Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo relativo a crediti di natura previdenziale e tributaria fondati su più cartelle di pagamento. In sede di merito chiedeva l’annullamento della sola parte riferita ai crediti tributari, deducendo: nullità o irregolarità della notificazione di alcune cartelle presupposte; omesso esame della documentazione attestante l’avvenuto pagamento di una cartella; prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, sostenendo che non potesse applicarsi la prescrizione decennale dell’art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo; non debenza degli interessi iscritti a ruolo. In Cassazione articolava sei motivi: violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 sulla impugnabilità dell’atto consequenziale e sulla regolarità delle notifiche; omesso esame e violazione dell’art. 140 c.p.c. per la notifica di una cartella eseguita senza prova del perfezionamento della procedura; violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 sulla notificazione delle cartelle; omesso esame dell’avvenuto pagamento di una cartella; omesso esame e violazione in punto di prescrizione del credito; omesso esame e violazione in punto di debenza degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, rigettando il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché decida nuovamente nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi sulla notifica delle cartelle, sull’omessa valutazione del pagamento, sulla prescrizione e sulla debenza degli interessi, osservando invece che la censura sull’inesistenza della notificazione non era condivisibile, poiché le difformità dal modello legale integrano normalmente nullità e non inesistenza, salvo manchi del tutto un’attività notificatoria riconoscibile.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’atto consequenziale può essere impugnato anche per far valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto; il giudice deve interpretare la domanda del contribuente per verificare se sia stata contestata solo la nullità dell’atto consequenziale o anche la pretesa tributaria sottostante.
art. 140 c.p.c.
Per il perfezionamento della notificazione eseguita presso la casa comunale occorre la prova del compimento delle formalità prescritte, inclusi l’avviso di deposito/spedizione e la relativa ricezione; in mancanza, la notifica non risulta regolarmente perfezionata.
art. 26 d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 602
La censura sulla notificazione delle cartelle è stata ritenuta infondata quanto all’inesistenza della notificazione, poiché la difformità dalle forme legali integra di regola nullità e non inesistenza.
art. 2953 c.c.
La prescrizione del credito non può essere automaticamente ricondotta al termine decennale proprio del giudicato se manca un titolo giudiziale definitivo; la relativa questione doveva essere esaminata dal giudice di merito.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ha censurato l’omessa motivazione sulla debenza degli interessi iscritti a ruolo, rispetto alla dedotta tassatività delle ipotesi di iscrizione e alla loro riconducibilità o meno agli importi richiesti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge proposti in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato quale parametro dei motivi di omesso esame di fatti decisivi e di motivazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente che il contenuto degli atti richiamati sia specificamente indicato e che ne sia segnalata la presenza nel fascicolo di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omessa o irrituale notificazione dell’atto presupposto può essere fatta valere impugnando l’atto consequenziale, e il giudice deve verificare la regolarità della sequenza notificatoria per valutare la validità della pretesa esattoriale.
- La notificazione eseguita secondo forme speciali richiede la prova del compimento di tutte le formalità previste dalla legge; se mancano gli adempimenti essenziali della procedura, la notifica è nulla e non può considerarsi validamente perfezionata.
- L’inesistenza della notificazione è categoria residuale e ricorre solo quando manchi del tutto un’attività notificatoria riconoscibile; ogni altra difformità dal modello legale integra normalmente nullità.
- Il giudice di merito deve motivare in modo effettivo e intelligibile sull’esame delle prove decisive; non è sufficiente affermare conclusioni apodittiche senza spiegare il percorso logico seguito.
- Se il contribuente deduce il pagamento di una cartella o la prescrizione del credito, il giudice deve esaminare specificamente i documenti prodotti e il relativo fondamento giuridico, non potendo omettere di pronunciarsi su fatti decisivi.
- Nel giudizio di cassazione il requisito di autosufficienza non consente formalismi eccessivi: è sufficiente che il ricorrente indichi con precisione il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
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