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Ordinanza

Ordinanza del 21/05/2018 n. 12414 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Disponibilità finanziarie - Prova documentale contraria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che, nell’accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve documentare non solo l’esistenza, l’entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche elementi oggettivi idonei a dimostrare che tali disponibilità potevano essere destinate alle spese e agli incrementi patrimoniali contestati. Nel caso concreto, la prova è stata ritenuta fornita mediante i disinvestimenti di quote di un fondo e altre disponibilità finanziarie documentate e riconosciute dall’Ufficio. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000, oltre spese forfettarie del 15%.

Accertamento sintetico con redditometro e prova documentale della provenienza delle somme utilizzate per incrementi patrimoniali

Accertamento sintetico e oggetto della controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2006, emesso nei confronti di S.G. mediante accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto l’impugnazione del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la prova della disponibilità di somme idonee a giustificare il tenore di vita accertato.

Motivo di ricorso e riferimenti normativi

Il ricorso era fondato su un unico motivo, con il quale l’Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Secondo l’Amministrazione, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare non soltanto l’esistenza di disponibilità finanziarie, ma anche la loro effettiva destinazione a sostenere le spese e gli incrementi patrimoniali rilevati attraverso il metodo sintetico.

Prova contraria richiesta al contribuente

La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai fini del superamento della presunzione derivante dall’accertamento sintetico, il contribuente deve fornire idonea documentazione relativa ai redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In particolare, l’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 richiede che risultino documentate:

  • l’esistenza dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
  • l’entità di tali redditi;
  • la durata del loro possesso.

La prova non si esaurisce quindi nella mera allegazione astratta della disponibilità di ulteriori redditi. La documentazione deve riguardare circostanze oggettive, quantitative e temporali, idonee a rendere plausibile che tali somme fossero disponibili nel periodo rilevante e potessero sostenere le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.

Necessità di dimostrare l’utilizzo delle disponibilità

La Corte ha precisato il rapporto tra due precedenti orientamenti giurisprudenziali. Da un lato, il contribuente non è gravato da un onere ulteriore e specifico di dimostrare, voce per voce, l’effettiva destinazione del reddito esente o soggetto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali. Non è quindi richiesta una prova analitica della provenienza di ogni singola somma utilizzata per ciascun acquisto.

Dall’altro lato, la documentazione deve comunque contenere elementi sintomatici del fatto che le disponibilità finanziarie fossero effettivamente utilizzabili per coprire le spese accertate. La prova dell’entità e della durata del possesso serve a collegare, sul piano oggettivo e temporale, i redditi ulteriori alla maggiore capacità contributiva rilevata con il metodo sintetico.

La disponibilità finanziaria non sarebbe invece idonea a giustificare le spese se risultasse destinata ad altre finalità, come un ulteriore investimento finanziario. In tale ipotesi, le somme non potrebbero essere considerate utilizzate per sostenere il tenore di vita o gli incrementi patrimoniali oggetto dell’accertamento, che rimarrebbero riferibili a redditi non dichiarati.

Valutazione della prova nel caso concreto

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dai giudici di merito. Secondo quanto emergeva dalla sentenza della CTR, il contribuente aveva documentato la disponibilità di risorse mediante:

  • il richiamo ai disinvestimenti delle quote di un fondo, indicato nella sentenza come fondo “(------)”;
  • l’esistenza di ulteriori disponibilità finanziarie comprovate documentalmente;
  • il riconoscimento di tali disponibilità anche da parte dell’Ufficio.

Questi elementi sono stati considerati sufficienti a dimostrare, in concreto, che le somme potevano essere state impiegate per sostenere le spese e gli incrementi patrimoniali posti a base dell’accertamento sintetico. La Corte ha quindi escluso che la CTR avesse applicato in modo erroneo l’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Principio affermato

La prova contraria prevista dall’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 richiede documentazione idonea a dimostrare l’esistenza, l’entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tale prova deve inoltre fornire elementi oggettivi e temporali che consentano di riferire tali disponibilità alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati, senza imporre al contribuente la dimostrazione analitica dell’utilizzo di ogni singola somma.

Esito del giudizio e spese

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 3.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

La decisione è stata assunta a Roma il 27 marzo 2018 e depositata in Cancelleria il 21 maggio 2018, con motivazione semplificata.

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