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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45211/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra più condanne irrevocabili, in particolare per ripetute condanne per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione all'associazione mafiosa) relative a diversi periodi di adesione, nonché tra tale reato associativo e reati "fine" (es. trasferimento fraudolento di valori). Sosteneva che la permanenza nel sodalizio, pur essendo delitto di natura permanente, non impedisce il cumulo giuridico quando le precedenti condanne abbiano fissato una data finale che "frantuma" la continuità, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 53/2018), e che i reati fine erano riconducibili al medesimo disegno criminoso già rappresentato all'atto dell'adesione all'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione fra le condanne per il reato di cui all'art. 416-bis, perché il provvedimento impugnato aveva indicato come unica ragione ostativa la natura permanente del reato, senza tener conto del principio secondo cui le pronunce di condanna irrevocabili che fissano una data finale possono interrompere la permanenza e consentire il riconoscimento della continuazione per segmenti successivi. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo. Il secondo motivo, con riferimento al diniego della continuazione fra il reato associativo e gli altri reati (tra cui il trasferimento fraudolento di valori), è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito ragioni adeguate (natura occasionale dei delitti in quel caso) e che non sia sufficiente sovrapporre automaticamente il programma associativo al medesimo disegno criminoso; quindi per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle regole sul concorso di reati e sulla continuazione; non è stata la norma decisiva nella motivazione ma fa parte del quadro normativo di riferimento.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il giudice dell'esecuzione a riconoscere in sede esecutiva l'applicazione della disciplina del reato continuato tra condanne irrevocabili; la Corte ha ricordato che tale sindacato è consentito nei limiti di quanto accertato in sede di cognizione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo di natura permanente; la sentenza precisa che la natura permanente non costituisce di per sé ostacolo al riconoscimento della continuazione quando precedenti sentenze irrevocabili abbiano fissato la durata dell'adesione (giudiziale interruzione della permanenza).

  • Corte costituzionale, sent. n. 53 del 07/02/2018

    Principio richiamato secondo cui la sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza nel reato associativo e che l'interruzione giudiziale della permanenza può consentire il riconoscimento della continuazione per prosecuzioni successive della condotta.

Massime di principio

  • La natura permanente del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) non esclude automaticamente il riconoscimento della continuazione tra condanne intervenute in diversi periodi: se una sentenza irrevocabile ha fissato una "data finale" della partecipazione, quella pronuncia può interrompere la permanenza e la successiva prosecuzione può essere considerata continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., può riconoscere la disciplina del reato continuato tra condanne irrevocabili ma deve fondare il proprio accertamento su quanto rimasto stabilito in sede di cognizione; non è consentito riformulare accertamenti probatori nuovi.
  • La continuazione tra il reato associativo e i "reati fine" (es. omicidio, trasferimento fraudolento di valori) richiede una verifica puntuale: è necessario che tali reati risultino riconducibili al medesimo disegno criminoso rappresentato dal partecipe al momento dell'adesione, almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente la sola programmaticità generale dell'organizzazione mafiosa.
  • La qualificazione di un reato come "occasionale" rispetto all'attività del sodalizio può ostare al riconoscimento della continuazione: il giudice deve motivare sulle ragioni per cui i singoli reati non rientrano nel medesimo disegno criminoso unitario.
  • In casi simili, la strategia difensiva utile è dimostrare che le condanne anteriori hanno fissato termini temporali tali da configurare un'interruzione giudiziale della permanenza e che i reati successivi rientrano nelle linee essenziali del disegno criminoso originario.

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