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Ordinanza

Ordinanza del 21/05/2018 n. 12402 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Prova contraria - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che l’accertamento sintetico fondato sui beni-indice dispensa l’Amministrazione da ulteriori prove e pone sul contribuente l’onere di dimostrare, con documentazione idonea, l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto. Nel caso concreto, una generica dichiarazione del padre non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che le movimentazioni di € 50.100 sul conto della contribuente fossero riferibili all’attività imprenditoriale paterna.

Accertamento redditometrico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e prova contraria del contribuente

Accertamento redditometrico e prova contraria

La pronuncia riguarda l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, effettuato ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dei beni-indice previsti dai decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992. L’accertamento concerneva l’anno d’imposta 2009 e una maggiore capacità contributiva attribuita alla contribuente in ragione del possesso di una serie di beni e delle disponibilità risultanti dal suo conto corrente bancario.

L’accertamento con metodo sintetico non preclude al contribuente la possibilità di fornire prova contraria. Egli può dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, oppure che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Riparto dell’onere della prova

Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, l’Amministrazione finanziaria, quando fonda l’accertamento sugli indici di capacità contributiva previsti dalla disciplina del redditometro, è dispensata dalla dimostrazione di ulteriori elementi rispetto all’esistenza dei fattori-indice. L’accertamento è quindi legittimamente fondato sulla presenza di tali indici.

Resta a carico del contribuente, posto nella condizione di contestare l’esistenza o la riferibilità degli elementi utilizzati, l’onere di provare che:

  • il reddito presunto non esiste;
  • il reddito presunto esiste in misura inferiore;
  • le disponibilità o le spese considerate derivano da redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
  • le somme utilizzate o risultanti dalla ricostruzione non sono riferibili alla sua sfera patrimoniale.

La Corte richiama, in particolare, le ordinanze n. 16912/2016, n. 17487/2016 e n. 21142/2016.

Contestazione delle movimentazioni bancarie

L’Ufficio aveva considerato, ai fini della ricostruzione reddituale, uscite dal conto corrente intestato alla contribuente per complessivi € 50.100,00. La contribuente aveva sostenuto che il conto fosse utilizzato dal padre per lo svolgimento della propria attività d’impresa e che, pertanto, le relative movimentazioni non fossero a lei riferibili.

La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva ritenuto giustificata la capacità reddituale della contribuente valorizzando:

  • una dichiarazione scritta del padre, secondo cui egli operava sul conto della figlia per esigenze connesse alla propria attività imprenditoriale;
  • il mancato pagamento delle rate del mutuo relativo all’abitazione acquistata con il finanziamento bancario;
  • il successivo pignoramento dell’immobile, ritenuto incompatibile con la disponibilità, da parte della contribuente, delle somme presenti sul conto.

Valutazione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva erroneamente superato la presunzione legale di maggiore capacità contributiva mediante elementi insufficienti.

In particolare, la dichiarazione del padre è stata considerata generica e formulata a fini propri. Non risultavano adeguatamente chiariti:

  • i rapporti economici tra l’attività imprenditoriale del padre e la contribuente;
  • le ragioni per cui il padre avrebbe utilizzato il conto corrente intestato alla figlia;
  • le modalità concrete attraverso cui il padre avrebbe potuto operare sul conto;
  • l’esistenza di una delega di firma o di altro titolo idoneo a legittimare l’operatività paterna.

La circostanza che il padre fosse stato dichiarato fallito, secondo quanto emergeva dalla sua stessa dichiarazione, rendeva inoltre necessario un accertamento più rigoroso dei rapporti patrimoniali tra i due soggetti. Anche il mancato pagamento del mutuo e il conseguente pignoramento dell’abitazione non costituivano, da soli, prova sufficiente dell’estraneità della contribuente alle disponibilità bancarie contestate.

Principio applicato al caso concreto

La contribuente non ha fornito una prova documentale idonea a dimostrare che le somme risultanti dal conto corrente bancario non fossero a lei riferibili, bensì al padre. La mera dichiarazione di quest’ultimo non è stata ritenuta sufficiente a vincere la presunzione derivante dall’accertamento redditometrico.

La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta viziata per violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Decisione e rinvio

La Corte Suprema di cassazione, con decisione deliberata il 22 marzo 2018 e depositata il 21 maggio 2018, ha:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
  • cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana;
  • rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione;
  • rimesso al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia applicando i principi secondo cui l’accertamento fondato sugli indici di capacità contributiva pone sul contribuente l’onere di fornire una prova concreta, specifica e documentata dell’inesistenza o della minore entità del reddito presunto e della non riferibilità a sé delle somme considerate dall’Ufficio.

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