Sentenza n. 1711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Pescara (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, convertito dalla l. n. 135/1997, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità. Ha sostenuto che le accuse penali fossero state originate da un esposto ritorsivo presentato da una persona arrestata e che le condotte contestate fossero strettamente connesse alle funzioni di carabiniere, anche in ragione dell’asserita attività investigativa e infiltrata. Ha inoltre affermato di essere stato pienamente assolto dall’imputazione di tentata concussione e da quella relativa al procurato ingresso illecito di stranieri, sicché avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese legali almeno con riferimento a tali capi. Le amministrazioni appellate hanno eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività e ne hanno chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello irricevibile perché la sentenza di primo grado risultava notificata il 12 maggio 2023, mentre l’appello era stato notificato soltanto il 21 novembre 2023, oltre il termine previsto. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la successiva comunicazione del difensore relativa a un possibile malfunzionamento della PEC, non essendo stata fornita prova né dell’effettiva ricezione tardiva della notificazione né della durata del malfunzionamento. L’appello è stato comunque ritenuto infondato nel merito. L’art. 18 del d.l. n. 67/1997 richiede cumulativamente l’esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione immediata tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. Il primo presupposto mancava per i reati dichiarati estinti per prescrizione, poiché la prescrizione non equivale ad accertamento dell’assenza di responsabilità. Quanto al secondo presupposto, le condotte non risultavano compiute nell’esercizio di attribuzioni istituzionali né perseguivano in via esclusiva finalità pubbliche; il rapporto di servizio costituiva al più l’occasione o un presupposto di fatto della vicenda. L’appellante non aveva prodotto ordini di servizio o dichiarazioni del Comando idonei a dimostrare l’asserita attività infiltrata, mentre l’amministrazione aveva contestato la connessione funzionale. Il diniego di rimborso è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti e gli atti impugnati sono stati confermati. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori, in favore dei due Ministeri.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135
“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.”
Il rimborso presuppone cumulativamente una pronuncia definitiva che escluda la responsabilità del dipendente e una connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. La connessione ricorre solo quando la condotta sia parte o modalità necessaria della prestazione lavorativa, sia strumentale al perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali e gli effetti dell’agire siano direttamente imputabili all’amministrazione; non basta che il fatto sia avvenuto durante o in occasione del servizio.
art. 1720, comma 2, c.c.
Il Consiglio di Stato richiama il principio civilistico secondo cui il mandatario ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’incarico, quale fondamento generale della rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente assolto per ragioni di servizio.
artt. 110 e 416 c.p.
Richiamati quali disposizioni relative alle imputazioni per associazione per delinquere, per le quali il procedimento penale si è concluso con declaratoria di estinzione per prescrizione, senza accertamento pieno dell’assenza di responsabilità.
art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale capo d’imputazione per procurato ingresso illecito di stranieri, rispetto al quale il giudice penale aveva assolto l’interessato perché il fatto non sussiste.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997 presuppone congiuntamente una pronuncia definitiva che escluda la responsabilità del dipendente e una connessione qualificata tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non equivale all’accertamento dell’assenza di responsabilità e, pertanto, non integra il presupposto per il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997.
- La connessione tra condotta e servizio richiesta per il rimborso ricorre soltanto quando la condotta costituisca parte o modalità necessaria dell’attività lavorativa, sia strumentale al perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali e gli effetti dell’agire siano direttamente imputabili all’amministrazione di appartenenza; il mero svolgimento del fatto durante o in occasione del servizio non è sufficiente.
- L’art. 18 del d.l. n. 67/1997 non si applica quando la condotta contestata costituisca violazione dei doveri d’ufficio, sia stata posta in essere per finalità personali o sia di per sé meritevole di sanzione disciplinare.
- Chi invoca il rimborso delle spese legali deve dimostrare concretamente la connessione funzionale tra la condotta contestata e gli obblighi istituzionali; l’allegazione di attività investigativa o infiltrata non dimostrata da ordini di servizio o da atti del Comando non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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