Ordinanza del 23/05/2018 n. 12696 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso di CABC Srl contro l’accertamento per l’anno 2003 fondato sugli studi di settore, rilevando che il mancato avvio del contraddittorio preventivo con il contribuente determina la nullità dell’accertamento. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio viene cassata e, decidendo nel merito, viene accolto il ricorso originario della società. Le spese sono integralmente compensate.
Accertamento basato su studi di settore e obbligo di contraddittorio preventivo
Accertamento tributario fondato sugli studi di settore
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di CABC Srl, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, avente a oggetto IVA, IRPEF e IRAP. L’accertamento era stato emesso sulla base dello studio di settore applicabile al commercio al dettaglio di ferramenta e aveva determinato maggiori ricavi per Euro 53.773,00.
Iter processuale
L’impugnazione della società era stata accolta in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva tuttavia riformato la decisione, respingendo il ricorso e ritenendo fondato l’accertamento. Secondo la CTR, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non avrebbe comportato l’invalidità dell’atto, neppure in presenza di un accertamento fondato sugli studi di settore.
CABC Srl ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato una comparsa ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Motivi del ricorso
Il primo motivo denunciava la violazione di legge sostanziale, contestando la legittimità dell’accertamento fondato sugli studi di settore in assenza di un preventivo invito al contraddittorio. La società evidenziava inoltre che i ricavi dichiarati rientravano nell’intervallo di confidenza previsto dallo studio di settore e sosteneva che la valutazione dell’Amministrazione avesse erroneamente rappresentato la realtà aziendale.
Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione per il mancato esame della documentazione prodotta dalla contribuente, diretta a dimostrare l’applicazione di un diverso indice di ricarico.
Obbligo di contraddittorio preventivo
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio consolidato secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante parametri o studi di settore si basa su presunzioni semplici. La gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni non derivano automaticamente dal solo scostamento tra il reddito dichiarato e gli standard statistici.
Tali caratteristiche possono emergere soltanto all’esito del contraddittorio con il contribuente, che deve essere obbligatoriamente attivato prima dell’emissione dell’accertamento. Il mancato avvio del contraddittorio comporta la nullità dell’atto impositivo.
La Corte richiama, in particolare, Cass. n. 21754 del 20 settembre 2017, Cass. n. 9484 del 12 aprile 2017, Cass. n. 14288 del 13 luglio 2016, Cass. n. 17646 del 6 agosto 2014, Cass. n. 27822 del 12 dicembre 2013 e Sezioni Unite, n. 26635 del 18 dicembre 2009.
Violazione del principio da parte della CTR
Nel caso concreto non era stato avviato il contraddittorio endoprocedimentale. Nonostante ciò, la CTR aveva respinto l’eccezione della società affermando che la mancata convocazione del contribuente non potesse determinare la nullità dell’accertamento, neppure quando l’atto fosse fondato sugli studi di settore.
La Corte di cassazione ha ritenuto tale statuizione contraria al principio di diritto consolidato, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio prima di procedere all’accertamento. L’omissione rendeva quindi nullo l’atto impositivo.
Esito degli altri motivi
Il secondo motivo, relativo al mancato esame della documentazione concernente il diverso indice di ricarico, è stato dichiarato assorbito, in quanto l’accoglimento del primo motivo era sufficiente a definire la controversia.
Decisione nel merito
La sentenza impugnata è stata cassata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo proposto da CABC Srl e, conseguentemente, annullando gli effetti dell’accertamento contestato.
Spese processuali
Le spese dell’intero giudizio, relative a ogni fase e grado, sono state integralmente compensate. La compensazione è stata giustificata dagli esiti alterni dei precedenti gradi di giudizio e dall’intervento regolatore delle Sezioni Unite sulla questione del contraddittorio preventivo.
La decisione è stata assunta a Roma il 10 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 23 maggio 2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 24 mag 2018Ordinanza del 24/05/2018 n. 12909 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 mag 2018Ordinanza del 21/05/2018 n. 12397 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 mag 2018Ordinanza del 21/05/2018 n. 12402 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 mag 2018Ordinanza del 21/05/2018 n. 12414 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 21 mag 2018Ordinanza del 21/05/2018 n. 12480 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 18 mag 2018Ordinanza del 18/05/2018 n. 12258 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →