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Ordinanza

Ordinanza n. 2570/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR resa nel giudizio di ottemperanza, nella parte in cui aveva disposto il pagamento della sorte capitale senza statuire sulle spese del giudizio presupposto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala n. 311/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare alla ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, la ricorrente aveva ottenuto dalla Sezione la sentenza n. 1797/2026, con la quale era stato disposto il pagamento della sorte capitale di euro 1.000. La ricorrente ha quindi chiesto la correzione di un errore materiale, deducendo che la sentenza aveva omesso di statuire anche sul pagamento delle spese del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Marsala, liquidate in euro 355,40 oltre spese generali, IVA e CPA. L’istanza non è stata notificata al Ministero, costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., notificare l’istanza alla controparte costituita prima del suo deposito, poiché la correzione richiesta avrebbe prodotto effetti gravosi nei confronti del Ministero. Il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui l’istanza di rettifica di un errore materiale contenuto in una sentenza è inammissibile se non notificata alla controparte nel domicilio eletto, ferma la possibilità di riproporla dopo la rituale notificazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., è inammissibile l’istanza di rettifica di errore materiale contenuto in sentenza, che non sia stata notificata alla controparte nel domicilio eletto prima del suo deposito, salva la facoltà di riproporla

    La richiesta di correzione di errore materiale deve essere previamente notificata alla controparte costituita nel domicilio eletto; in mancanza, l’istanza è inammissibile, ma può essere ritualmente riproposta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento della pretesa sostanziale oggetto del giudizio di ottemperanza, relativo all’accredito della carta docente per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l’istanza di correzione di errore materiale contenuto in una sentenza deve essere notificata alla controparte costituita, nel domicilio eletto, prima del suo deposito.
  • La mancata notificazione preventiva dell’istanza di correzione determina l’inammissibilità della richiesta quando la correzione possa incidere sulla posizione della controparte, salva la possibilità di riproporre l’istanza dopo aver rispettato il contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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