Cassazione Penale, Sentenza n. 28822/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto di sequestro probatorio disposto su un immobile di sua disponibilità, sito in Vicenza e utilizzato per un'attività commerciale, sequestrato per consentire indagini su un incendio verificatosi nello stesso immobile il 28 gennaio 2026. Deduceva: 1) violazione di legge per asserita indebita integrazione, da parte del Tribunale, della motivazione del pubblico ministero, mediante richiamo a un precedente incendio e all'allarme sociale; 2) violazione di legge per illegittima reiterazione del sequestro prima della scadenza del termine per impugnare la precedente ordinanza di riesame che aveva annullato un sequestro analogo per difetto di motivazione, sostenendo che il pubblico ministero non potesse reiterare l'iniziativa cautelare in pendenza di quel termine; 3) violazione di legge per motivazione apparente dell'ordinanza confermativa, poiché non sarebbero state specificate la tipologia degli accertamenti tecnici da svolgere, i consulenti da nominare, le relative competenze e la proporzionalità del vincolo su un immobile di 188 mq; 4) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto legittima la reiterazione di un sequestro precedentemente annullato, nonostante tale annullamento non fosse stato solo formale ma fondato su una insussistenza dei presupposti della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul preteso giudicato cautelare, perché il precedente provvedimento era stato annullato solo per mancanza di motivazione e non per un effettivo esame del merito cautelare; ha poi rilevato che i motivi secondo e quarto non erano stati dedotti davanti al Tribunale del riesame e quindi erano preclusi in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p., applicabile anche al riesame di misure reali. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che nel ricorso per cassazione avverso il sequestro probatorio è deducibile solo la violazione di legge ex art. 325 c.p.p., e che la doglianza sulla insufficienza della motivazione oltrepassava il limite del sindacato consentito, non integrando una vera denuncia di motivazione meramente apparente. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Tribunale si era limitato a rispondere alle deduzioni difensive e a valorizzare elementi desumibili dagli atti, senza integrare illegittimamente la motivazione del pubblico ministero. Alla ricorrente sono state inoltre poste le spese processuali e una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
nei limiti strettamente necessari
richiamato per sintetizzare i motivi di ricorso nel rispetto del limite di esposizione previsto per l'impugnazione
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
norma che disciplina il riesame del sequestro e il provvedimento impugnato
art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello
la Corte applica la preclusione anche al ricorso per cassazione contro le decisioni del Tribunale del riesame, dichiarando inammissibili i motivi nuovi non prospettati in sede di riesame
art. 325 cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione avverso il sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 569 cod. proc. pen.
richiamato nel sistema delle preclusioni di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nel sistema delle preclusioni di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è limitato alla violazione di legge; la censura sulla motivazione è scrutinabile solo quando si traduca in mancanza assoluta o motivazione meramente apparente, non quando si risolva in una critica di insufficienza o illogicità.
- La motivazione è meramente apparente solo se le ragioni poste a base del vincolo non sono ancorate alle peculiarità del caso concreto; se il ricorso chiede solo una maggiore specificazione tecnica delle attività investigative, esso esce dai limiti del sindacato di legittimità.
- La preclusione del cosiddetto giudicato cautelare opera solo quando il precedente incidente cautelare sia stato definito con un effettivo apprezzamento di fatto o di diritto sul materiale probatorio e sull'imputazione provvisoria; non opera se il precedente annullamento è stato disposto per meri vizi procedurali, come la mancanza di motivazione.
- Nel giudizio di cassazione contro il riesame di misure reali non possono essere introdotte per la prima volta censure di violazione di legge non già dedotte davanti al Tribunale del riesame.
- Il Tribunale del riesame può rispondere alle deduzioni difensive valorizzando elementi desumibili dagli atti, ma non può sostituirsi al pubblico ministero indicando ex novo le specifiche finalità probatorie del sequestro non enunciate nel decreto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
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