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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7847 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato un avviso di rettifica IVA relativo al recupero di imposta indebitamente detratta su fatture passive riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. I cinque motivi riguardavano: vizio di motivazione e valutazione delle prove; inutilizzabilità degli elementi acquisiti durante indagini penali e riportati nel PVC; omessa pronuncia sulla mancata allegazione dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria; omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell'avviso; violazione del diritto di difesa per l'utilizzo di atti delle indagini preliminari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione della chiara indicazione del fatto controverso richiesta dall'art. 366-bis c.p.c. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: gli elementi provenienti dalle indagini penali potevano essere utilizzati in sede tributaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, anche se acquisiti nella fase preliminare; l'autorizzazione non doveva essere allegata all'avviso di rettifica; la motivazione per relationem era valida quando il PVC riportava il contenuto essenziale degli atti richiamati; non risultava violato il diritto di difesa, poiché il contribuente poteva contestare tali elementi davanti al giudice tributario. La società è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 18.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    "chiara indicazione del fatto controverso"

    Nei ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, la censura relativa a omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione doveva indicare in modo autonomo e immediatamente riconoscibile il fatto controverso e il nesso tra il vizio denunciato e la decisione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 63, comma 1

    "previa autorizzazione della autorità giudiziaria"

    La Guardia di finanza può utilizzare e trasmettere agli uffici tributari documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Tali elementi possono essere valutati come indizi nel procedimento tributario.

  • Art. 2729 c.c.

    Gli indizi possono fondare la prova presuntiva quando sono gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la carenza di struttura e organizzazione delle società fornitrici è stata ritenuta idonea a dimostrare la loro funzione di mere società cartiere.

  • Art. 654 c.p.p.

    La Corte ha chiarito che la decisione non si fondava sull'efficacia vincolante del giudicato penale prevista da tale norma, ma sulla valutazione autonoma, in sede tributaria, degli elementi raccolti durante le indagini penali.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56, comma 5, e L. n. 212/2000, art. 7

    Non impongono l'allegazione all'avviso di accertamento dell'autorizzazione giudiziaria alla trasmissione degli atti penali, poiché tale autorizzazione ha natura interna e non integra la motivazione dell'atto impositivo.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 33

    Prevede, per le imposte sui redditi, il coordinamento tra attività di polizia giudiziaria e attività degli uffici finanziari, consentendo la trasmissione di documenti, dati e notizie acquisiti in procedimenti penali.

  • Art. 24 Cost.

    L'utilizzo in sede tributaria di elementi raccolti durante le indagini preliminari non viola il diritto di difesa, purché il contribuente possa contestarli davanti al giudice tributario e quest'ultimo li valuti criticamente senza recepirli automaticamente.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c., e art. 111 Cost.

    Quando la questione non esaminata dal giudice di merito è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito, evitando il rinvio in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    La motivazione dell'atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è allegato oppure se il suo contenuto essenziale è già riprodotto o risulta comunque conoscibile.

Massime di principio

  • Gli elementi acquisiti in un procedimento penale possono essere utilizzati dall'amministrazione finanziaria anche se provengono dalle indagini preliminari e non sono stati esaminati in dibattimento, purché siano stati trasmessi secondo le modalità previste dalla legge e siano sottoposti a valutazione critica nel processo tributario.
  • L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione degli atti penali ha normalmente natura interna e la sua mancata allegazione all'avviso di accertamento non determina, da sola, la nullità dell'atto.
  • La contestazione della motivazione per relationem richiede di dimostrare non soltanto che l'avviso richiami documenti non allegati, ma che il contenuto non riprodotto sia indispensabile per comprendere concretamente la pretesa tributaria e per esercitare la difesa.
  • Per dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni possono essere valorizzati indizi convergenti, come l'assenza di una reale struttura aziendale, personale, beni o capacità operativa del fornitore; tuttavia il giudice deve valutarli nel loro insieme secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • Il giudice tributario non deve recepire automaticamente gli atti provenienti dal procedimento penale, ma deve esaminarne autonomamente attendibilità, contenuto e rilevanza rispetto alla pretesa fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali e di autosufficienza applicabili al caso; una censura generica sulla motivazione o sull'omessa pronuncia può essere dichiarata inammissibile senza esame nel merito.

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