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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47254/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione di permesso premio formulata per la Marigliano, fondata sull'accertamento della "collaborazione in concreto inesigibile, impossibile o irrilevante" ai sensi degli artt. 4-bis e 58-ter Ord. pen.. La difesa sosteneva che, essendo i fatti della condanna completamente accertati e i soggetti interessati quasi tutti detenuti, non era possibile per la detenuta fornire utili informazioni; inoltre si lamentava che il Tribunale non si fosse confrontato con l'attualità della collaborazione e che la condannata avesse avuto un ruolo marginale (attenuanti generiche), con ciò escludendo la persistenza di legami organici e la pericolosità sociale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sent. n.253/2019) e la modifica legislativa successiva (d.l. 31/10/2022, n.162) che consentono, a determinate condizioni, la concessione dei benefici anche in assenza di collaborazione. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza aveva motivatamente ritenuto che la Marigliano avesse avuto un ruolo di gestione nella piazza di spaccio, manteneva legami familiari e relazionali con esponenti del clan D'Amico ancora operativi e poteva fornire informazioni utili su canali di approvvigionamento, proventi e reinvestimenti; mancavano elementi specifici e affidabili che dimostrassero l'impossibilità della collaborazione o una seria volontà di dissociazione. Pertanto non è stato riconosciuto l'accertamento della impossibilità/inesigibilità della collaborazione e l'istanza è stata dichiarata inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    art. 4-bis Ord. pen., comma 1 e comma 1-bis

    La Corte ricorda che la disciplina originaria conteneva una presunzione assoluta di pericolosità che è stata attenuata dalla sentenza costituzionale n.253/2019 e poi modificata dal d.l. n.162/2022; resta però rilevante l'accertamento giudiziale dell'eventuale impossibilità o inesigibilità della collaborazione

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Rimane la disciplina sulla collaborazione con la giustizia; le disposizioni concernenti la collaborazione impossibile o inesigibile non sono state rimosse e continuano ad avere efficacia probatoria concreta

  • Sentenza Corte costituzionale

    Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 04/12/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della disciplina che impediva sempre i permessi premio in assenza di collaborazione, rimuovendo la presunzione assoluta e imponendo una valutazione concreta sull'attualità dei collegamenti e sul pericolo del loro ripristino

  • D.L. 31 ottobre 2022, n. 162

    art. 1, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 31/10/2022, n. 162

    Ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 4-bis consentendo la concessione dei benefici anche in assenza di collaborazione, purché l'istante dimostri specifici elementi aggiuntivi che escludano l'attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale applicata per la condanna (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); il ruolo contestato alla detenuta come gestore di una piazza di spaccio ha rilevanza ai fini della valutazione della possibilità di collaborazione

  • art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 203

    art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 203

    Richiamata come aggravante nella ricostruzione fattuale della responsabilità e del ruolo all'interno dell'associazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che ha consentito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La sola mancata collaborazione non costituisce più un divieto assoluto all'accesso ai permessi premio: dopo la giurisprudenza costituzionale e la modifica legislativa, è possibile ottenere benefici anche senza collaborazione, ma occorre fornire elementi specifici e ulteriori che escludano l'attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino.
  • L'accertamento giudiziale dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione è determinante: il Tribunale deve valutare concretamente ruolo, legami personali e capacità della persona di fornire informazioni utili.
  • Fatti processuali che evidenziano un ruolo gestionale nell'organizzazione, legami familiari con esponenti ancora attivi o recenti iniziative investigative su membri del clan pesano contro il riconoscimento dell'impossibilità della collaborazione.
  • La prova richiesta per superare l'ostatività è più che la regolare buona condotta in carcere o la mera dichiarazione di dissociazione: servono elementi specifici, contestualizzati e valutabili in rapporto al rischio di reinserimento nei collegamenti criminali.
  • Se il richiedente non allega elementi concreti a sostegno dell'impossibilità della collaborazione, il Tribunale può respingere l'istanza e condannare il ricorrente alle spese processuali.

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