Cassazione Penale, Sentenza n. 23927/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Andrea Mazzei per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis, capo 1) e per i capi relativi a truffe aggravate, estorsioni e intestazioni fittizie (capi 147, 148, 150, 154, 155, 156). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria della partecipazione all'associazione mafiosa, alla qualificazione di talune condotte (concussione/estorsione, intestazione fittizia, truffa vs malversazione), alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (agevolazione mafiosa), e alla fondatezza delle esigenze cautelari; i difensori hanno posto rilievo su elementi documentali forniti dalla difesa, sulla natura professionale dell'attività del ricorrente e hanno prospettato la derubricazione, alternativamente, in concorso esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto al reato di associazione mafiosa (capo 1) e ha annullato l'ordinanza quanto ai capi 1, 154 e 155 nonché in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e alle esigenze cautelari collegate, rinviando gli specifici profili al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Invece ha rigettato il ricorso per i capi concernenti le truffe aggravate e le estorsioni indicate (in particolare capi 147, 148, 150 e 156), ritenendo che per questi ultimi il quadro indiziario fosse sufficientemente solido e non sindacabile in sede di legittimità. In sintesi: annullamento con rinvio su alcuni capi e conferma su altri.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha sottolineato che per l'integrazione dell'elemento relativo alla partecipazione all'associazione mafiosa è necessaria una gravità indiziaria consistente e coerente che dimostri la stabile, organica compenetrazione del soggetto nell'organizzazione; le mere percezioni esterne e dichiarazioni generiche non sono sufficienti a sostenere la misura cautelare
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante di cui all'art. 416-bis)
L'aggravante ha natura soggettiva e richiede la prova dell'intenzionalità volta ad agevolare la consorteria mafiosa; la Corte ha annullato la valutazione sul punto perché il Tribunale aveva motivato in termini apodittici senza descrivere la direzione della volontà e la finalità soggettiva dell'agente
art. 74 d.P.R. n. 309/90 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)
Richiamata in quanto nel provvedimento genetico risultava contestata, in capo ad altri indagati, un'associazione finalizzata al narcotraffico collegata all'organizzazione principale; non è stata centrale nella decisione sulla posizione di Mazzei
art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione di pericolosità)
Il Tribunale del riesame aveva fatto leva sulla presunzione legale di pericolosità per giustificare la custodia cautelare; la Cassazione ha osservato che tale presunzione non può supplire quando vengano meno gli elementi essenziali delle imputazioni centrali, perché le esigenze cautelari devono essere concrete, attuali e adeguatamente motivate
art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)
Il giudice di legittimità ha ritenuto carente la motivazione circa il dolo specifico richiesto dalla norma (ossia lo scopo di eludere misure di prevenzione), per cui l'ordinanza è stata annullata sul capo 155 per omessa considerazione degli argomenti difensivi
art. 316-bis cod. pen. (malversazione di erogazioni pubbliche)
La Corte ha richiamato la distinzione tra malversazione e truffa aggravata: la malversazione consiste nella mancata destinazione del beneficio, mentre la truffa aggravata richiede artifici e raggiri per indurre l'ente erogatore. Per i capi 147, 148 e 156 la Corte ha ritenuto provate condotte decettive tali da integrare la truffa, escludendo che si trattasse solo di malversazione
Massime di principio
- Per ritenere la partecipazione ad un'associazione mafiosa ai fini cautelari è necessaria una gravità indiziaria robusta e sistematica: dichiarazioni generiche, percezioni esterne o singoli rapporti professionali isolati non bastano a dimostrare l'intraneità stabile nell'organizzazione
- L'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede prova dell'elemento soggettivo: bisogna dimostrare la volontà dell'agente di favorire la consorteria o la consapevolezza che il profitto serva alla stessa; valutazioni meramente descrittive delle "modalità" non sono sufficienti
- Nelle accuse relative a truffe verso enti pubblici è importante distinguere tra truffa (artifici e raggiri che inducono l'ente in errore) e malversazione (impiego diverso dei fondi); la presenza di falsità documentali e di condotte decettive rafforza l'ipotesi di truffa
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori richiedono verifica di pertinenza, coerenza e riscontri oggettivi; il loro valore probatorio è incrementato se corroborato da documentazione bancaria, sequestri e attività di osservazione
- La configurabilità di reati come trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) esige la prova del dolo specifico (es. finalità di eludere misure di prevenzione); la mera gestione di società riconducibili non prova automaticamente tale dolo
- Le esigenze cautelari devono essere giustificate da pericolo concreto e attuale di reiterazione o di inquinamento probatorio; la presunzione legale di pericolosità non è sufficiente quando vengono meno elementi decisivi delle imputazioni fondamentali
- La qualificazione del ruolo dell'indagato (partecipe stabile dell'organizzazione vs intermediario o consulente esterno) è cruciale: il giudice deve motivare con elementi concreti la scelta tra queste figure, specie ai fini della custodia cautelare
- In sede di legittimità non è permesso un riesame libero del merito ove la motivazione del giudice del riesame sia logica e coerente; tuttavia, motivazioni apodittiche o omissioni su profili essenziali sono sindacabili e possono portare ad annullamento e rinvio
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