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Ordinanza

Ordinanza del 21/05/2018 n. 12480 - Corte di Cassazione

Imposta di registro su atti giudiziari - Efficacia esecutiva sospesa in sede di gravame - Presupposto impositivo - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la sentenza di primo grado soggetta a registrazione costituisce presupposto dell’imposta di registro anche quando la sua efficacia esecutiva sia stata sospesa in appello. L’eventuale riforma successiva della sentenza può fondare un autonomo diritto al conguaglio o al rimborso, ma non invalida l’avviso di liquidazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Imposta di registro sugli atti giudiziari: la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza non elimina il presupposto impositivo

Imposta di registro su atti giudiziari e sospensione dell’efficacia esecutiva

La pronuncia riguarda l’applicazione dell’imposta di registro a una sentenza di primo grado la cui efficacia esecutiva era stata sospesa in sede di gravame. La Corte di cassazione chiarisce che la sospensione della provvisoria esecuzione non fa venir meno il presupposto impositivo, individuato nell’esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione e non nella sua concreta efficacia esecutiva.

Vicenda processuale

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma.

La Commissione provinciale aveva accolto l’impugnazione proposta da Riccardo Montanari contro una cartella di pagamento relativa all’imposta di registro per l’anno 2002. Secondo i giudici di merito, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avrebbe fatto venir meno anche l’obbligo di pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione:

  • dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
  • dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997;
  • dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

La censura riguardava l’erronea individuazione, da parte della CTR, del presupposto dell’imposta di registro nella concreta esecutività della sentenza anziché nella sua esistenza quale provvedimento giudiziale soggetto a registrazione.

Presupposto impositivo ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, è soggetta a imposta di registro la sentenza che definisce, anche solo parzialmente, il giudizio, anche se non passata in giudicato.

L’Ufficio del registro può quindi procedere legittimamente alla liquidazione dell’imposta e all’emissione del relativo avviso. L’avviso è impugnabile per vizi formali o sostanziali riguardanti:

  • l’atto giudiziario in sé;
  • il procedimento che ha preceduto l’emissione dell’avviso;
  • i presupposti dell’imposizione.

Il testo dell’art. 37 prevede espressamente che siano soggetti all’imposta, anche se impugnati o ancora impugnabili al momento della registrazione, gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, nonché i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere. È fatto salvo il conguaglio o il rimborso sulla base di una successiva sentenza passata in giudicato.

Effetti della riforma della sentenza nei gradi successivi

L’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, fino alla formazione del giudicato, non incide sull’avviso di liquidazione già emesso.

La successiva modifica della decisione costituisce invece un autonomo titolo per l’esercizio del diritto al conguaglio o al rimborso dell’imposta. Tale diritto deve essere fatto valere separatamente e non nell’ambito dello stesso procedimento di impugnazione dell’avviso di liquidazione.

La Corte richiama, sul punto, il precedente della Sezione sesta-tributaria, sentenza n. 12736 del 5 giugno 2014.

Irrilevanza della sospensione della provvisoria esecuzione

Il provvedimento con cui viene sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è idoneo a incidere sull’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

La ragione è che, anche dopo la sospensione, permane l’esistenza della sentenza di condanna che costituisce il fondamento dell’imposizione. Il presupposto del tributo non è quindi collegato all’efficacia esecutiva della sentenza, ma alla sua esistenza quale titolo giudiziale soggetto a registrazione.

La conclusione resta valida anche nell’ipotesi in cui la sentenza venga successivamente integralmente riformata in senso favorevole al contribuente, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di chiedere il rimborso eventualmente spettante.

La legittimità costituzionale di tale disciplina è stata più volte riconosciuta dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 13/2008.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva disapplicato i principi consolidati in materia e aveva erroneamente escluso la sussistenza del presupposto dell’imposta di registro.

La sentenza impugnata è stata pertanto:

  • cassata;
  • rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione;
  • rimessa al giudice del rinvio anche la decisione sulla censura relativa alla mancata preventiva notifica dell’avviso di liquidazione;
  • rimessa al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta a Roma il 28 marzo 2018.

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