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Ordinanza

Ordinanza n. 652/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento prot. n. 0048989 del 28/10/2025, notificato alla ricorrente in data 24/11/2025, avente ad oggetto diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio prot. n. 3389 del 15/3/1995. Del Provvedimento di Acquisizione Gratuita al Patrimonio Comunale - Determinazione n. 164 del 30/10/2025, notificato alla ricorrente in data 12/1/2026.

Giustizia amministrativa202601179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di un’istanza di condono edilizio e successivo provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio presentata nel 1995 e il successivo provvedimento comunale di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che le opere oggetto della domanda di condono sarebbero state realizzate integralmente entro il 31 dicembre 1993 e sarebbero state successivamente interessate soltanto da lavori di rifinitura. Quanto al provvedimento acquisitivo, la questione esaminata dal Collegio riguarda la sua adozione successiva al diniego di condono senza la previa emanazione di un nuovo ordine di demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto, allo stato della cognizione cautelare, la domanda di sospensione relativa al diniego di condono, ritenendo il provvedimento congruamente motivato quanto alle ragioni ostative al rilascio della sanatoria e rilevando che la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare che tutte le opere fossero anteriori al 31 dicembre 1993 e che gli interventi successivi fossero di mera rifinitura. Ha invece accolto la domanda cautelare contro l’acquisizione gratuita. Il Collegio ha ritenuto che, nel regime del condono edilizio, la presentazione dell’istanza renda inefficace il precedente ordine di demolizione; pertanto, in caso di diniego della sanatoria, l’amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio prima di procedere all’acquisizione. L’acquisizione è stata quindi sospesa ai fini del riesame e il Comune è stato onerato di adottare un nuovo ordine di demolizione. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di aprile 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

  • artt. 38 e 44 l. 47/1985

    Nel procedimento di condono edilizio, la presentazione dell’istanza determina l’inefficacia del pregresso ordine di demolizione; se il condono viene negato, l’amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato per distinguere l’accertamento di conformità dal condono edilizio: la domanda ex art. 36 determina soltanto una temporanea quiescenza dell’ordine demolitorio, non la sua inefficacia.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, la presentazione dell’istanza rende inefficace il precedente ordine di demolizione; in caso di diniego della sanatoria, l’amministrazione deve adottare un nuovo ordine di demolizione prima di procedere all’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale.
  • L’acquisizione gratuita di opere abusive e area di sedime, adottata dopo il diniego di un condono edilizio senza la previa emanazione di un nuovo provvedimento demolitorio, è cautelarmente sospendibile ai fini del riesame.
  • La distinzione tra condono edilizio e accertamento di conformità comporta che soltanto nel primo caso la domanda renda inefficace il precedente ordine di demolizione; per l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 l’ordine resta in stato di temporanea quiescenza.
  • In sede cautelare, la sospensione del diniego di condono non è giustificata quando il provvedimento appare congruamente motivato sulle ragioni ostative e il ricorrente non fornisce elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza dei presupposti temporali e oggettivi della sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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