Cassazione Penale, Sentenza n. 19148/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione di euro 2.436.329,80 confiscati a titolo di profitto per il reato di truffa aggravata. Le censure principali erano: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art.125, comma 3 c.p.p., per non aver adeguatamente considerato che alcuni campioni (mascherine modello PMS-01) erano risultati conformi e che, in situazione di dubbio, dovesse prevalere una soluzione pro reo; 2) violazione degli artt.321 c.p.p. e 640 c.p. per avere il Tribunale esteso il fumus del reato all'intera fornitura nonostante l'accertata conformità di parte delle mascherine; 3) illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per impossibilità di quantificare il profitto effettivo; 4) che la condotta fosse da qualificare come colposa (negligenza nella scelta/controllo del fornitore) e non dolosa, incompatibile con la configurazione della truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il sindacato sulla legittimità del sequestro reale sia limitato e non possa trasformarsi in un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa; tuttavia il giudice deve verificare la compatibilità e la congruità degli elementi probatori rispetto alla fattispecie. Nel caso di specie la Cassazione ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente valutato le risultanze tecniche (prove di laboratori che indicavano percentuali di penetrazione del materiale filtrante ben superiori al limite del 6%), la documentazione contraffatta che accompagnava la fornitura e le spiegazioni rese dall'Agenzia delle Dogane circa le incertezze di misura e l'impossibilità di ricondurre con certezza i campioni ai lotti. La valutazione del Tribunale secondo cui permaneva il fumus commissi delicti e che il sequestro era giustificato \'in via cautelare\' non è stata ritenuta viziata. Sull'aspetto soggettivo la Corte ha condiviso che la mera negligenza del fornitore non escludeva il dolo dell'agente, anche alla luce dell'uso di documentazione contraffatta e della rilevanza causale di tale documentazione nella conclusione dell'operazione commerciale.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso contro ordinanze di sequestro reale \'per violazione di legge\' comprende errori in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali, non una semplice critica di merito.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede i requisiti della motivazione; i ricorrenti hanno dedotto violazione per motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale soddisfacesse coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 321 cod. proc. pen.
Regola il sequestro probatorio e preventivo: la Corte ribadisce che per le misure reali il controllo non investe la valutazione piena della fondatezza dell'accusa ma richiede verifica di compatibilità e congruità degli elementi probatori.
art. 640 cod. pen.
Norma su truffa: la decisione valuta la congruenza degli elementi probatori rispetto alla configurazione del reato di truffa, anche tenendo conto della documentazione contraffatta e degli esiti tecnici.
art. 273 cod. proc. pen.
Le condizioni generali per le misure cautelari personali non sono estendibili alle misure reali; il giudice deve tuttavia verificare la compatibilità concreta della fattispecie con gli elementi acquisiti.
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle regole sul sequestro; la Corte ricorda che le misure reali possono essere disposte anche senza gravissimi indizi, nei limiti del controllo di congruità.
art. 640-quater e art. 322-ter cod. pen.
Norme penali e procedurali richiamate dai ricorrenti nella contestazione dell'uso del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte ha valutato che non sussistono motivi per annullare il provvedimento cautelare.
art. 42 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di proprietà; la Corte osserva che i limiti alla disponibilità dei beni si giustificano con la funzione preventiva delle cautela reali e che il bilanciamento costituzionale era rispettato.
art. 17 TFUE (Citazione CFUE nell'atto)
Menionata in tema di tutela del diritto di proprietà come parametro invocato dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto che la misura cautelare violasse tale tutela alla luce della giustificazione preventiva.
art. 25, comma 2 e art. 27 commi 1 e 3 Cost.
Richiamati in relazione a profili di responsabilità penale e garanzie; la Corte ha ritenuto compatibile l'assetto delle misure reali con i principi costituzionali invocati.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di legittimità sulle ordinanze di sequestro reale è limitato a profili di violazione di legge o a vizi motivazionali radicali; non sostituisce il giudizio di merito.
- Per le misure cautelari reali il giudice deve verificare la compatibilità e la congruità degli elementi probatori rispetto alla fattispecie, senza entrare in un esame completo della responsabilità penale.
- Accertamenti tecnici contrastanti non determinano automaticamente la revoca del sequestro: va valutata l’attendibilità delle prove (es. incertezze di identificazione dei lotti, campionamento rappresentativo) e la fondatezza complessiva degli elementi a supporto del fumus.
- L’impossibilità di quantificare esattamente il profitto non esclude a priori il ricorso a misure cautelari reali o a sequestri finalizzati alla confisca, purché sussistano elementi sufficienti a giustificare la pertinenzialità del bene al reato e la prognosi sulla rilevanza cautelare.
- La distinzione tra colpa e dolo va valutata sul complesso degli elementi: la presenza di documentazione contraffatta e elementi idonei a dimostrare la conoscenza o la volizione della condotta può far ritenere la sussistenza del dolo anche se esistono contestazioni su controlli o affidabilità del fornitore.
- In situazioni analoghe, le difese fondate su difformità tecniche devono proporre elementi concreti che possano invalideire la congruenza complessiva degli accertamenti; semplici dubbi o critiche sulla metodologia dei test potrebbero non essere sufficienti a ottenere il dissequestro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19117/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19120/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19121/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19122/2024 del 15/05/2024
- Sentenza penale · 15 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19123/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →