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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo relativo a crediti di natura previdenziale e tributaria fondati su più cartelle di pagamento. In sede di merito chiedeva l’annullamento della sola parte riferita ai crediti tributari, deducendo: nullità o irregolarità della notificazione di alcune cartelle presupposte; omesso esame della documentazione attestante l’avvenuto pagamento di una cartella; prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, sostenendo che non potesse applicarsi la prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo; non debenza degli interessi iscritti a ruolo. In Cassazione articolava sei motivi: violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 sulla impugnabilità dell’atto consequenziale e sulla regolarità delle notifiche; omesso esame e violazione dell’art. 140 c.p.c. per la notifica di una cartella eseguita senza prova del perfezionamento della procedura; violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notificazione delle cartelle; omesso esame dell’avvenuto pagamento di una cartella; omesso esame e violazione in punto di prescrizione del credito; omesso esame e violazione in punto di debenza degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, rigettando il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché decida nuovamente nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi sulla notifica delle cartelle, sull’omessa valutazione del pagamento, sulla prescrizione e sulla debenza degli interessi, osservando invece che la censura sull’inesistenza della notificazione non era condivisibile, poiché le difformità dal modello legale integrano normalmente nullità e non inesistenza, salvo manchi del tutto un’attività notificatoria riconoscibile.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’atto consequenziale può essere impugnato anche per far valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto; il giudice deve interpretare la domanda del contribuente per verificare se sia stata contestata solo la nullità dell’atto consequenziale o anche la pretesa tributaria sottostante.

  • art. 140 c.p.c.

    Per il perfezionamento della notificazione eseguita presso la casa comunale occorre la prova del compimento delle formalità prescritte, inclusi l’avviso di deposito/spedizione e la relativa ricezione; in mancanza, la notifica non risulta regolarmente perfezionata.

  • art. 26 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602

    La censura sulla notificazione delle cartelle è stata ritenuta infondata quanto all’inesistenza della notificazione, poiché la difformità dalle forme legali integra di regola nullità e non inesistenza.

  • art. 2953 c.c.

    La prescrizione del credito non può essere automaticamente ricondotta al termine decennale proprio del giudicato se manca un titolo giudiziale definitivo; la relativa questione doveva essere esaminata dal giudice di merito.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ha censurato l’omessa motivazione sulla debenza degli interessi iscritti a ruolo, rispetto alla dedotta tassatività delle ipotesi di iscrizione e alla loro riconducibilità o meno agli importi richiesti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge proposti in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di omesso esame di fatti decisivi e di motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che il contenuto degli atti richiamati sia specificamente indicato e che ne sia segnalata la presenza nel fascicolo di merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’omessa o irrituale notificazione dell’atto presupposto può essere fatta valere impugnando l’atto consequenziale, e il giudice deve verificare la regolarità della sequenza notificatoria per valutare la validità della pretesa esattoriale.
  • La notificazione eseguita secondo forme speciali richiede la prova del compimento di tutte le formalità previste dalla legge; se mancano gli adempimenti essenziali della procedura, la notifica è nulla e non può considerarsi validamente perfezionata.
  • L’inesistenza della notificazione è categoria residuale e ricorre solo quando manchi del tutto un’attività notificatoria riconoscibile; ogni altra difformità dal modello legale integra normalmente nullità.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo effettivo e intelligibile sull’esame delle prove decisive; non è sufficiente affermare conclusioni apodittiche senza spiegare il percorso logico seguito.
  • Se il contribuente deduce il pagamento di una cartella o la prescrizione del credito, il giudice deve esaminare specificamente i documenti prodotti e il relativo fondamento giuridico, non potendo omettere di pronunciarsi su fatti decisivi.
  • Nel giudizio di cassazione il requisito di autosufficienza non consente formalismi eccessivi: è sufficiente che il ricorrente indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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