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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28926/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania (riesame) che aveva respinto l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) per la privazione del personal computer e di altro materiale informatico/cd-rom, contestava la mancata considerazione della memoria difensiva del 17/08/2023 (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) e la carenza motivazionale del provvedimento rispetto alle censure sollevate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la sentenza di legittimità n. 16495/2023 richiamata dal ricorrente non imponeva un diverso esito nel merito cautelare e indicava che il giudice procedente è il competente a decidere sull'uso di strumenti informatici; (ii) il Tribunale di riesame ha considerato le istanze reiterative dell'imputato e motivato, in modo non viziato, la persistenza delle esigenze cautelari alla luce della gravità dei reati (omicidio pluriofferente) e della personalità dell'imputato; (iii) l'omessa o limitata valutazione della memoria difensiva non ha determinato nullità: il provvedimento attesta che la memoria è stata "letta" e il giudice ha ritenuto irrilevante, rispetto alle esigenze cautelari, la mancata disponibilità del materiale informatico; (iv) il ricorso attaccava solo una parte della motivazione (quella che escludeva l'incidenza della privazione del materiale sul diritto di difesa) senza confrontarsi con le ulteriori ragioni decisorie, risultando aspecifico. Condanna il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti consequenziali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso le misure cautelari personali; il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'appello ex art. 310 c.p.p.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha valutato che, nel caso concreto, la presunta limitazione dell'accesso al materiale informatico non ha dimostrato incidenza sulle esigenze cautelari tali da giustificare la revoca della misura.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali in tema di garanzie difensive; la Corte non ha ritenuto che ne derivi una diversa decisione nel caso di specie.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione degli atti: il ricorrente denunciava la mancata risposta alle deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse comunque "letto la memoria" e motivato in modo sufficiente, sicché non è emersa la nullità invocata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la presunzione che assiste la sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi e titoli di reato, a sostegno della permanenza della custodia cautelare.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di omicidio; citata per evidenziare la gravità dei delitti oggetto del procedimento e come elemento valutato ai fini delle esigenze cautelari.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Regime detentivo speciale evocato come causa della limitazione nell'uso di strumenti informatici; la Corte ha osservato che le questioni relative all'autorizzazione per l'uso di strumenti informatici spettano al giudice procedente.

  • art. 69 ord. pen.

    Richiamato dalla Corte come rimedio disponibile per il detenuto che ritenga reiterati comportamenti lesivi dei diritti, ossia il reclamo per nuove istanze.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma richiamata nella parte in cui il Sostituto Procuratore generale ha prodotto requisitoria scritta per sopperire all'assenza di richiesta di trattazione orale delle parti; non incide sul merito dell'inammissibilità.

  • Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015 (Graziano)

    Giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'omessa valutazione di memorie difensive può incidere sulla correttezza della motivazione; la Corte l'ha richiamata ma ha distinto il caso, ritenendo sussistente una valutazione della memoria.

  • Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015 (Carbonari)

    Principio secondo cui, nel giudizio sulle misure cautelari personali, il giudice del riesame deve dare risposta puntuale alle deduzioni difensive; la Corte ha richiamato il principio ma ritenuto che nel caso concreto la risposta, seppure sintetica, fosse presente.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti consequenziali (nonché all'assenza della liberazione dell'imputato derivante dal provvedimento).

Massime di principio

  • Quando si impugna una misura cautelare per violazione del diritto di difesa legata alla privazione di materiale informatico, è necessario dimostrare il nesso concreto tra la privazione e l'incidenza sulle esigenze cautelari: la sola affermazione astratta non è normalmente sufficiente.
  • Il giudice del riesame deve, anche con motivazione sintetica, prendere in esame e dare risposta alle deduzioni difensive significative; tuttavia la Cassazione valuta caso per caso se l'omessa o parziale risposta comporti vizio rilevante.
  • Le decisioni riguardanti l'autorizzazione all'uso di strumenti informatici da parte di detenuti sono di regola competenza dell'autorità procedente (giudice che procede) e non si risolvono automaticamente in sede di riesame o di legittimità.
  • Le istanze reiterative senza elementi nuovi difficilmente ottengono un risultato diverso: per ottenere modifica di una misura cautelare conviene proporre fatti, circostanze o prove nuove che incidano sulle esigenze cautelari.
  • In cassazione il ricorso deve confrontarsi complessivamente con le diverse rationes decidendi del provvedimento impugnato; impugnare solo una parte della motivazione può rendere il ricorso aspecifico e inammissibile.
  • Se si ritiene reiterata la lesione di diritti del detenuto (es. accesso a materiale per la difesa), vanno valutati anche i rimedi ordinari previsti (es. reclamo ex art. 69 ord. pen.) oltre all'appello e alle impugnazioni straordinarie.

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