Cassazione Civile, Ordinanza n. 36143/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato aveva ottenuto in passato un beneficio contributivo per esposizione all'amianto, poi revocato a seguito di una precedente sentenza che aveva dichiarato la decadenza della sua domanda. L'INPS aveva quindi avviato il recupero dell'indebito mediante trattenuta del 20% sulla pensione. Il pensionato aveva agito per ottenere l'accertamento negativo dell'indebito e dell'illegittimità del credito azionato dall'INPS. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo illegittimo il recupero perché non riconducibile all'art. 69 l. n. 153/1969. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 69 l. n. 153/1969, sostenendo che la compensazione/trattenuta sulla pensione fosse legittima, nei limiti di un quinto e con salvaguardia del trattamento minimo, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale n. 506/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui l'ente previdenziale può recuperare indebiti e omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, applicando il limite massimo di un quinto della pensione, assegno o indennità e preservando comunque il trattamento minimo. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 69 l. n. 153/1969
le pensioni, gli assegni, le indennità...possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite
la norma consente il recupero degli indebiti previdenziali mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, entro il limite di un quinto e con salvezza del trattamento minimo pensionistico
art. 380-bis c.p.c.
è stata seguita la procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso
Corte cost. n. 506/2002
ha affermato la legittimità del recupero degli indebiti e delle omissioni contributive mediante trattenute sulla pensione, nel rispetto dei limiti quantitativi e del trattamento minimo
Cass. n. 30220/2019
richiamata come precedente conforme all'orientamento accolto dalla Corte di cassazione
Massime di principio
- L'ente previdenziale può recuperare indebite prestazioni pensionistiche o contributive anche tramite trattenute sulla pensione, configurabili come compensazione, se il recupero rientra nei limiti fissati dalla disciplina applicabile.
- Il limite di aggredibilità della pensione opera entro la misura di un quinto dell'importo complessivo e deve comunque essere rispettata la soglia del trattamento minimo pensionistico.
- Quando il giudice di merito esclude l'operatività della trattenuta senza confrontarsi con l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Nel recupero dell'indebito previdenziale, la verifica di legittimità deve svolgersi coordinando la norma speciale con i principi enunciati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità conforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →