Sentenza n. 21/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del diniego di permesso di costruire n. 2259 notificato il 29.02.2024, adottato dall’Ufficio Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis sulla richiesta presentata per l’immobile sito nel Comune in via Bellini, via Donizetti, via Mascagni – foglio n. 29 p.lle 899 e 910; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il P.R.G. in parte qua, le attinenti N.T.A. (art. 20.2.) e le eventuali relazioni istruttorie del caso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di permesso di costruire adottato dal Comune in relazione a un intervento di ristrutturazione edilizia. Il diniego era motivato dal fatto che il progetto avrebbe applicato i parametri urbanistici della zona B, mentre l'area sarebbe stata qualificata dal PRG come area di interesse collettivo. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 9, della l. n. 1150/1942 e dell'art. 12, comma 1, lett. a), e dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001; violazione delle NTA del PRG, in particolare dell'art. 20.2, per intervenuta decadenza o inapplicabilità del vincolo espropriativo; eccesso di potere per sviamento e omessa istruttoria; difetto di motivazione; violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999 e dell'art. 42 Cost. Il TAR aveva disposto due volte incombenti istruttori per chiarire l'origine, la permanenza e la concreta portata del vincolo urbanistico, nonché l'eventuale pregressa destinazione dell'area a cinema. Il Comune non si è costituito e non ha adempiuto agli incombenti istruttori. In corso di giudizio il Comune ha revocato il diniego impugnato; il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La revoca sopravvenuta del diniego non è stata ritenuta idonea a dimostrare la soddisfazione sostanziale, tantomeno integrale, delle pretese azionate e quindi non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la richiesta del ricorrente di definire il giudizio senza decisione di merito è stata interpretata come manifestazione del venir meno dell'interesse alla pronuncia. Il giudizio è stato pertanto definito per improcedibilità, senza esame dei motivi di legittimità. Le spese sono state poste a carico del Comune, poiché il provvedimento originario, successivamente ritirato, aveva ingiustificatamente dato causa alla controversia; la revoca in autotutela ha determinato la soccombenza virtuale dell'Amministrazione. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
per sopravvenuto difetto del relativo interesse alla decisione
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse alla decisione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato nell'ordinanza cautelare per definire sollecitamente il giudizio nel merito; non costituisce il fondamento della decisione finale.
art. 16, comma 9, l. n. 1150/1942
Richiamato tra le disposizioni di cui il ricorrente ha dedotto la violazione in relazione alla permanenza del vincolo urbanistico.
art. 12, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 327/2001
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate in materia di vincoli e presupposti espropriativi.
art. 9 d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione all'applicabilità e alla durata del vincolo preordinato all'esproprio.
art. 20.2 NTA del PRG
Disposizione urbanistica indicata dal ricorrente e posta dal Comune a fondamento della qualificazione dell'area come area di interesse collettivo.
art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti dei vincoli urbanistici incidenti sul diritto di proprietà.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: tale esito richiede che l'Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
- Quando la parte ricorrente, a seguito della revoca dell'atto impugnato, chiede di definire il giudizio senza una pronuncia di merito, tale richiesta può essere interpretata come rinuncia all'interesse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La revoca dell'atto impugnato può fondare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione e la condanna alle spese quando il provvedimento originario abbia dato causa ingiustificata al giudizio.
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