Ordinanza del 18/05/2018 n. 12258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR che aveva escluso la partecipazione della società contribuente a una frode carosello relativa all’anno 2005. Ritenuta provata la natura di cartiera della società fornitrice, la CTR avrebbe dovuto porre a carico della contribuente la dimostrazione di aver agito con la necessaria diligenza e di non essere stata in grado di conoscere la frode. La regolarità contabile, il pagamento delle merci e il versamento dell’IVA da parte della cedente non sono elementi sufficienti. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Cassazione di una sentenza tributaria in materia di frode IVA carosello e onere della prova del cessionario
Frode IVA carosello e cassazione della sentenza tributaria
La Corte di cassazione esamina il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la responsabilità della società contribuente in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti e a vendite di veicoli a prezzi ritenuti ridotti. La controversia riguarda l’anno d’imposta 2005 e l’indetraibilità dell’IVA connessa a rapporti commerciali con una società fornitrice ritenuta cartiera.
Origine della controversia e accertamento
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento fondato su un verbale della Guardia di finanza. L’accertamento aveva recuperato a tassazione l’IVA relativa:
- a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra la contribuente e la società emittente delle fatture;
- alla vendita di veicoli a prezzi ritenuti ridotti.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’onere della prova gravasse sull’Ufficio e che la cessione dei veicoli fosse avvenuta a normali prezzi di mercato.
Decisione della CTR
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva respinto. Secondo la CTR, non risultava dimostrato il coinvolgimento della contribuente nella frode carosello, sulla base dei seguenti elementi:
- la contribuente acquistava i veicoli da soggetti italiani intermediari della frode, i quali risultavano acquirenti dei mezzi all’estero;
- non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare che la contribuente fosse consapevole della condotta fraudolenta della società fornitrice;
- non sarebbe stata provata una sistematica sottofatturazione, anche per l’assenza di accertamenti bancari sul prezzo effettivamente pagato;
- i prezzi sarebbero stati determinati sulla base del listino comunemente utilizzato dai concessionari di autovetture usate;
- gli acquisti dalla società fornitrice rappresentavano il 33,6% degli acquisti complessivi della contribuente nel 2005;
- la contribuente aveva regolarmente contabilizzato le fatture e versato l’IVA.
Motivi del ricorso per cassazione
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo motivo ha denunciato la contraddittorietà della motivazione, contestando che la CTR avesse escluso la partecipazione della contribuente alla frode basandosi soprattutto su documentazione proveniente dalla stessa società fornitrice, ritenuta invece partecipe della frode per l’emissione di fatture false. L’Agenzia ha inoltre censurato la valutazione relativa all’assenza di danno erariale, rilevando che la contabilizzazione di costi inesistenti avrebbe determinato un utile inferiore a quello reale e, conseguentemente, il versamento di imposte inferiori a quelle dovute.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 17 della direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388. Secondo l’Agenzia, il meccanismo tipico delle frodi carosello, caratterizzato dal mancato versamento dell’IVA da parte delle società cartiere e dalle successive rivendite derivanti da acquisti intracomunitari, anche mediante società filtro, avrebbe dovuto far presumere la conoscenza della frode da parte della contribuente.
Principio sull’onere della prova nelle frodi carosello
La Corte richiama il proprio orientamento consolidato, citando Cass. n. 17818/2016 e Cass. n. 25778/2014.
In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta l’esistenza di una frode carosello, deve provare, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti:
- gli elementi di fatto relativi al cedente, tra cui la natura di cartiera, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa e il mancato pagamento dell’IVA;
- la connivenza o consapevolezza del cessionario;
- gli elementi oggettivi che, in relazione alle concrete circostanze dell’operazione, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare l’irregolarità.
Una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente che ha detratto l’IVA fornire la prova contraria. Egli deve dimostrare di aver realmente concluso l’operazione con il cedente oppure di essersi trovato nell’oggettiva impossibilità, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di conoscere il carattere fraudolento delle operazioni.
Non sono sufficienti, da sole, la regolarità della documentazione contabile, la consegna della merce o l’effettivo pagamento del corrispettivo, poiché tali circostanze non dimostrano necessariamente l’assenza di consapevolezza della frode.
Applicazione del principio al caso concreto
Nel caso esaminato non era contestata la natura di cartiera della società fornitrice. La stessa CTR aveva rilevato che tale società:
- acquistava i veicoli da soggetti italiani intermediari della frode;
- risultava formalmente acquirente dei mezzi, sebbene i soggetti italiani fossero in realtà gli acquirenti effettivi presso il fornitore estero;
- aveva contabilizzato in detrazione l’IVA relativa all’apparente operazione di acquisto, pur essendo la reale acquirente dal fornitore estero.
Secondo la Corte, una volta premessa e accertata la natura di cartiera della società cedente, la CTR non poteva limitarsi ad affermare che non erano emersi elementi sufficienti per dimostrare la compartecipazione della contribuente alla frode. In tale situazione, spettava alla contribuente dimostrare la propria non colpevolezza, provando di non aver conosciuto la reale natura della cedente oppure di non aver potuto conoscerla nonostante l’adozione dell’ordinaria diligenza, valutata in relazione alla propria specifica struttura operativa.
Tale prova non era stata fornita. La Corte ribadisce che la mera regolarità delle scritture contabili e l’effettivo pagamento della merce alla cedente non costituiscono elementi idonei a dimostrare l’assenza di consapevolezza o l’impossibilità di conoscere la frode.
Irrilevanza della documentazione della società fornitrice e sottofatturazione
La Corte esclude inoltre valore probatorio alla documentazione proveniente dalla stessa società fornitrice, in particolare a quella relativa al regolare versamento dell’IVA. La documentazione della presunta cartiera, infatti, non può essere considerata decisiva per dimostrare la buona fede della contribuente.
La Corte rileva anche che dal verbale della Guardia di finanza era emerso che gli acquisti effettuati dalla contribuente erano costantemente sottofatturati, anche perché realizzati senza il calcolo delle spese di trasporto. Tale circostanza risultava non contestata.
Esito del giudizio
Il primo motivo di ricorso viene accolto. Il secondo motivo è dichiarato assorbito, poiché la decisione sul primo motivo è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza.
La Corte:
- accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
- cassa la sentenza impugnata;
- rinvia la controversia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione;
- demanda al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio.
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