Cassazione Penale, Sentenza n. 9467/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena. Il ricorrente contestava la decisione del GIP di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attivita non retribuita a favore della collettivita, deducendo l'incompatibilita tra sospensione condizionale e lavoro di pubblica utilita e sostenendo che la presunta 'mancanza di opposizione' non poteva essere dedotta implicitamente.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., i motivi proponibili in cassazione contro sentenze ex art. 444 sono limitati a specifiche categorie e che nel caso concreto il Tribunale, ai sensi dell'art. 165 comma 1 c.p., ha legittimamente subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di lavoro non retribuito. La Corte ha richiamato l'orientamento maggioritario secondo cui la richiesta di sospensione condizionale da parte di chi ha gia usufruito del beneficio implica il consenso alla subordinazione agli obblighi di cui all'art. 165, pertanto la non opposizione puo essere desunta implicitamente dal comportamento dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma contestata quale titolo di reato originario (guida in stato di alterazione). E richiamata per identificare il fatto per cui l'imputato era stato giudicato.
art. 187 cod. strada
Norma contestata (guida in stato di ebbrezza) anch'essa riferita al quadro fattuale dell'imputato.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di giudizio abbreviato e all'emissione della sentenza di cui si e proposto ricorso.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di cui all'art. 444: sono ammissibili solo motivi relativi all'espressione della volonta dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalita della pena o misura di sicurezza. Questa limitazione e stata decisiva per l'inammissibilita del ricorso.
art. 165 comma 1 e comma 2 cod. pen.
Dispositivo che consente la sospensione condizionale della pena e prevede la possibilita di subordinarla all'adempimento di obblighi (tra cui lavoro non retribuito per la collettivita). La Corte ha ritenuto legittimo che il giudice imponga tale condizione e che la non opposizione dell'imputato possa essere desunta implicitamente.
art. 186 comma 9-bis cod. strada
Richiamato nel testo come possibile norma per la sostituzione della pena ma non applicato in sostituzione; la Corte ha ritenuto comunque che la questione principale fosse la legittimita della subordinazione ex art. 165 c.p.
Orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. 6 n. 8535/2021; Sez. 6 n. 12079/2020; Sez. 5 n. 19721/2019)
Giurisprudenza di legittimita richiamata per affermare che la richiesta del beneficio da parte di chi ha gia fruito della sospensione condizionale implica consenso alla subordinazione agli obblighi previsti dall'art. 165 e che la mancanza di opposizione puo essere implicitamente desunta dal comportamento dell'imputato.
Massime di principio
- La domanda dell'imputato per la sospensione condizionale della pena, se avanzata da chi ha gia beneficiato del medesimo istituto, e compatibile con l'imposizione di condizioni (es. lavoro non retribuito) e puo essere considerata come implicitamente accettata salvo opposizione espressa.
- Per le sentenze rese ai sensi dell'art. 444 c.p.p. i motivi di ricorso per cassazione sono limitati: chi impugna deve verificare che il proprio motivo rientri nelle categorie previste dall'art. 448 comma 2-bis, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilita.
- La non opposizione del destinatario della misura puo essere desunta dal suo comportamento processuale (ad esempio la richiesta incondizionata del beneficio), pertanto chi intende contestare la subordinazione della sospensione condizionale dovrebbe opporsi espressamente già in sede di merito.
- Obiezioni sulla presunta incompatibilita tra sospensione condizionale e lavoro di pubblica utilita sono, nella giurisprudenza maggioritaria, difficili da sostenere se il legislatore e la Corte hanno previsto l'ipotesi come condizione legittima ai sensi dell'art. 165 c.p.
- Prima di proporre ricorso per cassazione avverso sentenze concordate o rese con riti speciali, e opportuno valutare con attenzione la concreta disposizione normativa che il giudice ha applicato e se la questione sollevata sia effettivamente riconducibile ai limiti di impugnabilita sanciti dalla normativa processuale.
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