Cassazione Penale, Ordinanza n. 26204/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di condanna già resa nei precedenti gradi di giudizio, senza modifiche sul merito della responsabilità o della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e cessione, in tempi diversi, di sostanza stupefacente a due soggetti rimasti ignoti. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva e per il riconoscimento della continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica, evenienza non riscontrata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La sentenza presuppone la riconducibilità dei fatti alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente, senza soffermarsi su ulteriori profili applicativi della norma.
art. 99 c.p.
La censura sulla recidiva è stata ritenuta non meritevole di accoglimento perché già correttamente disattesa dal giudice di merito e non adeguatamente contestata in cassazione.
art. 81 c.p.
La doglianza sulla continuazione è stata reputata priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la valutazione sul riconoscimento della continuazione resta affidata al giudice di merito nei limiti della non manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le valutazioni del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio, recidiva e riconoscimento della continuazione sono censurabili in cassazione solo se sorrette da motivazione manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
- La mancata esclusione della recidiva e il riconoscimento della continuazione non integrano, di per sé, un vizio denunciabile in sede di legittimità se la decisione di merito è adeguatamente motivata e il ricorrente non ne incrina le ragioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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