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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28013/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte militare d'appello che lo aveva condannato per peculato militare aggravato continuato (periodo 2014-2018) per essersi appropriato dalla cassa dell'ufficio di un importo pari a euro 179.569,00, occultando l'appropriazione mediante l'emissione di numerosi certificati di viaggio falsi e l'alterazione di altri certificati. L'appello in cassazione articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria circa l'attribuibilità delle falsificazioni all'imputato, rilevando l'assenza di una perizia grafologica e una mera comparazione rudimentale delle scritture; (2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza dell'imputato; (3) vizio di motivazione in merito alla ritenuta continuazione e alla presunta sproporzione dell'aumento di pena applicato ex art. 81 c.p. rispetto alla pena base prevista per uno dei capi.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, richiamando il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dei militari destinatari degli acconti, la posizione dell'imputato quale capo sezione amministrativa responsabile del controllo, della raccolta dei documenti e della gestione della cassa, nonché il fatto che l'imputato aveva redatto il memoriale di cassa registrando i documenti contestati. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la mera incensuratezza non fosse sufficiente a riconoscere le attenuanti generiche alla luce della reiterazione delle condotte e dei rilevanti importi sottratti, conforme all'orientamento di legittimità citato; pertanto la denegazione delle attenuanti è motivata. Sul terzo motivo la Corte ha spiegato che gli aumenti di pena erano giustificati dalla pluralità dei delitti e che doveva applicarsi un aumento per ciascun fatto, non risultando sproporzionata la complessiva determinazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 215 cod. pen. militare di pace (peculato militare)

    La norma è stata applicata per qualficare la condotta di appropriazione di somme dalla cassa dell'ufficio come peculato militare aggravato e continuato.

  • art. 220 cod. pen. militare di pace

    Richiamato in connessione con le aggravanti/elementi tipici relativi ai reati militari contestati.

  • art. 81 cod. pen.

    Utilizzato per giustificare l'aumento complessivo della pena in presenza di plurimi delitti commessi in concorso formale o materiale, con applicazione di un aumento per ciascun fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la mera incensuratezza non fosse sufficiente alla concessione delle attenuanti alla luce della reiterazione e dell'entità del danno patrimoniale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano)

    Citata dalla Corte per l'orientamento secondo cui, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un singolo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • L'assenza di una perizia grafologica non è di per sé dirimente: i giudici possono fondare la responsabilità sulla valutazione complessiva della prova (disconoscimento delle sottoscrizioni, ruolo e poteri dell'imputato, documentazione contabile, memoriale di cassa, modalità di gestione della cassa).
  • La mera incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; la reiterazione del reato e l'entità del profitto illecito possono prevalere nell'esclusione delle attenuanti.
  • In presenza di plurimi delitti si rende applicabile l'aumento previsto dall'art. 81 c.p.; pertanto la pena complessiva può risultare notevolmente aumentata rispetto alla pena base prevista per un singolo capo di imputazione.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili occorre produrre elementi che contrastino l'attribuzione materiale delle falsificazioni (perizie calligrafiche, documentazione di deleghe/competenze, prova di contropartite di pagamento, restituzioni o riparazioni) e dimostrare l'assenza di gestione autonoma della cassa o la presenza di controlli che escludano l'appropriazione personale.
  • Impostare una strategia difensiva orientata a evidenziare elementi attenuanti concreti (collaborazione, restituzione, riparazione del danno, circostanze personali rilevanti) è fondamentale quando i fatti sono ripetuti e gli importi sono ingenti, perché l'ordinamento ammette la valutazione selettiva degli elementi ai fini delle attenuanti generiche.

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