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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 314/2026, resa tra le parti, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 2612/2025 R.G.

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sez. II, n. 314/2026, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso contro gli atti della procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale presso ARPA Sicilia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR sostenendo, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione amministrativa, poiché la procedura avrebbe comportato l'esercizio di un potere discrezionale incidente su posizioni di interesse legittimo. Nel merito hanno riproposto i motivi non esaminati in primo grado, deducendo violazione degli obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi, eccesso di potere per illogicità e sviamento, violazione dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, parzialità, travisamento e difetto di motivazione; violazione dei requisiti specifici previsti dall'avviso; violazione dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990 e mancanza assoluta di motivazione. La controversia riguardava l'avviso pubblico, gli atti della commissione e il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile di una UOS di ARPA Sicilia. La procedura era stata avviata dopo l'esito negativo di un interpello interno; l'avviso prevedeva che il Direttore generale individuasse il candidato a proprio insindacabile giudizio, sulla base della verifica dei requisiti da parte di una commissione. Delle ventinove istanze presentate, ventuno erano state ammesse, senza comparazione concreta tra i candidati e senza formazione di una graduatoria finale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello, confermando la decisione del TAR. Ha rilevato che, nel pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione appartiene in via generale al giudice ordinario, incluse le controversie sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può disapplicare. La giurisdizione amministrativa sussiste, per quanto rileva, soltanto per le procedure concorsuali caratterizzate da effettiva concorsualità — prove selettive, confronto obiettivo delle capacità, graduatoria finale e individuazione del vincitore — e per gli atti di macro-organizzazione che costituiscano fonte autonoma e immediata della lesione. La procedura controversa non presentava tali elementi: la commissione si era limitata alla verifica dei requisiti, mentre la scelta finale spettava al Direttore generale, senza comparazione effettiva né graduatoria. Le contestazioni relative al termine assegnato, alla conoscenza del territorio, alla motivazione della scelta e all'omessa ricognizione interna riguardavano diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro o misure di gestione organizzativa, tutelabili davanti al giudice ordinario. L'avviso non costituiva un atto di macro-organizzazione e poteva essere disapplicato dal giudice ordinario. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    «in materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è attribuita in via generale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a cui è devoluta la cognizione di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”»

    Attribuisce al giudice ordinario la cognizione generale delle controversie sul rapporto di lavoro privatizzato, comprese quelle sul conferimento degli incarichi dirigenziali e sugli atti amministrativi presupposti, che possono essere disapplicati.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Riserva al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici; la procedura deve presentare effettivi elementi di concorsualità.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Rileva per individuare gli atti di macro-organizzazione, concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, gli uffici di maggiore rilevanza, i modi di conferimento della titolarità e le dotazioni organiche; la giurisdizione amministrativa sussiste quando tali atti siano fonte autonoma e immediata della lesione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e all'organizzazione degli uffici sono assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e restano affidate, quanto alle controversie, al giudice ordinario.

  • art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa della procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale, ma non determina di per sé la giurisdizione amministrativa in assenza di una procedura effettivamente concorsuale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione dell'appello con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali appartengono in via generale alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano contestati atti amministrativi presupposti, i quali possono essere disapplicati se rilevanti ai fini della decisione.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure di reclutamento presuppone un'effettiva procedura concorsuale, caratterizzata almeno dalla selezione degli aspiranti, dallo svolgimento di prove o da un concreto confronto obiettivo delle capacità, dalla formazione di una graduatoria finale e dall'individuazione di un vincitore.
  • Una procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale non assume natura concorsuale quando una commissione si limita alla verifica dei requisiti e la scelta finale è rimessa al vertice amministrativo senza comparazione effettiva tra i candidati e senza graduatoria.
  • La contestazione di misure organizzative adottate nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro non radica la giurisdizione amministrativa se tali misure non costituiscono atti di macro-organizzazione, ossia atti autonomamente e immediatamente lesivi delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici.
  • Gli atti di macro-organizzazione rilevano ai fini della giurisdizione amministrativa soltanto quando siano la fonte autonoma e immediata della lesione; diversamente, le controversie restano riconducibili alla gestione privatistica del rapporto di lavoro e alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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