Sentenza n. 107/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 531/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'8 luglio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelegare l'incarico ad altro dirigente o funzionario, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di disporre, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notifica utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il creditore può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adozione delle attività necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'attività amministrativa in caso di ulteriore inadempimento e su istanza della parte interessata.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato.
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