione di fatto posta a base della deduzione invocata.
art.59 D.lgs. 546/1992
Interpretazione: il giudice d'appello può supplire alle carenze della motivazione della sentenza di primo grado salvo i casi tassativi che impongono il rinvio al primo giudice (difetto di giurisdizione, irregolare costituzione del contraddittorio, ecc.).
art.15, comma 2, D.lgs. 546/1992
Base normativa per la compensazione delle spese di lite; il giudice ha ritenuto opportuno compensare le spese per la particolarità della controversia.
art.118 disposizioni di attuazione del c.p.c. (mod. legge n.69/2009) e art.132, comma 2, n.4 c.p.c.
Richiamate in premessa per motivare il rinvio integrale agli atti e documenti prodotti e per la brevità della sentenza; autorizzano il richiamo integrale di documenti processuali.
Massime di principio
- Se contributi previdenziali/assistenziali risultano intestati a un soggetto diverso dal contribuente che reclama la deduzione, spetta al contribuente dimostrare in modo tracciabile e probatorio che ha sostenuto la spesa (es. bonifici, ricevute bancarie, evidenze di rivalsa).
- Documenti privi di 'data certa' o non corredati da tracciabilità (operazioni bancarie, ricevute fiscali riconducibili) possono essere ritenuti privi di valore probatorio sufficiente quando sono necessari a provare pagamenti rilevanti.
- Il giudice d'appello può integrare o supplire carenze motivazionali del primo grado salvo le ipotesi tassative che impongono il rinvio; quindi molte censure sulla motivazione possono essere esaminate direttamente in appello.
- In materia di oneri deducibili/ detraibili il carico della prova grava sul contribuente che invoca la deduzione: occorre documentazione adeguata e rintracciabile.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche in caso di rigetto dell'appello quando il giudice ritiene la controversia contraddistinta da particolarità o ragioni di equità processuale.
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