Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 9, 9-bis e 10: si contesta che il Tribunale del riesame abbia deciso oltre il termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla cessazione dell'impedimento dell'imputato (isolamento covid), avendo rinviato l'udienza dal 18 febbraio al 4 marzo 2022 su richiesta di rinvio per "esigenze difensive". Si deduce altresì l'irritualità della riapertura del verbale in assenza del codifensore e la mancata tempestiva fissazione di nuova udienza come previsto dall'art. 101 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte Suprema ha ritenuto fondati i motivi. Ha rilevato che la cessazione dell'impedimento del detenuto è avvenuta il 18 febbraio 2022 e da quella data è iniziato a decorrere nuovamente il termine perentorio di 10 giorni per la decisione ex art. 309 c.p.p.. Il rinvio al 4 marzo 2022 ha ecceduto tale termine e la richiesta di differimento invocata non poteva legittimamente prorogare oltre il termine perentorio, né essere ricondotta alla disciplina dell'art. 309 co. 9-bis (che prevede differimenti tra 5 e 10 giorni motivati). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarato l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 co. 10 c.p.p. e disposto la scarcerazione dell'indagato se non detenuto per altra causa, con invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p. comma 9
Prevede il termine per la decisione sul riesame della custodia cautelare; il comma 9 introduce la possibilità di differimento per giustificati motivi secondo le modalità previste (richiesta motivata e verifica dal tribunale).
art. 309 c.p.p. comma 9-bis
Consente il differimento dell'udienza per esigenze difensive limitatamente a un periodo tra un minimo di 5 e un massimo di 10 giorni; richiede motivazione effettiva e non meramente pretestuosa.
art. 309 c.p.p. comma 10
Stabilisce la conseguenza dell'omesso rispetto del termine perentorio (inefficacia della misura cautelare adottata e conseguente scarcerazione).
art. 101 disp. att. c.p.p.
Dispone che, in caso di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato che ha chiesto di comparire, il termine per la decisione decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione o accerta la cessazione dell'impedimento.
art. 127 c.p.p. comma 4
Riferimento alla disciplina del legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di comparire; impatta sulla sospensione e riapertura della decorrenza dei termini processuali.
art. 626 c.p.p.
Norme sugli adempimenti della cancelleria a seguito delle decisioni che comportano scarcerazione; richiamato per le formalità esecutive della scarcerazione.
art. 599 c.p.p.
Richiamato a titolo di principio per la procedura in camera di consiglio e per la richiesta dell'imputato di essere presente; utilizzato in argomentazione circa la possibilità che l'imputato chieda di essere ascoltato personalmente.
Massime di principio
- Il termine perentorio di 10 giorni previsto dall'art. 309 c.p.p. per decidere sul riesame della custodia cautelare decorre dalla cessazione dell'impedimento dell'imputato quando l'udienza era stata rinviata per legittimo impedimento; tale termine è stringente e garantisce la tutela della libertà personale.
- Le parti (o l'imputato) non possono liberamente disporre della proroga del termine perentorio: l'unica possibilità di differimento è quella disciplinata dall'art. 309 co. 9-bis (5-10 giorni) e solo per giustificati motivi di difesa; richieste generiche o pretestuose non legittimano la dilazione.
- La riapertura del verbale in assenza di un difensore nominato può essere problematica e, se comporta un indebito allungamento dei termini perentori, può essere censurata come irregolarità che incide sulla validità della decisione.
- Se la decisione sul riesame viene adottata oltre il termine perentorio, la misura cautelare è inefficace ex art. 309 co. 10 c.p.p. e deve essere disposta la scarcerazione dell'indagato, salvo altra causa di detenzione.
- In sede di camera di consiglio non rilevano gli impedimenti difensivi che non siano rilevanti ai sensi dell'art. 127 c.p.p.; l'impedimento del difensore non giustifica automaticamente un differimento nel procedimento camerale.
- Per tutelare il diritto alla libertà personale è essenziale documentare tempestivamente la data di cessazione dell'impedimento e formulare al più presto eventuali eccezioni circa il decorso dei termini perentori.
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