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Ordinanza

Ordinanza del 24/05/2018 n. 12909 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di GE Italia Holding s.p.a. contro l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro relativo all’acquisto indiretto di un ramo d’azienda da Irma Service s.p.a. Ha ritenuto infondato sia il motivo sulla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sia quello relativo alla qualificazione unitaria dell’operazione e alla responsabilità solidale della holding ai sensi degli artt. 20 e 57 del D.P.R. n. 131/1986. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al raddoppio del contributo unificato.

Rigetto del ricorso sulla riqualificazione come cessione indiretta di ramo d’azienda e sull’obbligo di versamento dell’imposta di registro

Ricorso sull’imposta di registro per acquisto indiretto di ramo d’azienda

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto da GE Italia Holding s.p.a., già Nuovo Pignone Holding s.p.a., contro la sentenza che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro. L’avviso era riferito a un’operazione ritenuta sostanzialmente equivalente alla cessione di un ramo d’azienda da Irma Service s.p.a. alla holding, realizzata attraverso il conferimento del ramo in una società e la successiva cessione delle partecipazioni.

La Corte ha adottato una motivazione semplificata e ha esaminato due motivi di ricorso, respingendoli entrambi.

Termine dilatorio di sessanta giorni e soggetto verificato

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per avere il giudice d’appello ritenuto legittima l’emissione dell’avviso prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione alla società Irma Service.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, chiarendo che le garanzie previste dall’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente operano in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Tali garanzie spettano esclusivamente al soggetto sottoposto all’accesso, all’ispezione o alla verifica e non si estendono al terzo nei cui confronti emergano dati o elementi utilizzabili per l’emissione di un avviso.

Poiché l’eventuale accesso presso i locali aveva riguardato Irma Service s.p.a., la relativa garanzia procedimentale non poteva essere invocata da GE Italia Holding s.p.a. La Corte ha richiamato, in proposito, Cass. n. 16354/2012 e Cass. n. 15583/2014.

La decisione precisa inoltre che l’Agenzia delle entrate aveva contestato lo stesso presupposto fattuale dell’accesso, descrivendo l’attività svolta come un mero invito a comparire presso gli uffici accertatori. In ogni caso, l’odierna ricorrente non avrebbe potuto dolersi dell’eventuale emissione anticipata dell’avviso.

Ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., la Corte ha corretto la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima aveva giustificato l’emissione dell’avviso prima del decorso dei sessanta giorni facendo riferimento all’imminente scadenza del termine per l’accertamento, quale ragione di urgenza. Secondo la Corte, tale argomentazione non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, richiamando Cass. n. 22786/2015 e Cass. n. 5149/2016; tuttavia, la diversa e corretta ragione, ossia l’estraneità della holding alla verifica, rendeva comunque infondato il motivo.

Riqualificazione dell’operazione ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 20 e 57 del D.P.R. n. 131/1986, contestando che Nuovo Pignone Holding s.p.a. fosse stata considerata obbligata al pagamento dell’imposta di registro per un acquisto indiretto di ramo d’azienda.

La Corte ha confermato che, nel regime anteriore alla legge n. 205 del 2017, applicabile ratione temporis alla vicenda, l’imposta di registro doveva essere determinata considerando la natura e gli effetti giuridici dell’operazione complessivamente valutata, secondo la causa reale dell’insieme dei negozi collegati. La legge n. 205 del 2017 è stata ritenuta innovativa e irretroattiva, e quindi non applicabile al caso concreto, in conformità ai principi affermati da Cass. n. 2007/2018 e Cass. n. 4589/2018.

In tale regime, la qualificazione di più negozi collegati come cessione d’azienda non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo. È sufficiente che, dall’interpretazione delle circostanze obiettive del caso concreto, emerga una causa unitaria riconducibile a una cessione aziendale. La Corte ha richiamato Cass. n. 21767/2017 e Cass. n. 6758/2017.

Struttura dell’operazione considerata unitaria

Nel caso esaminato, l’operazione si era svolta nell’arco di poche settimane, tra settembre e novembre 2008, attraverso due passaggi:

  • Irma Service s.p.a. aveva conferito il ramo d’azienda in Nuovo Pignone s.p.a.;
  • successivamente, Nuovo Pignone Holding s.p.a. aveva acquisito da Nuovo Pignone s.p.a. le azioni della società conferitaria.

Il giudice d’appello aveva valutato unitariamente tali atti e li aveva qualificati come una cessione del ramo d’azienda da Irma Service a Nuovo Pignone Holding. La Corte di cassazione ha ritenuto tale conclusione conforme al principio secondo cui deve essere considerata la causa concreta e complessiva dell’operazione, indipendentemente dalla formale articolazione in distinti atti negoziali.

Obbligo solidale della holding ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986

La ricorrente aveva insistito in particolare sulla violazione dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo di non poter essere chiamata a rispondere dell’imposta relativa a un atto al quale non avrebbe partecipato direttamente come acquirente del ramo d’azienda.

La Corte ha respinto tale impostazione, affermando che il coordinamento tra l’art. 57 e l’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro, nella versione applicabile ratione temporis, impone di individuare le parti contraenti solidalmente obbligate nel pagamento dell’imposta negli autori dell’operazione sostanziale e causalmente unitaria. Tra questi rientra anche la holding che costituisce la parte finale dell’operazione traslativa.

L’art. 57, comma 6, del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che, in presenza di un atto contenente negozi autonomi con parti diverse, ciascuna parte è tenuta al pagamento dell’imposta complementare dovuta per le convenzioni cui ha partecipato. La disposizione conferma quindi l’obbligo della parte anche quando la sua partecipazione riguardi soltanto una delle convenzioni inserite in un’operazione negoziale complessa.

Secondo la Corte, a maggior ragione, chi abbia partecipato a uno degli atti attraverso i quali è stata realizzata un’operazione causalmente unitaria, successivamente riqualificata ai sensi dell’art. 20, può essere chiamato a rispondere dell’imposta complementare conseguente alla riqualificazione. Poiché Nuovo Pignone Holding aveva partecipato all’atto finale di trasferimento delle azioni nell’ambito dell’operazione complessiva, essa poteva essere considerata parte contraente e obbligata al pagamento dell’imposta.

Esito del giudizio e conseguenze economiche

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

È stato inoltre dichiarato l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione è stata assunta a Roma il 28 marzo 2018 e depositata in cancelleria il 24 maggio 2018.

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