Cassazione Civile, Sentenza n. 32705/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
i ricorrenti censuravano la decisione impugnata sostenendo che la Corte di merito non aveva esaminato nel merito la loro domanda di simulazione relativa all'accordo tra il de cuius e Giuseppa Benedetto; ritenevano altresì che fosse possibile provare la simulazione del contratto di cessione del leasing anche mediante testimoni e presunzioni; inoltre deducevano la nullità della sentenza in relazione alla condanna risarcitoria richiamando l'art. 112 c.p.c., poiché il risarcimento sarebbe stato quantificabile nel valore dell'imbarcazione e nella mancata restituzione in violazione dell'ordine di sequestro.
La decisione
la Corte ha dichiarato inammissibile la prima censura perché l'interpretazione della domanda (ossia la verifica di quale fosse il reale oggetto della domanda di simulazione) è un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e sottratto al sindacato di legittimità; per la stessa ragione la questione probatoria (testimoni e presunzioni) era irrilevante in quanto la domanda di simulazione del contratto di cessione del leasing non risultava mai proposta; il quarto motivo (nullità in relazione all'art. 112 c.p.c.) è stato ritenuto inammissibile in quanto subordinato all'accoglimento del terzo motivo. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato. Le spese seguono la soccombenza; non è stata disposta condanna alle spese nei confronti di Unicredit Leasing spa, essendo stata notificata solo a titolo di litisdenuntiatio e la sua posizione era già esclusa in primo grado.
Norme richiamate
articolo 112 c.p.c.
invocato dai ricorrenti con riguardo alla nullità della condanna risarcitoria; la Corte ha ritenuto il motivo subordinato e quindi inammissibile per essere basato su censure già dichiarate inammissibili
principio di diritto: interpretazione della domanda riservata al giudice del merito
la Corte ha affermato che l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto sono accertamenti di fatto propri del giudice del merito e, in sede di legittimità, sono sindacabili solo sotto il profilo della correttezza della motivazione che sorregge la decisione impugnata
principio relativo alla litisdenuntiatio e alle spese processuali
la Corte ha confermato che la parte semplicemente notificata come litisdenunziata non può essere condannata alle spese se la sua posizione era estranea alla controversia e lo è rimasta in giudicato; inoltre, nelle cause tra più parti scindibili, le spese sostenute dal controricorrente per la notifica meramente formale sono irripetibili
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda e la determinazione del suo contenuto sono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non possono essere rinnovati in Cassazione se non per verificare la correttezza della motivazione
- Se un determinato oggetto della domanda (es. dichiarazione di simulazione di uno specifico contratto) non è stato espressamente proposto in primo grado o in appello, le relative censure in sede di legittimità risultano inammissibili
- Le questioni probatorie (ad es. ammissione di testimoni o uso di presunzioni) sono rilevanti solo se la domanda cui si riferiscono è effettivamente proposta; se la domanda non sussiste, le relative contestazioni probatorie sono irrilevanti
- I motivi subordinati all'accoglimento di altri motivi già dichiarati inammissibili sono anch'essi inammissibili
- La notifica a titolo di litisdenuntiatio non integra partecipazione sostanziale alla causa e, se la parte notificata resta estranea alla vicenda, non è luogo a condanna alle spese nei suoi confronti
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