Cassazione Civile, Ordinanza n. 34495/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un'istanza di rimborso IRPEF presentata dal contribuente per gli anni 2000-2006, respinta in sede amministrativa con silenzio-rifiuto e poi accolta dalla Commissione tributaria regionale. La CTR aveva ritenuto dovuto il rimborso, valorizzando un errore materiale nella definizione delle imposte dovute dalla ditta individuale del contribuente, poiché in sede di accertamento con adesione non sarebbero state considerate imposte già versate dai singoli titolari del reddito d'impresa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 9 del d.lgs. 218/1997 e dell'art. 5 d.P.R. 597/1973, sostenendo che, una volta perfezionata l'adesione, la pretesa erariale diventa definitiva e non sono più proponibili censure di merito veicolate tramite impugnazione del silenzio-rifiuto su successive istanze di rimborso. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio secondo cui la rideterminazione del reddito imponibile in sede di accertamento con adesione comporta la rinuncia alle istanze di rimborso relative all'annualità definita; l'istanza di rimborso di imposte definite con adesione costituirebbe una forma surrettizia e inammissibile di impugnazione dell'accertamento, che deve considerarsi intangibile in conformità alla ratio dell'istituto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso proposta dal contribuente. Le spese sono state poste a carico del soccombente e liquidate in € 2.500,00.
Norme richiamate
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 2, 3 e 9
L'intervenuta definizione con accertamento con adesione rende definitiva la pretesa erariale e preclude successive contestazioni di merito attraverso domande di rimborso relative all'annualità definita.
art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina del reddito d'impresa e della pretesa impositiva definita in sede di adesione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La definizione dell'accertamento con adesione rende intangibile l'annualità definita e impedisce al contribuente di rimettere in discussione, tramite istanza di rimborso, la determinazione del tributo concordata con l'Ufficio.
- L'istanza di rimborso proposta dopo l'accertamento con adesione non può essere utilizzata come mezzo indiretto per impugnare il contenuto sostanziale dell'adesione, poiché ciò contrasterebbe con la funzione deflattiva e definitoria dell'istituto.
- Quando la questione è definibile sulla base del principio di diritto applicabile e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso, cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
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