Cassazione Civile, Ordinanza n. 16703/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF 2007 a un esercente attività commerciali, rideterminando il reddito sulla base degli studi di settore. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado. L'Agenzia proponeva appello, ma la CTR lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica dell'atto di appello fosse stata consegnata alle Poste oltre il termine lungo per impugnare. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 156 e 291 c.p.c., sostenendo di avere iniziato tempestivamente la notifica entro il termine, che il primo tentativo era fallito per causa non imputabile al notificante perché il difensore del contribuente non avrebbe comunicato il mutamento di indirizzo del proprio studio, e che comunque la costituzione dell'appellato avrebbe sanato il vizio. La Corte ha verificato gli atti e ha ritenuto non dimostrata l'assenza di imputabilità del mancato perfezionamento della prima notifica, con conseguente tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha esaminato il ricorso e lo ha respinto. Ha ritenuto che l'Agenzia non avesse provato che, al momento del primo tentativo di notifica, il cambio di indirizzo dello studio del difensore fosse ancora non annotato nell'albo professionale; pertanto il vizio della notifica era imputabile alla ricorrente e non poteva operare né la conservazione degli effetti della riattivazione del procedimento notificatorio né la sanatoria per costituzione dell'appellato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese. Nessun ulteriore aggravio sul contributo unificato per l'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge processuale.
art. 17 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio sussiste solo se il domicilio sia stato autonomamente eletto; se l'elezione è presso lo studio del difensore, tale indicazione vale a individuare lo studio professionale, e il notificante deve attivarsi per reperire il nuovo recapito se esso sia mutato.
artt. 156 e 291 c.p.c.
La Corte esclude che il vizio della prima notifica, in quanto imputabile al notificante, possa essere sanato dalla costituzione dell'appellato o recuperato mediante mera riattivazione del procedimento notificatorio.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione, rilevando che l'Agenzia aveva riprodotto nel ricorso il contenuto essenziale degli atti richiamati.
art. 327, comma 1 c.p.c.
È il termine lungo di impugnazione richiamato per valutare la tempestività dell'appello nel processo tributario.
art. 38, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Rinvia al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per le impugnazioni nel processo tributario.
art. 325, comma 1 c.p.c.
È il termine di riferimento per individuare, secondo il principio delle Sezioni Unite, il tempo ragionevole entro cui deve essere riattivata la notificazione non andata a buon fine.
art. 51, comma 1 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario il termine breve di impugnazione è di sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Agenzia fiscale, per il regime speciale previsto per le amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 115/2002
Per le amministrazioni pubbliche il contributo unificato è prenotato a debito, con conseguente non applicazione dell'ulteriore importo.
art. 12, comma 5 d.l. n. 16/2012
Il rinvio contenuto in questa disposizione rende applicabile all'Agenzia delle Entrate il regime di cui all'art. 158 d.P.R. n. 115/2002.
art. 17, comma 1 d.lgs. n. 546/1992
È evocato dalla ricorrente per sostenere l'onere del difensore di comunicare il cambio di indirizzo; la Corte ne precisa però l'ambito applicativo nei casi di domicilio eletto presso lo studio del difensore.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il domicilio è eletto presso lo studio del difensore, la variazione dell'indirizzo non è automaticamente opponibile al notificante in assenza di adeguata prova della sua conoscibilità; il notificante deve comunque svolgere ricerche diligenti per individuare il nuovo recapito.
- Quando una notificazione da eseguire entro un termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al richiedente, questi può riattivare il procedimento notificatorio e conservare gli effetti della prima attivazione, purché la ripresa avvenga in un tempo ragionevole; se però l'insuccesso è imputabile al notificante, il meccanismo conservativo non opera.
- La costituzione in giudizio del destinatario non sana la notifica inesistente o radicalmente viziata quando il procedimento notificatorio non abbia conseguito il suo scopo per fatto imputabile al notificante.
- Nel giudizio di cassazione, la prova della tempestiva attivazione della notificazione e dell'assenza di colpa del notificante deve emergere in modo affidabile dagli atti; mere riproduzioni prive di data certa o di sicura provenienza non sono idonee a fondare la censura.
- Nel processo tributario, la tardività dell'appello va valutata rispetto ai termini di impugnazione applicabili e alla concreta imputabilità dell'eventuale mancato perfezionamento della notifica.
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