Cassazione Penale, Sentenza n. 8388/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile ritenuto profitto del reato ex art. 353 c.p., nonostante la sentenza di primo grado avesse disposto la confisca dell'immobile. Il Procuratore generale sosteneva che, posto che la confisca era già stata disposta in sentenza, non sarebbe richiesto il requisito del "periculum in mora" oppure che tale requisito sussisterebbe comunque in ragione della confisca già disposta; i giudici di merito avevano invece ritenuto carente la visura catastale e, soprattutto, non provato il pericolo di dispersione del bene.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una concisa motivazione relativa al "periculum in mora", rapportata ai criteri di adeguatezza e proporzionalità, indipendentemente dalla natura della confisca (obbligatoria o facoltativa) e dalla esistenza di una sentenza di condanna che dispone la confisca, con l'unica esclusione delle cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisca di per sé reato. Nel caso concreto i giudici avevano rilevato che, pur essendo l'immobile ancora intestato alla società ritenuta riconducibile all'imputato e con la moglie che vi risiedeva, la Procura non aveva fornito elementi concreti che attestassero l'attualità del pericolo di dispersione; pertanto l'appello va rigettato e il provvedimento di sequestro non poteva essere adottato.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
Norma delittuosa rispetto alla quale si sarebbe ritenuto essere il profitto oggetto di confisca; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato ma usa la norma come riferimento per il bene ritenuto confiscabile.
art. 322-ter cod. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per talune fattispecie; la Corte chiarisce che il principio secondo cui, per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, potrebbe essere sufficiente il fumus di confiscabilità non è applicabile automaticamente ai casi non ricompresi e non esenta comunque dalla motivazione sul "periculum in mora" se non nelle limitate ipotesi indicate (es. cose la cui detenzione costituisce reato).
art. 14 Cost.
Richiama le garanzie procedurali per i sequestri, collegandole all'obbligo di motivazione dell'atto giurisdizionale e rafforzando l'esigenza che il provvedimento cautelare che incide sulla proprietà sia adeguatamente motivato.
art. 13 Cost.
Citato a supporto del principio delle garanzie fondamentali che devono accompagnare misure restrittive della proprietà o della libertà, richiamato dalla Corte in relazione all'onere motivazionale.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Costingo)
Posto il principio che la motivazione del "periculum in mora" è necessaria e deve essere rapportata all'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, PnnT c. Filippetti)
Individua l'eccezione per la quale non è richiesta la stessa motivazione del periculum quando la confisca riguarda cose la cui semplice detenzione o uso costituisce reato.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis)
Riferita alla tesi secondo cui, per alcune fattispecie contro la pubblica amministrazione, sarebbe sufficiente il fumus di confiscabilità per il sequestro; la Corte nel caso in esame ne limita l'applicazione e ribadisce l'onere motivazionale sul periculum.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione concisa e specifica sul "periculum in mora": non è possibile prescindere da tale elemento solo perché è stata pronunciata una confisca in sentenza.
- La motivazione sul "periculum in mora" deve essere attuale e concreta: occorrono elementi che dimostrino il rischio effettivo di dispersione, alienazione o sottrazione del bene prima della definizione del giudizio.
- L'onere probatorio a carico della pubblica accusa include la produzione di elementi documentali aggiornati (es. visure catastali chiare, prove di trasferimenti, rapporti societari) che giustifichino l'urgenza del sequestro.
- Esiste una limitata eccezione per i beni la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione costituisce reato: in tali casi la motivazione sul periculum può essere attenuata, ma questa eccezione non si estende automaticamente ad altre fattispecie.
- Nei casi di contestata intestazione fittizia o di beni riconducibili a società riconducibili all'indagato, è comunque necessario dimostrare con elementi concreti l'attuale rischio di dispersione, non bastando la mera imputazione di riconducibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8263/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8265/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8266/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8267/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8268/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8269/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →