Cassazione Penale, Sentenza n. 669/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ROSSI era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 223, 216, 219 R.D. n. 267/42) per aver omesso di indicare al curatore esistenza, destinazione e collocazione di automezzi intestati alla società fallita ITAL TELECOM s.r.l., con conseguente impossibilità di ricostruire l'attivo e pregiudizio per i creditori. A titolo diverso era contestata bancarotta semplice per omissione degli adempimenti (art. 224, 217 R.D. n. 267/42 e art. 2447 c.c.), poi dichiarata prescritta. In appello e in cassazione il ricorrente ha contestato la qualificazione del fatto come reato a pericolo concreto, sostenendo che i veicoli erano stati dati in comodato a enti locali nell'ambito dell'attività sociale, il loro valore era modesto e che mancava dolo e pericolosità concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta in relazione alla distrazione degli automezzi. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando beni aziendali non sono rinvenuti, grava sull'amministratore (anche di fatto) l'onere di dimostrarne la destinazione; affermazioni generiche o non documentate non superano la prova della distrazione. La S.C. ha inoltre precisato la distinzione tra esame della pericolosità in fase pre-fallimentare e post-fallimentare: nel periodo successivo al fallimento (o in relazione a beni non segnalati alla curatela) la reticenza è di per sé concretamente pericolosa per i creditori. Ha rigettato l'argomento del valore modesto dei beni, ricordando che anche beni di ridotto valore costituiscono garanzia per i creditori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)
artt. 223, 216, 219, 224, 217 R.D. n. 267/42
Gli articoli richiamati definiscono le fattispecie di bancarotta fraudolenta e semplice; la Corte interpreta che la mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti consente di desumere la distrazione/occultamento, in quanto grava sull'imprenditore un obbligo di collaborazione e verità verso la curatela
Legge fallimentare (attenuante)
art. 219 ultimo comma L.Fall.
La Corte ha riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 219 u.c. in ragione del modesto valore complessivo degli automezzi non rinvenuti, rideterminando la pena per le imputazioni residue
Codice Civile
L'omissione degli adempimenti previsti dall'art. 2447 (collegati alla perdita del capitale sociale) è stata in origine richiamata quale elemento della contestazione di bancarotta semplice; poi detta fattispecie è risultata estinta per prescrizione
Legge fallimentare (obbligo di verità)
La norma impone al fallito, se interpellato dal curatore, l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni aziendali; la Corte la usa a fondamento dell'inversione apparente dell'onere della prova a carico dell'amministratore che non fornisce indicazioni specifiche
Codice di procedura penale
Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in cassazione
Massime di principio
- Quando beni aziendali risultano non rinvenuti nella procedura concorsuale, grava sull'amministratore l'onere di dimostrarne concretamente la destinazione; dichiarazioni generiche non sono sufficienti
- La mancata indicazione al curatore dell'esistenza, destinazione o collocazione dei beni può essere di per sé indice di distrazione/occultamento e quindi integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Anche beni di modesto valore possono integrare garanzia per i creditori: il loro mancato recupero può giustificare responsabilità penale se manca giustificazione documentata
- Esiste una distinzione tra atti compiuti nella gestione pre-fallimentare (che richiedono una valutazione ex ante della pericolosità e della fraudolenza) e il comportamento post-declarazione di fallimento o la reticenza verso la curatela, che è valutata come intrinsecamente pericolosa
- Per evitare il rischio penale, l'amministratore deve fornire al curatore informazioni specifiche, dettagliate e documentabili che consentano il rinvenimento o l'identificazione della destinazione dei beni (es. contratti, documentazione di trasferimento, nominativi dei detentori)
- In caso di contestazione, è utile conservare e produrre documentazione probatoria chiara (contratti di comodato, registrazioni, lettere, fatture, registri) e dimostrare tempestività e collaborazione con la curatela
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