Sentenza n. 4775/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del contestuale diniego al rilascio di un permesso per attesa occupazione della Prefettura di Napoli notificato al difensore in data 17.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e contestuale diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, oltre al preavviso di revoca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato e del relativo visto, ma il rapporto di lavoro non si era perfezionato per l'indisponibilità del datore originario, che non aveva compiuto gli adempimenti necessari. Dopo aver comunicato la circostanza alla Prefettura, il ricorrente aveva reperito una nuova occupazione regolare e documentata, dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. La Prefettura, con preavviso e successivo decreto, revocava il nulla osta per varie carenze documentali riferibili al datore originario e negava il permesso per attesa occupazione, ritenendo necessario un rapporto di lavoro già perfezionato e insussistente una causa di forza maggiore. Il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 22, commi 5-ter e 11, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 42 del d.l. n. 73/2022 e della circolare ministeriale n. 3836/2007; difetto di istruttoria e motivazione apparente per l'omessa valutazione della non imputabilità delle carenze, della comunicazione dell'indisponibilità datoriale e della nuova occupazione; violazione dei principi di correttezza, buona fede, legittimo affidamento e proporzionalità; violazione dell'art. 44 del d.l. n. 73/2022, poiché l'asseverazione professionale riguarderebbe la stipula del contratto di soggiorno e non costituirebbe requisito della domanda di nulla osta.
La decisione
Il TAR ha accolto tutti i motivi e annullato la revoca del nulla osta, il preavviso di revoca, il diniego del permesso per attesa occupazione e gli atti connessi, ordinando alla Prefettura un riesame espresso e motivato. Ha ritenuto che la tutela prevista dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 operi anche quando il rapporto non si sia formalizzato per fatto non imputabile al lavoratore, come l'indisponibilità del datore originario. Le carenze documentali contestate erano riferibili al datore e non potevano automaticamente pregiudicare il lavoratore. L'Amministrazione aveva inoltre omesso di valutare la nuova e continuativa attività lavorativa documentata, la condotta collaborativa del ricorrente e la sua buona fede, incorrendo in difetto di istruttoria e motivazione apparente. La revoca è stata ritenuta sproporzionata e lesiva del legittimo affidamento, nonché adottata senza adeguata considerazione dell'interesse pubblico concreto. L'art. 44 del d.l. n. 73/2022 è stato interpretato nel senso che l'asseverazione professionale attiene alla fase di stipula del contratto di soggiorno e non costituisce requisito di ammissibilità della domanda di nulla osta; la sua mancanza, pertanto, non legittima la revoca del nulla osta già rilasciato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario; il lavoratore può dichiarare la propria immediata disponibilità al sistema informativo del lavoro, beneficiando dei relativi effetti per un periodo non inferiore a un anno.
La tutela per attesa occupazione si applica anche quando il rapporto di lavoro non sia stato formalizzato per una causa non imputabile al lavoratore, compresa l'indisponibilità del datore originario.
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
La revoca del nulla osta per elementi ostativi sopravvenuti presuppone che tali elementi siano riferibili alla posizione del lavoratore; non consente di imputare automaticamente al lavoratore le carenze documentali del datore.
art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73
L'asseverazione professionale è richiesta ai fini della stipula del contratto di soggiorno e non costituisce requisito della domanda di nulla osta; la sua mancanza non incide invalidamente sull'ingresso già avvenuto in forza del nulla osta.
art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il responsabile del procedimento deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti e valutare le osservazioni dell'interessato, comprese le sopravvenienze documentate.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in rapporto alle risultanze dell'istruttoria; il mero richiamo alle carenze documentali, senza valutazione della posizione individuale, integra motivazione apparente.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
L'Amministrazione deve considerare l'affidamento ingenerato dal nulla osta e dal visto e non può aggravare la posizione del lavoratore incolpevole per inadempimenti del datore.
Circolare Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007
Consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la procedura non si perfezioni per fatto del datore, anche in assenza di formale instaurazione del rapporto.
Massime di principio
- La tutela del permesso di soggiorno per attesa occupazione prevista dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 si applica anche al lavoratore straniero il cui rapporto non sia stato formalizzato per l'indisponibilità o l'irreperibilità del datore originario, quando tale mancata formalizzazione non sia imputabile al lavoratore.
- Le carenze documentali riferibili esclusivamente al datore di lavoro non possono fondare automaticamente la revoca del nulla osta e il diniego del titolo di soggiorno nei confronti del lavoratore che abbia agito in buona fede e abbia tempestivamente collaborato con l'Amministrazione.
- La dimostrazione di una nuova e documentata occupazione costituisce una sopravvenienza rilevante che impone all'Amministrazione una valutazione concreta e attualizzata della posizione del lavoratore prima di revocare il nulla osta o negare il permesso per attesa occupazione.
- Un provvedimento che si limiti a enumerare le carenze documentali senza valutare la loro riferibilità soggettiva, le osservazioni dell'interessato e le sopravvenienze lavorative incorre in difetto di istruttoria e motivazione apparente.
- L'asseverazione professionale prevista dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022 riguarda la fase di stipula del contratto di soggiorno e non costituisce requisito di ammissibilità della domanda di nulla osta; la sua omissione non legittima, da sola, la revoca del nulla osta già rilasciato.
- Nell'esercizio del potere in materia di immigrazione, l'Amministrazione deve rispettare buona fede, tutela dell'affidamento e proporzionalità, considerando la situazione lavorativa attuale e il percorso di integrazione documentato dal cittadino straniero.
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