Sentenza del 26/04/2018 n. 283 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diritto al rimborso dell'IVA nell'ambito di operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Diritto al rimborso dell'IVA - Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa - Normativa nazionale - Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale - Esclusione - Principio di effettività - Neutralità fiscale - Certezza del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di due importi IVA, pari a 39.637 RON e 26.627 RON, derivanti da rettifiche contabili e dalla successiva disponibilità di documenti giustificativi relativi a operazioni del 2014. L’amministrazione ha negato il rimborso perché il periodo d’imposta interessato era già stato sottoposto a verifica fiscale conclusa, e la normativa rumena impediva al contribuente di rettificare le dichiarazioni dopo tale verifica, salvo specifiche eccezioni dipendenti dall’amministrazione fiscale. Il giudice nazionale ha chiesto se tale preclusione fosse compatibile con il diritto dell’Unione, considerando il diritto alla detrazione IVA, la neutralità fiscale, l’effettività, la proporzionalità e la certezza del diritto.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che la normativa nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione. Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva IVA e i principi di effettività, neutralità fiscale e proporzionalità ostano a una disciplina che impedisca automaticamente al contribuente di rettificare la dichiarazione IVA entro il termine nazionale di cinque anni solo perché il periodo è già stato sottoposto a verifica fiscale. Una simile preclusione può rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione. Il diniego assoluto è inoltre sproporzionato in assenza di frode o danno per il bilancio dello Stato. La Corte non ha liquidato direttamente il rimborso, rimettendo al giudice nazionale la decisione sulla controversia concreta.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 167
Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile.
Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’IVA diventa esigibile e non può essere normalmente eliminato per ragioni meramente procedurali.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 168
Il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [...] l’IVA dovuta o assolta [...] per i beni e i servizi utilizzati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.
La detrazione costituisce un diritto sostanziale quando i beni o servizi sono utilizzati per operazioni soggette a IVA.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 179, 180 e 182
La detrazione deve essere esercitata, in linea di principio, nel periodo in cui sorge, ma gli Stati membri possono consentire l’esercizio tardivo secondo modalità nazionali. Tali modalità non possono però comprimere il diritto in modo contrario ai principi di effettività e neutralità fiscale.
Codice di procedura tributaria rumeno, articolo 84
La norma consentiva la rettifica delle dichiarazioni entro il termine generale, ma la escludeva dopo la conclusione della verifica fiscale, salvo eccezioni. La Corte ha ritenuto incompatibile tale preclusione automatica, nella misura in cui riduce il termine effettivo per far valere la detrazione.
Principio di effettività
Le norme procedurali nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Una verifica fiscale anticipata non può azzerare il residuo termine per rettificare la dichiarazione.
Principio di neutralità fiscale
La detrazione deve essere riconosciuta quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche se vi sono irregolarità formali rimediabili. L’IVA non deve restare definitivamente a carico dell’impresa.
Principio di proporzionalità
Gli Stati possono prevedere sanzioni o controlli per garantire il corretto funzionamento del sistema IVA, ma il diniego assoluto della detrazione è sproporzionato quando non risultano frodi né danni al bilancio pubblico.
Principio di certezza del diritto
La certezza del diritto giustifica termini di decadenza ragionevoli, ma non una disciplina selettiva che impedisca al contribuente di rettificare la dichiarazione mentre consente all’amministrazione di riesaminare il periodo in presenza di nuove informazioni.
Massime di principio
- Una verifica fiscale già conclusa non può, da sola, impedire al contribuente di correggere una dichiarazione IVA entro il termine ordinario previsto dalla legge.
- Il diritto alla detrazione IVA è sostanziale e fondamentale: gli errori formali rimediabili non dovrebbero comportarne la perdita definitiva se i requisiti sostanziali sono dimostrati.
- Le limitazioni procedurali sono ammissibili solo se ragionevoli, uniformi e proporzionate e se non rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione.
- Il diniego totale della detrazione può essere giustificato in presenza di frode, abuso o rischio concreto per l’erario, ma non per il solo fatto che il periodo sia già stato controllato.
- L’amministrazione può tutelare la certezza dei rapporti fiscali mediante termini di decadenza e sanzioni proporzionate, non mediante una preclusione automatica e anticipata delle rettifiche del contribuente.
- In casi analoghi occorre verificare: il rispetto del termine ordinario, la sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione, la documentazione disponibile, l’assenza di frode o danno erariale e l’esistenza di rimedi effettivi contro il diniego.
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