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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33294/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'annullamento di due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2004-2005 emessi nei confronti di una società estera. Gli avvisi recuperavano maggiore IVA ritenendo imponibili alcune cessioni che la contribuente aveva qualificato come non imponibili cessioni intracomunitarie, poiché il codice IVA della società acquirente francese risultava cessato prima delle operazioni. In appello l'Ufficio aveva riproposto l'eccezione di tardività dei ricorsi introduttivi, sostenendo che la notifica degli avvisi si fosse perfezionata prima del ritiro effettivo del plico, e non alla data di ritiro indicata dai giudici di merito. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 149 c.p.c., 21 d.lgs. 546/1992 e L. 890/1982, contestando il dies a quo del termine di impugnazione e sostenendo che i ricorsi di primo grado erano tardivi, perché il termine di sessanta giorni decorreva dallo spirare del termine di giacenza successivo alla spedizione della raccomandata informativa, non dal successivo ritiro del plico da parte della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, chiarendo che la motivazione della CTR sulla genericità dell'appello era solo ad abundantiam e non costituiva autonoma ratio decidendi. Nel merito, ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che la CTR aveva errato nel ritenere tempestivi i ricorsi di primo grado in base alla data del ritiro del plico presso l'ufficio postale. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla notifica postale in caso di irreperibilità relativa, la Corte ha precisato che la prova del perfezionamento della notifica richiede l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito e che, in difetto di ritiro entro i dieci giorni, la notifica si considera eseguita allo spirare di tale termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese, per l'esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo posta e del momento di perfezionamento della notifica per il destinatario.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorre dalla notificazione dell'atto impugnato; nel caso di notifica postale con irreperibilità relativa, il dies a quo va individuato secondo le regole della L. 890/1982.

  • art. 8 L. n. 890/1982

    In caso di mancata consegna del plico per temporanea assenza o irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica richiede la comunicazione di avvenuto deposito; se il piego non è ritirato entro dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, la notifica si ha per eseguita allo spirare di tale termine.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Richiamati per un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale, a tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dell'unico motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'eventuale rilievo in motivazione del difetto di specificità dei motivi di appello non integra autonoma ratio decidendi se la decisione finale è di rigetto nel merito; in tal caso la parte soccombente può impugnare la statuizione di merito senza dover censurare un'obiter dictum.
  • In caso di notificazione a mezzo posta di atti impositivi, quando la consegna non avviene per irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento del procedimento notificatorio presuppone la prova della comunicazione di avvenuto deposito mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
  • Se il piego non viene ritirato entro dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, la notifica si considera eseguita allo spirare di quel termine, senza che assuma rilievo il successivo ritiro del plico ai fini del dies a quo per impugnare.
  • Ai fini della tempestività del ricorso tributario, il termine decadenziale decorre dalla notificazione validamente perfezionata secondo la disciplina speciale della L. 890/1982, non da un momento meramente fattuale o successivo di conoscenza materiale dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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