Cassazione Civile, Ordinanza n. 28516/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il creditore aveva promosso l'espropriazione di un immobile in comunione legale appartenente a un coniuge debitore e all'altro coniuge non debitore. Nel progetto di distribuzione approvato dal giudice dell'esecuzione, al coniuge non debitore era stato riconosciuto il controvalore della metà del bene venduto senza alcuna detrazione delle spese necessarie alla procedura esecutiva. Il creditore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo che l'espropriazione di un bene in comunione legale comporti lo scioglimento della comunione sul bene e che, per i principi generali sulla comunione, le spese di scioglimento dovrebbero gravare sulla massa, con conseguente diritto del creditore a collocare in prededuzione il proprio credito per le spese di esecuzione e a farlo prevalere sul controvalore spettante al coniuge non debitore. I primi due motivi denunciavano violazione degli artt. 599 e 600 c.p.c., 1101 c.c., 2741, 2745 e 2770 c.c.; il terzo motivo chiedeva solo una diversa regolazione delle spese di lite, senza articolare una specifica censura autonoma.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento ormai consolidato: nell'espropriazione di un bene in comunione legale per debiti personali di uno solo dei coniugi, il bene è aggredito per intero; lo scioglimento della comunione opera limitatamente al bene staggito; il coniuge non debitore ha diritto al controvalore lordo del bene ricavato nella procedura, e non può essergli imputata alcuna quota delle spese di trasformazione in denaro del bene, cioè delle spese della procedura esecutiva, che restano conseguenza del solo inadempimento del coniuge debitore. Il terzo motivo è stato considerato privo di autonoma censura e quindi un "non motivo". Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
è il rimedio utilizzato per contestare il progetto di distribuzione approvato dal giudice dell'esecuzione
artt. 599 e 600 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina dell'espropriazione di beni in comunione e lo scioglimento limitato al bene staggito
art. 1101 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di comunione e ripartizione degli oneri
artt. 2741, 2745 e 2770 c.c.
invocati dal ricorrente per sostenere la pretesa prededuzione e la prevalenza del credito per spese di esecuzione
art. 360, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei primi due motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità per conformità della decisione impugnata a un orientamento consolidato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria
Massime di principio
- Nell'espropriazione forzata di un bene compreso nella comunione legale dei coniugi per debiti personali di uno solo di essi, l'aggressione esecutiva ha ad oggetto il bene nella sua interezza, non una mera quota ideale.
- Lo scioglimento della comunione operato dalla vendita o assegnazione forzata è limitato al bene staggito e attribuisce al coniuge non debitore il controvalore lordo del bene, da determinarsi nell'ambito della procedura esecutiva.
- Le spese necessarie alla trasformazione in denaro del bene pignorato non possono essere poste a carico del coniuge non debitore, poiché sono rese necessarie esclusivamente dall'inadempimento del coniuge debitore.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a chiedere una diversa regolazione delle spese senza dedurre un autonomo vizio della statuizione sulle spese, il motivo è privo di specificità e può essere trattato come non motivo.
- La declaratoria di inammissibilità può fondarsi sull'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata sia conforme a un orientamento di legittimità consolidato.
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